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- Interventi edilizi di trasformazione

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 70-73)

Art. 131 - Ristrutturazione edilizia

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001, sono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

2. Gli interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

3. In quanto categoria d’intervento più estensiva della manutenzione straordinaria, può includere tutte le opere a questa relative indicate nell’art. 213 del presente Ruec.

4. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dal Puc, ai sensi dell’art. 3 del Dpr n. 380/2001, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

5. Gli interventi possono comportare, altresì, la modifica, in aumento o diminuzione, delle unità immobiliari e delle Slp, o il mutamento delle destinazioni d’uso.

6. Qualora la localizzazione nell’ambito dell’area di sedime venga modificata non devono essere limitati i diritti di terzi e rispettate le distanze.

7. Sono comprese nella categoria della ristrutturazione edilizia le opere rivolte al ridisegno, anche innovativo, delle facciate dei fabbricati.

8. Gli interventi possono contemplare anche la realizzazione di verande limitatamente alla protezione di balconi esistenti, esclusivamente nei seguenti casi:

a) se interessino fronti prospettanti su cortili o spazi secondari, e comunque non visibili da strade e spazi pubblici;

b) se tanto sia utile a conferire uniformità al prospetto, eventualmente già interessato da analoghi interventi;

c) in tutti i casi in cui l’intervento si configuri quale protezione da condizioni ambientali moleste, da documentare adeguatamente.

9. I progetti relativi agli interventi di cui al precedente comma 8, muniti di autorizzazione del condominio, devono essere estesi alla totalità dei prospetti interessati dal rinnovamento.

10. Le opere di cui al precedente comma 8, potendo incidere in modo rilevante sul decoro degli spazi pubblici prospicienti o circostanti, sono oggetto di specifica valutazione e subordinate al rilascio di PdiC.

Art. 132 - Opere interne di adeguamento igienico -funzionale

1. Sono interventi di opere interne di adeguamento igienico -funzionale quegli interventi che:

a) non modificano la sagoma, la copertura e i prospetti dell’edificio;

b) non comportano aumento di Su o di Vt, salvo che per l’eliminazione di partizioni interne;

c) non aumentano le Ui né il loro Cu;

d) non riguardano parti comuni condominiali né la struttura statica dell’edificio, e comunque non ne recano pregiudizio;

e) non alterano le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive, quando riguardino immobili sottoposti a vincolo di tutela.

2. Gli interventi di opere interne di adeguamento igienico -funzionale non possono costituire un insieme sistematico e correlato di interventi, su più Ui, in modo tale da realizzare, nel

complesso, una completa trasformazione dell’unità edilizia, configurabile in sostanza come una ristrutturazione.

3. Gli interventi di opere interne di adeguamento igienico -funzionale, in quanto riconducibili alle previsioni dell’art. 6 del Dpr 380/2001 e smi, possono essere eseguiti con attività libera;

negli altri casi sono sottoposti a Scia, purché non riguardino immobili con vincolo di tutela dagli strumenti urbanistici o ai sensi del DLgs 42/2004.

Art. 133 - Adeguamento funzionale di Uia

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal Puc, consiste nell’aumento una tantum della Slp di una singola Uia nella misura massima del 10% della Slp esistente, con un massimo assoluto di Su = 20 mq, nel rispetto delle distanze e delle altezze prescritte per la Zto.

2. In alternativa a quanto stabilito al comma 1, è sempre possibile realizzare un apposito locale per servizio igienico con un massimo assoluto di Su = 8 mq.

3. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non sono cumulabili.

4. L’adeguamento è realizzato, secondo quanto previsto per le singole Zto, in modo da integrarsi spazialmente con la volumetria preesistente, escludendosi la realizzazione di volumi aggiunti poggiati su pilastri a vista o su sbalzi e senza superare l’altezza media degli edifici circostanti.

Art. 134 - Frazionamento di Ui

1. È la suddivisione catastale di una Ui esistente in più Ui accatastabili autonomamente.

2. È consentito il frazionamento di Uia aventi Slp non inferiore a 90,00 mq in unità abitative di Slp non inferiore a 45,00 mq.

3. È fatto divieto di procedere con il frazionamento previsto dal presente articolo in tutte le Uia che abbiano usufruito degli aumenti “una tantum” di Su per adeguamento funzionale di Uia di cui all’Art. 133 del presente Ruec.

Art. 135 - Accorpamento di Ui

1. È la fusione catastale di due, o più, Ui esistenti in un’unica Ui.

2. L’Ui che scaturisce dall’accorpamento di cui al precedente comma 1 deve essere compatibile con la destinazione di Zto del Puc.

Art. 136 - Opere esterne di adeguamento estetico-architettonico

1. Sono interventi di opere esterne di adeguamento estetico -architettonico gli interventi che hanno lo scopo di riqualificare l’involucro esterno di un edificio, adeguandolo, sotto il profilo estetico -architettonico, alle esigenze di un maggior decoro urbano e di un miglior inserimento ambientale.

