Art. 221 - Settori, competenze, responsabilità
1. Le attività del Comune in materia urbanistico -edilizia sono improntate al principio di leale cooperazione, attraverso il costante scambio di informazioni e documenti tra i diversi Settori, nel pieno rispetto delle competenze e dei tempi fissati dalla legge e dal Ruec e in sede di accordo tra i soggetti interessati.
2. Le strutture comunali competenti nei procedimenti urbanistico -edilizi e per la vigilanza e controllo delle trasformazioni sono:
a. per i procedimenti urbanistici: il Servizio Urbanistica;
b. per i procedimenti edilizi: lo sportello unico per l’edilizia (Sue) e lo sportello unico per le attività produttive (Suap);
c. per la vigilanza sull’attività edilizia: il Comando di Polizia municipale;
d. per le verifiche di conformità ai titoli abilitanti e l’attività sanzionatoria: gli Uffici competenti per vigilanza e sanzioni;
e. per le demolizioni dei manufatti abusivi: l’Ufficio competente per le demolizioni.
3. Restano di competenza del dirigente del servizio (DdS) Urbanistica le funzioni di indirizzo e di raccordo con gli altri Settori comunali, circa l’interpretazione delle norme del presente Ruec, fermo restante che, nei casi controversi, l’interpretazione data dalla Giunta comunale (Gc) ha valore di interpretazione autentica.
Art. 222 - Soggetti pubblici attuatori delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie 1. Le strutture comunali che, secondo le indicazioni del presente Ruec, governano i processi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e dell’edificato sono riportate, con le rispettive funzioni, negli articoli che seguono.
Art. 223 - Sportello unico per l’edilizia (Sue)
1. Il Dpr 380/2001, art. 5, istituisce nel comune, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la formazione di un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia (Sue), anche mediante esercizio in forma associata delle strutture, o accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.
2. Lo Sue assume i compiti ed esercita le responsabilità nelle forme stabilite dalla vigente normativa e dal Ruec.
3. Lo Sue si pone come punto privilegiato di contatto tra il privato e l'Ac, fungendo da interlocutore tra il cittadino e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine a procedimenti edilizi, proponendosi come garante di tempi certi e procedure semplificate.
4. I cittadini e i tecnici che necessitino di informazioni o vogliano attivare un procedimento attinente l'edilizia e l'urbanistica devono rivolgersi allo Sue che provvederà all'accettazione, protocollatura, ricezione e consegna di tutta la documentazione relativa a: Dia; PdiC; accesso e copie di atti amministrativi; deposito frazionamenti; attività edilizia libera; certificati e
attestazioni in materia edilizia e urbanistica.
5. Lo Sue, in particolare, riceve:
a) le domande per il rilascio di PdiC;
b) le Dia;
c) le richieste di certificati di agibilità;
d) i progetti approvati dalla Soprintendenza;
e) ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di edilizia.
6. Lo Sue, inoltre, fornisce le informazioni sulle materie di cui al punto precedente, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica:
a) alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure;
b) all'elenco delle domande presentate;
c) allo stato del loro iter procedurale;
d) a tutte le possibili informazioni utili disponibili.
7. Lo Sue adotta i provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi nelle medesime materie, in favore di chiunque vi abbia interesse.
8. Lo Sue acquisisce direttamente, ai fini del rilascio del PdiC, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere Asl, nel caso in cui non possa essere sostituito dalla autocertificazione di cui al Dpr 380/2001, art. 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
9. Lo Sue cura l'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi (CdS), degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio e, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione e quelle della locale commissione sismica comunale, ove istituita, per le costruzioni in zone sismiche;
b) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del DLgs 42/2004;
c) il parere dell' autorità competente in tema di vincoli idrogeologici;
d) gli assensi in materia di servitù viarie e ferroviarie;
10. Lo Sue rilascia:
a) i PdiC;
b) copia delle Dia;
c) le certificazioni e attestazioni in materia edilizia e urbanistica;
d) le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio.
Art. 224 - Sportello unico per le attività produttive (Suap)
1. Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) riceve i procedimenti riconducibili alle disposizioni del Dpr 160/2010, anche quando vengano erroneamente incardinati presso altri uffici ed amministrazioni, purché riguardanti interventi localizzati nell’ambito del territorio comunale e attivati dal soggetto che assumerà la titolarità della progettata attività.
2. Rientrano nelle competenze del Suap tutti i procedimenti aventi per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, ancorché disciplinati da specifiche normative di settore, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne agli
edifici adibiti ad uso di impresa; rientrano tra gli impianti di cui all’oggetto quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni, in particolare per la installazione di infrastrutture per telefonia cellulare.
3. Nei casi in cui la localizzazione degli impianti sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata in base al procedimento semplificato mediante CdS di cui all’Art. 201 del presente Ruec.
