Il Servizio continuerà a curare le attività e gli adempimenti concernenti la scritturazione e la stipulazione dei contratti, in conformità al dispositivo dei provvedimenti a contrarre nonché ai verbali di aggiudicazione delle gare, apportando agli schemi contrattuali le eventuali specificazioni necessarie ad una migliore definizione degli elementi essenziali, tenuti presenti la natura dell'atto contrattuale, l'individuazione delle parti ed il regime fiscale.
Si provvederà, inoltre alla predisposizione ed alla stipulazione degli atti contrattuali, alla loro raccolta, registrazione e trascrizione nonché alla tenuta del relativo repertorio.
Anche per l’anno 2022 la stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione.
Eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario sono ammesse solo "nell'interesse alla sollecita esecuzione del contratto". Ai sensi della legge 120/2020 eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della Pubblica Amministrazione..
Anche nel 2022 il servizio Appalti svolgerà un’attività di supporto giuridico-amministrativo alle funzioni del Servizio e al Responsabile del Procedimento nominato ai sensi della L. 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs.
50/2016, nelle attività propedeutiche all’indizione delle procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Nel corso dell’anno 2022 si provvederà alla predisposizione degli atti amministrativi di gara, lettere invito, disciplinari di gara, avvisi di gara, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120, modificato dalla legge 108 del 29 luglio 2021, ed all’espletamento delle procedure di gara di competenza.
Le modalità semplificate di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie rappresentano uno degli aspetti centrali del Decreto legge 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni ora convertito in Legge 120/2020). In linea generale le relative disposizioni – contenute all'articolo 1 – derogano alle previsioni generali di cui all'articolo 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e a quelle specifiche sugli incarichi di progettazione di cui all'articolo 157, comma 2.
La deroga ha natura temporanea.
Vale infatti per tutti gli affidamenti per i quali la determinazione a contrarre – o altro atto equivalente – sia adottata entro il 30 giugno 2023.
Sotto questo profilo la legge di conversione ha ampliato il periodo temporale di deroga/sospensione, che il Decreto legge 76/2020 fissava al 31 luglio 2021 poi prorogato al 31.12.2021.
Viene quindi individuato un periodo ampio di vigenza di regole semplificate fermo restando che i relativi procedimenti di affidamento si potranno concludere anche successivamente al 30 giugno 2023, a condizione che siano stati avviati con la determinazione a contrarre prima di tale data.
La legge 108/2021, di conversione del Dl 77/2021, infatti ha chiaramente definito - nel periodo emergenziale esteso fino al 30 giugno 2023 - le procedure utilizzabili per importi d'appalto pari o superiori ai 139mila euro, e fino al sottosoglia comunitario, per beni e servizi e per i lavori per importi pari o superiori ai 150mila euro fino all'intero sottosoglia individuando non più tre fattispecie ma riducendole a due. Per beni e servizi, compresi i servizi tecnici (articolo 157 del Codice) per l'importo predetto le stazioni appaltanti procederanno con una procedura negoziata con almeno 5 inviti rispettando rotazione ed evitando la concentrazione degli inviti se la determina a contrarre, che avvia il procedimento amministrativo, viene adotta entro il 30 giugno 2023.
Ciò significa, sotto il profilo pratico, che per l'effetto "trascinamento" la procedura negoziata potrà essere espletata concretamente, con aggiudicazione almeno non efficace, entro i successivi 4 mesi per evitare il potenziale danno erariale e quindi anche oltre il mese di giugno predetto.
Sostanziale, invece, la modifica apportata per i lavori dove le procedure negoziate da tre diventano due con riduzione del numero degli operatori economici da invitare. Nel range di importo compreso tra i 150mila euro e un milione di euro, secondo quanto già detto sopra, il Rup dovrà strutturare una competizione invitando almeno 5 operatori economici e in caso di appalto al ribasso, dovrà utilizzare l'esclusione automatica.
Per importi compresi tra un milione e l'intero sottosoglia gli operatori economici che dovranno essere invitati alla procedura aumentano ad almeno 10 (almeno).
Anche in questo caso, se l'appalto è al minor prezzo, il Rup dovrà applicare l'esclusione automatica prevista nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 120/2020.