2. Gli interventi di opere esterne di adeguamento estetico -architettonico:

a) non modificano la sagoma dell’edificio né le destinazioni d’uso;

b) non comportano aumento di Su o di Vt o di Ui;

c) non riguardano le parti interne né la statica dell’edificio.

3. Gli interventi di opere esterne di adeguamento estetico-architettonico non si applicano ad edifici comunque sottoposti a vincolo di tutela, per i quali l’involucro esterno può solo essere oggetto di interventi di manutenzione oppure di restauro e di recupero per conservazione.

4. Gli interventi di opere esterne di adeguamento estetico -architettonico sono sottoposti a:

a) PdiC oneroso, nella generalità dei casi;

b) PdiC gratuito, nei casi previsti dalla legge.

Art. 137 - Installazione di impianti tecnologici

1. Sono interventi di installazione di impianti tecnologici al sevizio di edifici e/o attrezzature esistenti, quegli interventi che si rendono indispensabili per garantire il rinnovo, l’adeguamento e il potenziamento degli impianti stessi, in base alle norme di legge, di sicurezza, di igiene, di compatibilità ambientale, di buona tecnica, e di economicità di funzionamento, e che eccedono le operazioni definibili di manutenzione.

2. Sono compresi negli interventi di installazione di impianti tecnologici anche quelli che comportano la realizzazione di volumi tecnici, purché si tratti di volumi strettamente indispensabili e non utilizzabili altrimenti, e quindi senza aumento di Su o di Vt.

3. Nel caso di insediamenti produttivi, sono compresi fra gli interventi di installazione di impianti tecnologici anche quelli riguardanti impianti industriali, come previsto dalla circolare del Ministero LLpp n. 1918 del 16.11.1977, quando tali interventi sono funzionali ai cicli produttivi esistenti, senza aumento di capacità produttiva, né di Su né di Vt.

4. Gli interventi di installazione di impianti tecnologici sono sottoposti a Scia, purché non riguardino immobili con vincolo di tutela, secondo la normativa vigente.

Art. 138 - Realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati

1. Sono interventi di realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati quelli volti a dotare gli edifici preesistenti dei parcheggi e/o autorimesse privati necessari per il soddisfacimento del minimo standard richiesto ai sensi della legge 122/1989 e smi, ricavandoli nel piano interrato degli edifici stessi o comunque nel sottosuolo del lotto relativo.

2. I parcheggi pertinenziali interrati, come tali, devono essere progettualmente individuati e vincolati nella destinazione d’uso al servizio delle relative Ui.

3. La realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati non comporta aumento di Su, Slp o di Vt.

4. Gli interventi di parcheggi pertinenziali interrati sono sottoposti a Scia secondo la normativa vigente, purché non riguardino immobili con vincolo di tutela, in tal caso l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte della amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi.

Art. 139 - Risistemazione fondiaria

1. Si definisce risistemazione fondiaria un intervento messo in essere da proprietari di uno o più edifici, volto ad annettere al lotto su cui essi insistono, superfici ad esso esterne e contigue, in cui è consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali di cui alla Lr 19/2001, aree a verde o altri elementi di arredo, purché consentiti dalle norme relative alle singole Zto del Puc in cui la superficie annessa ricade.

Art. 140 - Ristrutturazione urbanistica

1. Ai sensi del Dpr 380/2001, art. 3, comma 1, lettera f), sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico -edilizio, definito mediante

apposito perimetro, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Ai sensi del presente Ruec, ricadono tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica anche gli interventi di riconversione degli edifici industriali esistenti.

3. Tali interventi presuppongono la definizione di un Iup ovvero di un PdiCc ai sensi dell’art. 28bis del Dpr 380/2001, di iniziativa pubblica o privata, da redigere a seguito di puntuale e accurata analisi dello stato di fatto che dimostri il bilanciamento fra carico urbanistico e relativi standard urbanistici previsti dal progetto, per cui il carico urbanistico esistente all’interno del perimetro oggetto di intervento deve costituire una invariante del piano.

Art. 141 - Demolizione

1. L’intervento di demolizione prevede la eliminazione parziale o totale di opere o fabbricati esistenti, senza la ricostruzione di altre opere o fabbricati, seguita dalla adeguata sistemazione dell’area libera risultante.

2. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono rivolti al risanamento funzionale e formale degli insediamenti, dei percorsi e degli spazi pubblici.

3. Gli interventi ammissibili sugli immobili, nelle more della demolizione, sono quelli della manutenzione ordinaria e straordinaria di cui agli articoli Art. 120 e Art. 121.

4. Gli interventi di demolizione sono sottoposti a Scia, fermo restando l’obbligo di acquisire la preventiva approvazione della competente Soprintendenza, quando riguardino immobili con vincolo di tutela.

Nel documento REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE (pagine 70-73)