4. In sede di individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, il consiglio comunale può subordinare l’effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi.
5. L’Ac definisce, entro 6 mesi dall’approvazione del presente Ruec, linee guida, da approvare con deliberazione di Cc, finalizzate alla definizione di criteri in base ai quali procedere all’accoglimento o al respingimento delle richieste relative alla localizzazione degli impianti in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti.
6. La localizzazione degli impianti necessita dell’esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con i richiedenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli interventi.
7. Lo Suap assume i compiti ed esercita le responsabilità nelle forme stabilite dalla vigente normativa.
8. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito, anche in via telematica, a:
a) informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal regolamento;
b) l’elenco delle domande di autorizzazione presentate;
c) lo stato del loro iter procedurale;
d) tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali.
9. Lo Suap si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari sottoposti al suo parere alla normativa e ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.
Art. 225 - Servizio Urbanistica
1. Il Servizio Urbanistica riceve i procedimenti connessi alle varianti generali allo strumento urbanistico vigente e ai Pua, all’istruttoria dei Pua di iniziativa privata, all’istruttoria o redazione dei Pua di iniziativa pubblica, alla redazione di regolamenti e convenzioni urbanistiche, ecc.
2. Il S.U. assume i compiti ed esercita le responsabilità nelle forme stabilite dalla vigente normativa.
Art. 226 - Soggetti privati attuatori della trasformazione urbanistica ed edilizia
1. Nel processo di trasformazione urbanistica ed edilizia intervengono anche i soggetti che svolgono un servizio di pubblica necessità, fra i quali il progettista, il tecnico rilevatore, il direttore dei lavori, ecc., che, in base alle vigenti normative, assumono il ruolo di pubblici ufficiali.
Art. 227 - Commissioni consultive
1. Commissioni consultive sono la la commissione consiliare urbanistica (Ccu), la commissione edilizia comunale (CEd) e la commissione locale per il paesaggio (Clp).
Art. 228 - Commissione consiliare urbanistica (Ccu)
1. La commissione consiliare urbanistica (Ccu) esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, rispetto alle prerogative attribuite alla stessa dallo statuto e dal regolamento consiliare.
2. La Ccu è, altresì, chiamata ad esprimere il proprio parere, non vincolante, su tutti i Pua, che, ancorché conformi al Puc, comportino anche una sola delle modifiche di cui alla Lr n. 16/2004, art. 26, comma 3, e art. 27, comma 7.
3. Composizione, nomina e funzionamento della Ccu, restano disciplinate da quanto nello specifico previsto dallo statuto e dal regolamento consiliare comunale.
Art. 229 - Commissione edilizia comunale (CEd)
1. La commissione edilizia comunale (CEd) di cui alla legge 1150/1942, art. 33, può essere abolita ai sensi della legge 449/1997, art. 41, nel qual caso non si applica il presente articolo.
2. La CEd, nel caso in cui il Comune intenda mantenerla, costituisce l’organo consultivo del Comune stesso nel campo urbanistico ed edilizio ed esprime pareri sulla legittimità tecnico -amministrativa degli interventi proposti in conformità alle normative comunali, regionali e statali e agli strumenti urbanistici operanti sul territorio.
3. Nel campo urbanistico, la CEd esprime il suo parere obbligatorio in ordine all’assetto morfologico e funzionale della struttura urbana e territoriale o delle singole opere e sugli aspetti inerenti agli obiettivi e agli indirizzi di qualità architettonica e paesistico - ambientale, riguardanti:
a) strumenti urbanistici generali e loro varianti;
b) strumenti urbanistici attuativi e loro varianti;
c) Ruec e sue modificazioni;
d) accordi di programma (AdiP) ai sensi dell’Art. 34 del DLgs 267/2000 e smi;
e) progetti per i quali è convocata la CdS di cui all’Art. 14 della legge 241/1990 e smi;
f) programmi dei lavori pubblici di cui all’Art. 21 del DLgs 50/2016 e smi;
g) programmi integrati di interventi di cui alla legge 179/1992 e relativa Lr 3/1996;
h) programmi di recupero urbano (Pru) di cui all’Art. 11 della legge 493/1993;
i) altri piani e programmi aventi per oggetto la organizzazione del territorio;
j) deliberazioni consiliari attinenti alla materia urbanistica.
4. La CEd esprime, inoltre, pareri, se richiesti dal Comune, sulla interpretazione degli strumenti urbanistici generali, esecutivi e sul Ruec e loro varianti, di norme statali e regionali in materia, dei piani territoriali e settoriali sovraordinati al Puc; i suddetti pareri sono resi entro 45 giorni dalla formale richiesta inoltrata al presidente della CEd.
