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- Intervento urbanistico preventivo

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 54-57)

Art. 109 - Intervento urbanistico preventivo (Iup)

1. Nelle zone ove è prescritto l’intervento urbanistico preventivo (Iup), le trasformazioni edilizie e urbanistiche sono subordinate alla preventiva approvazione del piano urbanistico attuativo (Pua), di cui all’Art. 110 del presente Ruec.

Art. 110 - Piano urbanistico attuativo (Pua)

1. I Pua, ai sensi della Lr n. 16/2004, art. 26, sono strumenti con i quali il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli Api, qualora vigenti.

2. I Pua, in relazione al contenuto, hanno valore e portata dei seguenti strumenti:

a) i piani particolareggiati di esecuzione (Ppe) e i piani di lottizzazione convenzionata (Plc) di cui alla legge 1150/1942, artt. 13 e 28;

b) i piani per l’edilizia economica e popolare (Peep) di cui alla legge 167/1962;

c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (Pip) di cui alla legge 865/1971, art. 27;

d) i programmi integrati di intervento (Pii) di cui alla legge 179/1992, art. 17, alla Lr n.

3/1996 e alla Lr n. 26/2002;

e) i piani di recupero (PdiR) di cui alla legge 457/1978;

f) i programmi di recupero urbano (Pru) di cui al DLgs 398/1993 art. 11, convertito in legge 493/1993.

3. L’approvazione del Pua non può comportare variante al Puc.

4. Ai fini del precedente comma 3, non costituiscono varianti al Puc i casi espressamente elencati nella Lr n. 16/2004, art. 26, comma 3.

5. Fino all’approvazione dei Pua, nelle zone in cui il Puc prevede l’attuazione mediante Iup, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ai sensi degli articoli da Art. 120 a Art.

124 del presente Ruec e di ristrutturazione edilizia che comporti la demolizione e ricostruzione.

6. I contenuti dei Pua, i loro elaborati costitutivi, le relative procedure di formazione e approvazione e i tempi di attuazione, sono stabiliti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente, nonché dal Puc e dal Pua stesso, nei casi di legge.

Art. 111 - Richiesta di intervento urbanistico preventivo (Iup)

1. Per gli Iup di iniziativa privata, il proponente presenta la richiesta di intervento.

2. Tale richiesta deve contenere le generalità e la titolarità del richiedente, l’abilitazione del progettista e l’elenco degli allegati che costituiscono il piano urbanistico di dettaglio; salvo diversa indicazione del Puc, gli allegati minimi sono quelli previsti dalle leggi specifiche.

3. Le richieste di Iup sono sottoposte al parere della CEd, qualora istituita, e sono approvate dall’organo comunale competente.

4. La esecuzione dell’Iup è comunque subordinata alla stipula della relativa convenzione tra il Comune e il soggetto attuatore, e alla relativa trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari (RRii).

Art. 112 - Comparto urbanistico di attuazione perequativa

1. Il Puc individua i Comparti urbanistici di attuazione perequativa (Cuap) come porzioni di territorio comunale sottoposte all’attuazione di un intervento urbanistico preventivo, pubblico o privato, da attuarsi mediante Pua.

2. I Cuap devono essere considerati unità minime di intervento urbanistico, essendo sempre prescritta, per la loro attuazione, l’elaborazione e l'approvazione di un progetto completo e unitario, salvo quanto diversamente previsto dallo strumento urbanistico vigente.

3. Il Cuap può comprendere, al suo interno, aree di diverse proprietà e con diverse destinazioni d’uso, edificate e non, potendo, in generale, comprendere al suo interno:

a) la superficie per opere di urbanizzazione primaria;

b) la superficie per opere di urbanizzazione secondaria;

c) la superficie fondiaria (Sf);

d) la superficie sottoposta a particolari vincoli di rispetto.

4. Ai fini della sua attuazione, il Cuap è sempre delimitato da un perimetro continuo o da più perimetri continui individuanti parti disgiunte; i perimetri dei Cuap, entro i quali si applica un piano o progetto urbanistico di dettaglio, sono graficamente individuati dal Puc, o espressamente definiti nelle Nta.

