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- Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 141-145)

Art. 259 - Comunicazione di inizio lavori

1. Il titolare di PdiC deve comunicare al DdS la data di inizio dei lavori prima del loro effettivo inizio a mezzo raccomandata o consegna a mano al protocollo generale, redigendo la comunicazione, in conformità ad apposito modello, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice.

2. Nella comunicazione di inizio lavori devono sempre essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli operatori incaricati e, quindi, responsabili della direzione dei lavori, della sicurezza del cantiere, dell’esecuzione delle opere e della sorveglianza; qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata per iscritto al DdS entro 15 giorni.

3. Alla comunicazione occorre anche allegare, ove del caso:

a) comunicazione, se dovuta, dell’autorizzazione sismica ai sensi della Lr n 9/1983;

b) comunicazione della nomina di un tecnico abilitato al collaudo in corso d’opera, ai sensi della Lr n. 9/1983;

c) se non inviata precedentemente, documentazione inerente al contenimento dei consumi energetici, ai sensi della legge 10/1991 e smi;

d) documentazione di previsione di impatto acustico, anche con riferimento all’attività di cantiere, se dovuta ai sensi della vigente normativa di settore;

e) autorizzazione all’allacciamento alla fognatura comunale;

f) eventuali nulla -osta degli enti erogatori di servizi, se interessati dai lavori.

Art. 260 - Varianti a PdiC

1. Le varianti a PdiC già rilasciati possono essere richieste al DdS prima dell’inizio dei lavori, o anche in corso d’opera ma, comunque, prima che se ne sia ultimata l’esecuzione.

2. Le procedure per la richiesta, l’istruttoria e il rilascio delle varianti a detti PdiC, sono disciplinate in analogia a quanto disposto agli articoli precedenti.

3. Le varianti possono essere considerate di due tipi: essenziali e non essenziali.

4. Le varianti sono considerate essenziali quando si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standard urbanistici previsti dal Dm n. 1444/1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali dei parametri urbanistico -edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

5. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

6. Gli interventi di cui al precedente comma 4, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico e ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette nazionali o regionali, sono considerati in totale

difformità dal PdiC; tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

7. Le varianti essenziali comportano il rilascio di un nuovo PdiC, sostitutivo di quello precedente, con l’indicazione di nuovi termini di inizio e di fine lavori; mentre il precedente PdiC viene archiviato d’ufficio; se i lavori delle opere abilitate con il provvedimento originario hanno già avuto inizio, la data del provvedimento di variante si assume come nuova data di inizio lavori.

8. Le varianti non essenziali comportano il rilascio di un’ulteriore PdiC che si affianca semplicemente al precedente, senza modificarne i termini di inizio e fine lavori; è fatto salvo quanto previsto dall’Art. 261 del presente Ruec.

9. Le varianti non essenziali, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non cambiano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio, non comportano modifiche alle regole e ai caratteri compositivi dei prospetti e non contrastano con le prescrizioni contenute nel provvedimento abilitativo, possono attuarsi mediante Scia, sempreché rientrino nell’ambito di applicazione di tale procedura.

Art. 261 - Varianti in corso d’opera

1. Sono varianti in corso d’opera, realizzabili mediante Scia, le varianti a PdiC che:

a) risultano conformi agli strumenti urbanistici e al Ruec vigenti e non in contrasto con quelli adottati;

b) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;

c) non modificano la sagoma dell'edificio;

d) non modificano le superfici utili dell'edificio e delle singole Ui;

e) non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia delle costruzioni e delle singole Ui, nonché il numero di queste ultime;

f) non interessano interventi di restauro, come definiti all’Art. 123Art. 83 del presente Ruec;

g) non interessano immobili vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 e smi;

h) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel PdiC.

2. La richiesta di approvazione delle varianti in corso d’opera deve essere presentata in unica soluzione progettuale, in conformità all’apposito modello, anche successivamente alla realizzazione delle stesse, ma comunque prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. La richiesta deve contenere la dichiarazione di un progettista, dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento richiesto, in merito alla conformità della variante alle ipotesi di cui al precedente comma 1.

4. Alla richiesta devono essere allegati gli elaborati grafici, in tre copie, nei quali siano evidenziate le varianti richieste, con apposita distinta grafia per le parti non realizzate o da demolire, per quelle di nuova costruzione e per le parti da sostituire o da consolidare.

5. La richiesta e gli elaborati grafici devono essere firmati dal titolare del PdiC e dal progettista.

6. Il DdS approva la variante in corso d’opera, a seguito della verifica della dichiarazione di conformità, operata dagli uffici comunali competenti con le modalità richieste per il controllo dei progetti.

7. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia tali Scia costituiscono parte integrante del procedimento relativo al PdiC dell'intervento principale.

Art. 262 - Conclusione dei lavori

1. Per motivi di forza maggiore, cioè imprevedibili e inevitabili, estranei alla volontà ed alla responsabilità del titolare, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione, il termine di fine lavori indicato nell’atto abilitativo all’attività edilizia può

essere prorogato, prima della scadenza, con apposito provvedimento del DdS.