5. Nel campo edilizio, la CEd esprime il proprio parere obbligatorio, in ordine alla legittimità tecnico -amministrativa degli interventi proposti in conformità alle normative comunali, regionali e statali e agli strumenti urbanistici operanti sul territorio, nonché sugli aspetti formali, compositivi ed estetici, dei progetti delle opere edilizie e del loro inserimento nel contesto urbano e ambientale;
6. In particolare, sono sempre sottoposti al parere obbligatorio della CEd:
a) temi di carattere generale, anche sulla base di esempi specifici connessi a richieste di PdiC, loro varianti, annullamento o revoche;
b) i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, di cui al DLgs 50/2016 e smi, presentati dai soggetti proponenti di cui alla stessa legge, a meno degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) qualsiasi intervento operante su immobili vincolati ai sensi del DLgs 42/2004.
7. Non sono sottoposti al parere della CEd i progetti riguardanti:
a) richieste di PdiC in sanatoria, ai sensi del Dpr 380/2001, art. 36, e smi, per le quali è richiesto il solo accertamento di conformità;
b) opere per le quali il responsabile unico del procedimento (Rup) abbia formulato una relazione di non conformità, notificata al richiedente e al progettista.
8. È facoltà del Rup, in via straordinaria, formulare richieste di parere.
Art. 230 - Composizione e nomina della CEd
1. La CEd è nominata, con decreto sindacale, all’inizio del mandato amministrativo ed è composta:
a) dal sindaco o assessore al ramo, all’uopo delegato, in qualità di presidente;
b) da un esperto nelle discipline urbanistico -edilizie, in qualità di vicepresidente;
c) da un architetto;
d) da un ingegnere civile o con indirizzo di laurea ad esso assimilabile;
e) da un geometra o perito edile;
f) da un geologo;
g) da un agronomo;
h) da un avvocato esperto in legislazione urbanistica, edilizia, ambientale e paesistica;
i) da un laureato in lettere o in architettura esperto in storia dell’architettura.
2. I componenti la CEd, ad esclusione del presidente, non possono far parte di organi o istituzioni ai quali, per legge, è demandato un parere specifico ed autonomo sulla materia.
3. Per i componenti la CEd vigono le incompatibilità sulle nomine previste dallo statuto comunale.
4. La CEd resta in carica per la durata del consiglio comunale (Cc) e i suoi componenti non possono essere confermati per il periodo consecutivo a quello di attività; è fatto salvo quanto stabilito dall’Art. 3 del Dl 293/1994 e smi, convertito con legge 444/1994, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.
5. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica, su certificazione del presidente.
6. In caso di dimissioni, decadenza o morte di uno o più membri della CEd, si provvede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo residuo di durata in carica della CEd; in tal caso, il sostituto può essere riconfermato per il periodo consecutivo a quello di attività sempreché quest’ultimo non sia stato di durata superiore alla metà di quello ordinario.
7. Segretario della CEd, senza diritto di voto, è un impiegato con qualifica tecnica dell’ufficio tecnico comunale (Utc), all’uopo designato dal competente dirigente.
8. Il compenso del componente la CEd è fissato con deliberazione di Gc.
Art. 231 - Funzionamento e pubblicità della CEd
1. La CEd si riunisce nella sede municipale, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.
La convocazione deve essere comunicata per iscritto dal presidente e pervenire almeno 3 giorni prima della seduta. Le riunioni della CEd sono valide se interviene la metà più uno dei componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente; il numero legale dei componenti la commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
2. L’ordine del giorno della riunione della CEd, suddiviso eventualmente per tematiche omogenee, contiene tutte le pratiche trasmesse dal Rup, secondo l’ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all’ordine del giorno devono essere espressi entro il termine
inderogabile di 30 giorni dal ricevimento degli atti; decorso tale termine senza la formulazione dei pareri della CEd, il Rup formula la proposta motivata all’autorità competente per l’emanazione del provvedimento.
3. La CEd, qualora lo ritenga necessario per l’espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi:
a) convocazione dei progettisti nel corso della riunione della CEd per chiarimenti relativi agli elaborati presentati;
b) necessità di sopralluogo.
4. Il progettista può chiedere di essere sentito dalla CEd, la quale decide in merito a maggioranza.
Il parere della CEd è espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d’atto degli ulteriori elementi di valutazione e, comunque entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, trasmessi dal Rup alla CEd.
5. La CEd, su argomenti di particolare rilevanza, può invitare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti di particolari settori o materie e rappresentanti delle categorie sociali interessate.
6. La CEd sui progetti, esaminati secondo l’ordine di ricevimento, esprime:
a) parere favorevole, con eventuali motivazioni;
b) parere favorevole con prescrizioni architettoniche non sostanziali, sempre motivato;
c) parere contrario, sempre motivato.
7. È valido il parere approvato a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, il voto del presidente o, in mancanza, del vicepresidente determina la valutazione.