5. In sede di elaborazione del progetto di dettaglio relativo al Cuap, qualora le indicazioni grafiche del Puc riguardanti il perimetro e le suddivisioni interne del Cuap cadano in prossimità, ma non coincidano, con elementi di suddivisione reale del territorio rilevabili sul posto o su mappe in scala maggiore (quali, ad esempio, i confini catastali e di proprietà, le recinzioni, i fossati, i manufatti esistenti, i limiti di rispetto obbligatori, ecc.), dette linee grafiche di perimetrazione e di suddivisione possono essere portate a coincidere con i corrispondenti elementi di suddivisione reale del territorio.

6. Il Puc riconosce a tutte le aree non trasformate comprese nei Cuap una potenzialità edificatoria quantificata mediante il rapporto di utilizzabilità territoriale (Rut), indipendentemente dalla qualificazione urbanistica che il Puc imprime alle aree stesse.

7. Il diritto edificatorio assegnato al suolo, rappresentativo del diritto soggettivo a costruire del proprietario, è dato dall’applicazione del rapporto di utilizzabilità territoriale Rut alla superficie territoriale (St) del Cuap.

8. Tale diritto edificatorio è indicato come superficie utile lorda (Slp) totale edificabile in ragione del suolo posseduto ed è espresso in mq.

9. Il diritto edificatorio è utilizzabile, da parte del proprietario, esclusivamente nelle aree del Cuap destinate alla edificazione privata, determinando l’automatica cessione al Comune, e il relativo totale o parziale attrezzaggio, delle aree destinate a standard urbanistico e/o a viabilità.

10. Potendo l’avente titolo utilizzare un diritto edificatorio connesso al suolo, i vincoli a contenuto espropriativo non sono, pertanto, soggetti a decadenza.

11. Sulla base del progetto approvato, i Cuap possono essere attuati per parti, attraverso lotti funzionali, secondo un programma di attuazione approvato contestualmente al progetto e inserito quale parte integrante della convenzione fra Comune e soggetto attuatore.

Art. 113 - Iniziativa dei proprietari

1. I Pua di iniziativa privata, sono promossi, solidalmente e pro -quota, da tutti i proprietari degli immobili compresi nel relativo comparto, i quali, preventivamente autorizzati dal DdS, propongono il progetto di Pua all’approvazione comunale.

2. In caso di disaccordo fra i proprietari, è data facoltà di iniziativa, ai fini della promozione del Pua, ai proprietari di aree e di edifici che rappresentino, in base all’imponibile catastale, il cinquantuno per cento del complessivo valore degli immobili compresi nel comparto, salvo quanto meglio precisato dallo strumento urbanistico vigente; in tal caso i promotori devono comunque, nella proposta di Pua, fare salvi i diritti reali degli altri proprietari in base all’applicazione delle norme urbanistiche ed edilizie.

3. I proprietari che non aderiscono alla proposta di Pua vedranno sospesa, per una durata di 10 anni dall’approvazione finale del Pua, il diritto alla trasformabilità riconosciuta dal Puc all’area di proprietà.

4. I proponenti attueranno il Pua per le quote di loro competenza; sulle restanti parti, in caso di perdurante inerzia dei proprietari, si procederà con interventi sostitutivi.

5. Se il Pua comporta la modifica degli atti di programmazione degli interventi, il Piano adottato è rimesso al Consiglio comunale per l'approvazione.

Art. 114 - Inerzia dei proprietari

1. In caso di inerzia dei proprietari nella formazione e/o attuazione di un Cuap di iniziativa privata, sono previste procedure di intervento sostitutivo.

2. Il Comune può fissare, attraverso gli Api, un termine per l’attuazione di uno o più Cuap.

3. Trascorso il termine di cui al precedente comma 2, in caso di inerzia nella formazione di un Pua di iniziativa privata, relativo a un Cuap facente parte delle previsioni degli Api, il Comune può procedere all’adozione del Pua di iniziativa pubblica.

4. Trascorso il termine di cui al precedente comma 2, in caso di inerzia nell’attuazione di un Cuap di iniziativa privata, facente parte delle previsioni degli Api, il Comune può procedere, nei confronti dei proprietari inadempienti, all’attuazione pubblica delle previsioni del Pua, secondo quanto previsto dalla legge 1150/1942, art. 23, dalla legge 10/1977, art. 13, e dalla legge 457/1978, art. 28.

5. Il Comune può attuare il Cuap anche a mezzo di una società mista o di una società di trasformazione urbana.

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 54-57)