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- Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 145-150)

Art. 269 - Punti fissi di linea e di livelli

1. Nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto nel provvedimento di PdiC, prima dell’inizio lavori, il titolare deve presentare al DdS richiesta di visita di controllo, per l’assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale e ai punti di presa dell’acquedotto, ove esista, e di tutti gli altri impianti esistenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

2. Le operazioni di cui al precedente comma 1 sono eseguite da personale dell’Utc, o da personale messo a disposizione dal concessionario o dall’assuntore dei lavori, sotto la direzione di un funzionario comunale.

3. Delle operazioni di cui al precedente comma 1 è redatto verbale, che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d’atto.

4. La visita deve essere eseguita da parte dell’Utc entro 15 giorni dalla richiesta.

5. Trascorso il termine per l’effettuazione della visita, di cui al precedente comma 4, i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori trasmette al Comune una apposita relazione, sottoscritta anche dall’impresa esecutrice, che contenga in modo dettagliato le quote di livello degli edifici riferite ai capisaldi individuati e alle opere di urbanizzazione primaria esistenti, come indicato al precedente comma 1.

6. La mancata richiesta della visita di controllo prima dell’inizio lavori verrà comunicata al Corpo di polizia municipale per i provvedimenti di competenza, mentre la visita stessa verrà disposta d’ufficio.

7. In base alle risultanze della visita di controllo per le verifiche di tracciato e delle quote planimetriche e altimetriche, il DdS, su referto del tecnico verificatore, per ragioni urbanistiche di pubblico interesse e fatto salvo il diritto verso terzi, può stabilire, in accordo con il direttore dei lavori, allineamenti esecutivi diversi da quelli indicati nei progetti e negli strumenti urbanistici approvati.

8. Tali allineamenti esecutivi sono contenuti nel verbale della visita di controllo e riportati negli elaborati grafici di progetto, con la vidimazione del DdS.

Art. 270 - Conduzione del cantiere e pubblica incolumità

1. Ogni cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile con indicazione dell’opera, degli estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del titolare, del progettista responsabile dell’intera opera, degli altri eventuali progettisti aventi specifiche responsabilità, del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza, dell’impresa esecutrice e installatrice e del responsabile del cantiere.

2. Il costruttore, il titolare e i tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva; in particolare, devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell’ambiente.

3. Ogni cantiere deve essere sicuro e ben organizzato, in conformità alle norme del DLgs 81/2008 e smi, per le prescrizioni di salute e sicurezza da effettuare nei cantieri; deve essere recintato decorosamente e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori e anche durante le loro eventuali interruzioni; apposito contenitore deve essere allestito per la raccolta di materiali di scarto non inerti, da conferire successivamente presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.

4. Sul fronte strada il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i non vedenti, e deve essere garantito un adeguato passaggio pedonale a margine, utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria; con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, e gestite dall’impresa esecutrice che ne è responsabile.

5. Per l’occupazione di suolo pubblico, il titolare deve presentare, al responsabile dell’applicazione della tariffa occupazione spazi ed aree pubbliche, separata domanda di concessione del suolo per la durata dei lavori, con indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del cantiere; la concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione e al versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza, secondo le norme del DLgs 507/1993 e in base alla relativa classificazione territoriale comunale; in sede stradale, è richiesto il rispetto del DLgs 285/1992.

6. Gli addetti alla vigilanza che, nell’effettuare sopralluoghi, constatino la non osservanza di leggi e di regolamenti, sono tenuti a informare le autorità competenti, fatto salvo il potere del sindaco di adottare i provvedimenti necessari nei casi di pericolo per la pubblica incolumità, per l’igiene e di offesa per il pubblico decoro.

Art. 271 - Cautela per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici

1. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico o, comunque, di presumibile interesse culturale, il responsabile del cantiere, o il capo cantiere, deve immediatamente sospendere i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate.

2. Dei ritrovamenti il responsabile del cantiere darà immediata comunicazione al direttore dei lavori nonché al DdS, che a sua volta richiederà l’intervento della competente Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici o archeologici, mentre restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dal DLgs 42/2004.

3. Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico e, comunque, ogni qualvolta la competente Soprintendenza lo segnali, l’esecuzione dei lavori deve essere preceduta da un’adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi, secondo le istruzioni impartite dalla Soprintendenza stessa.

Art. 272 - Collaudo statico 1. Si considerano:

a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;

b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;

c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

2. Tutte le costruzioni di cui al comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.

3. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.

4. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65 del Dpr 380/2001, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 3.

5. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

6. Completata la struttura con la copertura dell’edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

7. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

8. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del Dpr 380/2001.

9. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.

10. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Art. 273 - Verifica di conformità dell’opera eseguita

1. Il Rup, entro 30 giorni dalla segnalazione certificata di agibilità e dalla presentazione di tutti i documenti allegati necessari, verifica la conformità edilizia dell’opera eseguita rispetto al progetto assentito o asseverato, avvalendosi degli uffici competenti e, ove del caso, di tecnici compresi nell’apposito elenco di cui all’Art. 267 del presente Ruec.

2. Eventuale documentazione integrativa necessaria, che non possa essere acquisita autonomamente dall’Ac, può essere richiesta, una sola volta, entro 15 giorni dalla presentazione di cui sopra e, in tal caso, il termine di 30 giorni ricomincia a decorrere per intero dalla presentazione della documentazione stessa.

3. Il controllo prende in esame la documentazione di progetto, quella relativa all’esecuzione, nonché l’opera realizzata, svolgendo tutte le verifiche di completezza e di coerenza delle asseverazioni e della relativa documentazione in ordine al rispetto dei requisiti cogenti del presente Ruec e alla rispondenza dell’opera alle previsioni di progetto e agli atti amministrativi, nonché a quanto stabilito dalla normativa urbanistica, edilizia ed igienica.

4. Qualora i risultati delle verifiche evidenzino differenze e/o necessità di ulteriori approfondimenti, il Rup comunica agli interessati tali risultanze, invitandoli a produrre le relative controdeduzioni entro un termine prefissato, fatta salva comunque ogni altra successiva azione conseguente ai sensi di legge.

Art. 274 - Tolleranza esecutiva nelle misurazioni

1. In tutti i casi in cui le opere eseguite, a norma degli strumenti urbanistici e del Ruec, sono sottoposte a prescrizioni metriche dimensionali, nelle misure lineari è ammessa una tolleranza massima di scostamento, come prevista dall’art. 34 comma 2ter del Dpr 380/2001 e smi.

2. La tolleranza di cui al precedente comma 1 non è ammessa quando lo scostamento avviene in violazione di diritti di terzi o in violazione di valori limite fissati da norme di legge.

Art. 275 - Verifica analitica a campione

1. Il Comune periodicamente, con deliberazione della Gc, fissa i criteri di scelta e la consistenza di un campione di opere edilizie da sottoporre alla procedura di verifica analitica, comprendendovi tutte quelle relative ad attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente.

2. Nel caso di opera compresa nel campione preordinato alla procedura di verifica analitica, il Rup comunica agli interessati l’avvio della procedura di verifica analitica.

3. L’attestazione della conformità contenuta nella scheda tecnica descrittiva, in tal caso, viene annotata con riserva di verifica analitica; la scheda stessa, pertanto, se debitamente compilata e firmata, esplica i suoi effetti nei confronti dei terzi e per l’usabilità delle opere, ma la sua validità resta subordinata all’esito positivo della verifica.

4. La verifica analitica viene effettuata a cura e spese del Comune; il titolare delle opere edilizie è tenuto a prestare l’assistenza necessaria.

5. La verifica analitica viene completata entro 180 giorni dalla relativa comunicazione.

6. Conseguentemente all’esito positivo della verifica, viene convalidata la scheda tecnica descrittiva dell’opera, sulla quale vengono altresì riportati i risultati delle prove eseguite e, in allegato, copia delle relative documentazioni tecniche di collaudo.

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 145-150)