2. La proroga può essere richiesta dal titolare, documentando i motivi di forza maggiore sopravvenuti a ritardare i lavori.

3. La proroga può essere concessa per un periodo massimo di un anno dalla data di scadenza dell’atto abilitativo.

Art. 263 - Comunicazione di fine lavori

1. Per tutte le opere edilizie eseguite con PdiC, Scia e Cila nei 30 giorni successivi alla fine dei lavori, nel rispetto del termine fissato nell’atto abilitativo, salvo nuova richiesta per le opere non realizzate, deve essere comunicata al DdS, tramite lo Sue e in forma documentabile, la fine dei lavori.

2. La comunicazione di fine lavori, redatta in conformità ad apposito modello, deve essere firmata dal titolare, dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice; ove del caso, contiene anche l’indicazione del collaudatore incaricato.

3. In caso di mancata comunicazione di fine lavori, sulla base delle risultanze di apposito sopralluogo, per la parte di lavori non ultimata il PdiC viene archiviato per decadenza.

Art. 264 - Scheda tecnico -descrittiva

1. A conclusione delle opere, per ogni Ui oggetto di intervento edilizio, deve essere compilata una scheda tecnica descrittiva, anche per gli effetti di cui all’art. 481 del cp, a cura di tecnico abilitato incaricato dal titolare dell’intervento edilizio.

2. La scheda, compilata in conformità ad apposito modello, deve indicare:

a) i dati catastali, urbanistici ed edilizi utili alla esatta individuazione dell’unità stessa, con l’eventuale riferimento all’unità edilizia originaria;

b) i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;

c) i livelli dei requisiti cogenti e raccomandati stabiliti dal Ruec per quel tipo di opera;

d) i livelli dei requisiti cogenti e raccomandati dichiarati in sede di progetto;

e) i livelli dei requisiti cogenti e raccomandati forniti dall’opera realizzata;

f) nel caso di attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente, gli elementi utili alle verifiche in merito ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, e in merito ai requisiti connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dalla valutazione preventiva dell’Asl.

3. La scheda deve altresì contenere la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli, in corso d’opera e finali, prescritti dal Ruec in capo alla direzione dei lavori, e che l’opera realizzata è conforme al progetto approvato o asseverato, alle eventuali varianti approvate o asseverate e alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

4. Copia della scheda è conservata dal Comune, ed è rilasciata a richiesta dei soggetti aventi titolo.

5. La scheda tecnica descrittiva, con i suoi eventuali aggiornamenti in caso di interventi successivi, costituisce la base per la eventuale formazione del fascicolo di uso e manutenzione del fabbricato, a cura del proprietario o dell’amministratore condominiale.

Art. 265 - Agibilità

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati

mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del PdiC, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quanto sancito dall’Art. 24, comma 3, del Dpr 380/2001.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'Art. 67 del Dpr 380/2001 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8 -bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'Art. 82 del Dpr 380/2001;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6 -bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

8. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 266 - Certificato di collaudo per impianti produttivi

1. Nei casi di impianti produttivi di beni e servizi per i quali le norme vigenti richiedano il collaudo preventivo, questo può essere effettuato con la procedura accelerata di cui al Dpr 160/2010, art. 10.

2. La trasmissione al Suap della documentazione relativa all’ultimazione dei lavori consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Il titolare presenta allo Suap la richiesta di collaudo, rivolta al DdS, indicando i nominativi dei collaudatori indipendenti, abilitati per le diverse competenze, costituenti la commissione di collaudo.

4. Il Suap cura la trasmissione entro 5 giorni della documentazione di cui al comma 2 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi 90 giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali.

Art. 267 - Elenco dei tecnici verificatori

1. Il Comune, con deliberazione della Gc, istituisce e aggiorna l’elenco dei tecnici verificatori dei quali avvalersi, ove necessario, per adempiere ai compiti di verifica analitica della conformità delle opere edilizie.

2. Possono far parte dell’elenco i tecnici della pubblica amministrazione e quelli periodicamente segnalati dai rispettivi Ordini o Collegi professionali, che risultino specificamente qualificati nelle materie che sono oggetto delle verifiche da eseguire.

3. Per le verifiche analitiche, il Comune può anche stipulare apposite convenzioni con strutture pubbliche o private tecnicamente qualificate.

4. È incompatibile con l’incarico di tecnico verificatore l’aver partecipato in qualunque forma alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo e alla costruzione dell’opera.

Art. 268 - Dichiarazione di inabitabilità o non usabilità

1. Quando ricorrano motivate ragioni di sicurezza, di pubblica incolumità o di ordine igienico, il sindaco può emanare un’ordinanza che dichiara inabitabile o non usabile un’Ui, o parte di essa, a norma del Rd n. 1265/1934, art. 222, e del Dpr 380/2001 e smi.

2. Per le ragioni di ordine igienico, in accordo con il Servizio di igiene pubblica dell’Asl, può essere fissato un termine per l’adeguamento, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata l’inabitabilità.

3. L’Ui dichiarata inabitabile o non usabile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o oneroso; in caso di necessità, il sindaco ne ordina lo sgombero e ne impedisce l’uso attraverso opportune misure tecnico -edilizie.

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 141-145)