8. I componenti della CEd non possono presenziare all’esame dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati; la partecipazione al voto su un’opera edilizia costituisce, per i membri della CEd, motivo di incompatibilità a eseguire la progettazione, anche parziale o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera medesima; la trasgressione comporta la revoca, a opera del sindaco, da membro della CEd e la segnalazione all’Ordine o al Collegio professionale di appartenenza dell’iscritto.
9. È presente ai lavori della CEd il tecnico comunale Rup che ha curato l’istruttoria dei progetti o degli atti da valutare.
10. Delle adunanze della CEd viene redatto verbale firmato dal presidente, dal segretario e da almeno due componenti; il segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura:
“Esaminato nella seduta del gg/mm/aaaa dalla CEd”, completata dalla propria vidimazione.
11. I pareri della CEd sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all’albo pretorio e possono essere richiesti in forma integrale da chiunque ne abbia interesse, nel rispetto delle procedure sull’acquisizione degli atti di competenza comunale.
Art. 232 - Commissione locale per il paesaggio (Clp)
1. Ai sensi dell’Art. 148 del DLgs 42/2004, al fine di garantire un’adeguata tutela del paesaggio, nonché di fornire un supporto qualificato per l’esercizio delle competenze delegate al Comune in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all’Art. 146 del DLgs 42/2004, è istituita la Commissione locale per il paesaggio (Clp).
2. Nell’ambito dei procedimenti autorizzatori preventivi di cui all’Art. 146 del DLgs 42/2004, la Clp esprime il proprio parere sugli interventi comportanti modifiche all’aspetto esteriore di aree ed edifici ricadenti in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del DLgs 42/2004, individuati graficamente nell’elaborato denominato “Tav.14 - Sistema delle protezioni” del Puc.
3. L’Amministrazione Comunale potrà avvalersi della Clp in qualsiasi altra specifica circostanza in cui è ritenuta opportuna l’acquisizione di un parere per l’assunzione di provvedimenti amministrativi, nel rispetto del principio di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico -edilizia.
4. L'Amministrazione, accerta la compatibilità paesaggistica dell'intervento, acquisendo il parere
obbligatorio della Clp ed entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la richiesta di necessarie integrazioni, trasmette la richiesta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente Soprintendenza, dandone notizia agli interessati.
5. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto distinto e presupposto degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio; i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
6. L’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dal Responsabile dell’attività di tutela paesaggistica del Comune, ai sensi della Lr 10/1982, come modificata dall’art.49, comma 2, della Lr 16/2004.
7. Il Responsabile dell’attività di tutela paesaggistica, prima di provvedere al rilascio o al diniego dell’autorizzazione paesaggistica, è tenuto ad acquisire il parere della commissione locale per il paesaggio, cui competono le funzioni consultive in materia paesaggistico – ambientale, ai sensi dell’art. 41, comma 2, della Lr 16/2004, costituita dal medesimo Responsabile, con funzioni di presidente, e da cinque esperti designati dal Consiglio Comunale.
Art. 233 - Composizione e nomina della Clp
1. La Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi della Lr 10/1982 e smi, ha la seguente composizione:
- Esperto legislazione beni culturali
- Esperto discipline pittoriche ed arti figurative - Esperto di beni ambientali e storia dell’arte - Esperto discipline naturalistiche e storiche - Esperto discipline agricolo -forestali
2. La Clp non può annoverare tra i suoi componenti elettivi organi politici quali il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.
3. La Clp dura in carica cinque anni ed i membri non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
4. Ai suoi componenti compete un gettone di presenza per ciascuna seduta commisurato al gettone di presenza dei consiglieri comunali.
5. Per quant’altro non previsto si rinvia alla Lr 10/1982, alla Lr 16/2004 e DLgs 42/2004 e smi.
Art. 234 - Funzionamento della Clp
1. La Clp viene convocata su iniziativa del Responsabile dell’attività di tutela paesaggistica con avviso di convocazione.
2. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti esperti.
3. Il componente che si assenta, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive deve essere dichiarato decaduto dalla carica e va sostituito dal Consiglio comunale nella successiva riunione.
4. In caso di assenza del componente, protrattasi per quattro sedute consecutive, ancorché giustificata, il Consiglio comunale, su proposta del Presidente, può legittimamente disporne la surroga.
5. Il parere è reso a maggioranza dei voti; in caso di parità è decisivo il voto del presidente che svolge anche funzioni di segretario.
6. Il verbale dell’adunanza potrà essere sottoscritto anche solo dal presidente e da uno degli esperti che ha votato a favore.
7. In caso di dichiarazione di voto contrario o di astensione di taluno dei componenti, il verbale
7. In caso di dichiarazione di voto contrario o di astensione di taluno dei componenti, il verbale