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- Parcheggi

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 83-86)

Art. 164 - Parcheggi

1. La realizzazione e l’uso dei parcheggi restano disciplinati dalla normativa delle singole Zto e sottozone e, dove previsto, dalla normativa degli ambiti in cui ricadono.

2. Le aree destinate a parcheggi di uso pubblico sono realizzate, ovunque possibile, in particolare negli insediamenti produttivi, con opportune schermature, ottenute con piccoli terrazzamenti e sistemazioni a verde.

3. Nella realizzazione dei parcheggi di uso pubblico devono essere sempre previsti spazi riservati alla sosta per i diversamente abili, nella misura minima di 1 ogni 50 posti o frazione, con le caratteristiche indicate all’art. 8, punto 8.2.3, del Dm n. 236/1989.

4. I criteri per la realizzazione dei parcheggi e le norme generali riferite alle singole tipologie sono riportati nei successivi articoli da 255 a 259.

Art. 165 - Parcheggio a raso

1. È un’area scoperta destinata alla sosta di veicoli.

2. Per la realizzazione è consentita la modificazione delle pavimentazioni impermeabilizzanti preesistenti ai fini dell’osservanza di eventuali Rp.

3. Per i parcheggi di nuova realizzazione è prescritta l’integrazione con nuove essenze arboree autoctone, per un indice complessivo di piantumazione minimo di 150 esemplari per ha.

4. È esclusa l’impermeabilizzazione totale delle superfici permeabili preesistenti.

5. Ove nelle aree da destinare alla realizzazione di parcheggi a raso siano presenti pavimentazioni storiche, di esse è prescritta la integrale conservazione.

6. Ogni parcheggio, pubblico o pertinenziale, deve disporre, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, di posti auto di larghezza non inferiore a 3,20 m da riservarsi agli eventuali veicoli a servizio di persone disabili contrassegnati da apposita simbologia.

Art. 166 - Parcheggio interrato

1. Parcheggio che presenti almeno tre lati interamente controterra e all’esterno opere funzionali per le quali non venga meno il requisito della sotterraneità, quali a esempio rampe carrabili, scale di sicurezza, sistemi di aerazione, torrini di risalita.

2. Le opere in vista devono essere realizzate con coloriture e materiali integrati nel contesto ambientale ed edilizio.

3. La realizzazione dei parcheggi interrati è consentita senza alterazione del profilo naturale del terreno, salvo per il realizzazione della rampa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza del sottosuolo e del sistema idrografico.

4. I parcheggi interrati sono realizzati con altezza interna regolata, sia nei limiti che nelle eventuali deroghe, dalle norme vigenti in materia di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

5. L’area interessata dall’esecuzione delle opere va contenuta nel limite massimo del 70% della 6. Sf. Sulle superfici sovrastanti i parcheggi interrati va disposto uno strato di terreno vegetale, di spessore non inferiore a 50 cm per la piantumazione di arbusti e piante tappezzanti e le zone residuali vanno piantumate con essenze arboree.

Art. 167 - Parcheggi di urbanizzazione primaria

1. I parcheggi di urbanizzazione primaria, di cui all’Art. 34, comma 2, del presente Ruec, vanno sempre progettati e realizzati in stretto rapporto con la viabilità, di cui costituiscono elemento complementare indispensabile.

2. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta dal relativo standard urbanistico fissato dalla normativa nazionale e regionale e dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Ai fini dell’applicazione dello standard dei parcheggi di urbanizzazione primaria si considera il posto -auto con il relativo spazio di manovra; l’area di manovra compresa nel calcolo dello standard deve essere a esclusivo servizio del parcheggio e non può essere maggiore di quella destinata allo stazionamento.

4. Ogni qualvolta sia possibile, i parcheggi di urbanizzazione primaria devono essere adeguatamente alberati e dotati di marciapiedi.

5. I parcheggi di urbanizzazione primaria possono anche essere coperti.

6. Apposita deliberazione comunale fissa i casi, i limiti e le tariffe per la eventuale sostituzione dell’onere relativo alla realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria con altro corrispondente onere monetario.

Art. 168 - Parcheggi di urbanizzazione secondaria

1. I parcheggi di urbanizzazione secondaria, di cui all’Art. 34, comma 3, del presente Ruec, qualora previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, vanno progettati e realizzati in stretto rapporto con il sistema del verde, dei servizi e delle attrezzature collettive a livello di quartiere e delle attrezzature collettive generali.

2. Le aree necessarie per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione secondaria sono sempre completamente a carico degli Iup da cui dipendono, nella misura prescritta dal relativo standard urbanistico; le opere necessarie per la loro realizzazione sono eseguite con il concorso dei relativi oneri di urbanizzazione, secondo programmi determinati.

3. Ai fini dell’applicazione dello standard dei parcheggi di urbanizzazione secondaria, si considera un posto -auto pari a 25 mq; l’area di manovra compresa nel calcolo dello standard deve essere a esclusivo servizio del parcheggio e non può essere maggiore di quella destinata allo stazionamento.

4. Ogni qualvolta sia possibile, i parcheggi di urbanizzazione secondaria devono essere adeguatamente alberati e dotati di marciapiedi.

5. I parcheggi di urbanizzazione secondaria possono anche essere coperti.

Art. 169 - Parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici

1. I parcheggi e le autorimesse di pertinenza degli edifici sono parcheggi riservati al servizio di singoli edifici, che devono soddisfarne le specifiche esigenze di parcheggio e rimessaggio privato, o comunque ad uso condominiale.

2. I parcheggi pertinenziali, aventi superficie Spp, fanno parte della Sf di pertinenza dei singoli edifici, e vanno progettati e realizzati nell’ambito di ciascun intervento edilizio, nella misura dello standard prescritto dagli strumenti urbanistici vigenti, e, in ogni caso, in misura non inferiore a quanto previsto dalla legge 122/1989, art. 9, e smi, come precisato dal successivo comma 3.

3. Per le destinazioni residenziali, industriali, artigianali, direzionali, commerciali e turistiche nonché per gli standard urbanistici e, per ogni destinazione d’uso che comporti la realizzazione di appositi volumi, deve essere prevista una superficie minima quantificabile in 1 mq di

parcheggio ogni 10 mc di volume edificato (spp = 0,10 mq/mc), assicurando, in ogni caso, la dotazione di almeno un posto auto per ogni Uia.

4. La previsione di cui al precedente comma 3 si applica anche alla ristrutturazione edilizia, qualora preveda l’integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio.

5. Per le destinazioni industriali ai fini del calcolo del volume si applica una hi virtuale di 4,50m.

6. Ai fini dell’applicazione dello standard dei parcheggi pertinenziali, si considera, in ogni caso, in termini di superficie complessiva comprensiva degli spazi di manovra, un posto - auto scoperto pari a 25 mq ed un posto -auto coperto pari a 20 mq.

7. Per la quota di superficie Spp necessaria al raggiungimento del minimo standard richiesto e non computata come Su o Slp, i parcheggi pertinenziali restano vincolati nella destinazione d’uso e non possono essere ceduti separatamente dall’Ui alla quale sono legati da vincolo pertinenziale sancito con atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI IN ZONA

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 83-86)