Fattispecie, come confermato dalla giurisprudenza, eterointegrativa se si applicano le norme emergenziali a condizione della partecipazione alla competizione di almeno 5 operatori economici.
Si continuerà, inoltre, ad istruire le procedure di acquisto di beni di consumo e attrezzature, riparazioni di apparecchiature e automezzi assegnati al personale del Servizio tramite convenzioni Consip, richieste di offerta e gestione delle gare telematiche su piattaforma Mepa (RDO e ordine diretto) e su altre piattaforme telematiche (E-Procurement di Regione Lombardia – Sintel).
In merito al rispetto delle tempistiche di data, fino al 30.06.2023 le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti diretti entro due mesi e le procedure negoziate in quattro mesi, e gli affidamenti soprasoglia Ue entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento.
Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo.
Avvocatura
L’Avvocatura ha come finalità quella garantire la difesa dell’Ente con i due legali interni all’Avvocatura (o avvalendosi di professionisti esterni) sia nel contenzioso pendente sia nel futuro contenzioso, di fornire all’Amministrazione un’adeguata assistenza legale, con formulazione di pareri legali, con ricerche legislative e giurisprudenziali, con svolgimento di istruttorie riguardanti nuovi ricorsi e “pre-contenzioso” dei diversi
Settori/Servizi, nonché di garantire, altresì, tutte le attività di supporto legale necessarie agli organi di Direzione Politica e Amministrativa e ai diversi Settori/Servizi dell’Ente Provincia.
La Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 ed entrata in vigore il 2 febbraio 2013, decorsi i canonici quindici giorni dalla data di pubblicazione, costituisce una disciplina normativa speciale e gode di garanzia costituzionale (art. 33, comma 5, Cost.) e, dunque, gerarchicamente sovraordinata a qualsiasi altra fonte di diritto.
La legge di riforma della professione di avvocato, a sensi dell’art. 23 (Avvocati degli enti pubblici) assicura all’Avvocatura la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente e, in particolare, l’Avvocatura, nell’ambito della propria autonomia funzionale:
a) rappresenta, patrocina, assiste e difende la Provincia in ogni causa attiva e passiva, innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, tramite il Dirigente e l’unico Funzionario entrambi in possesso della specifica abilitazione professionale e della conseguente iscrizione nell’elenco speciale dell’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bergamo, oltre a provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell’Amministrazione;
b) provvede altresì alle consultazioni legali richieste dal Direttore/Segretario Generale e da ogni singolo Dirigente, esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, d’accordo con i Settori/Servizi interessati o esprime pareri sugli atti di transazione eventualmente redatti dai Settori/Servizi;
c) redige i pareri legali e fornisce con il Dirigente e il Funzionario dell’Avvocatura provinciale supporto giuridico e consulenza legale agli Uffici provinciali e agli Organi istituzionali;
d) fornisce le consulenze in materia giuridico legale a supporto degli uffici provinciali, nonché redige gli atti e le memorie per la proposizione o costituzione in giudizio e in corso di causa a favore della Provincia presso le diverse giurisdizioni (amministrativa, civile, tributaria e penale);
e) cura la gestione del contenzioso in atto relativamente alle numerose cause ancora pendenti sia in materia amministrativa che civile, oltre ad alcune di carattere penale, e lo svolgimento attività d’ufficio connessa ai rapporti con i diversi legali esterni incaricati della difesa, nonché i rapporti con gli uffici provinciali interessati dalle singole vertenze;
f) cura dell’istruttoria riguardanti nuovi ricorsi e il “pre-contenzioso” dei diversi Settori/Servizi provinciali, nonché le controversie stragiudiziali, soprattutto, per quanto concerne i sinistri derivanti dalla circolazione stradale avuto soprattutto riguardo ai rapporti con la compagnia assicurativa e con il Broker onde garantire, ove possibile e sempre che sia stata dimostrata la responsabilità dell’Ente, il risarcimento dei danni agli aventi diritto;
g) fornisce consulenza giuridica a favore dei Comuni bergamaschi mediante suggerimenti, consigli ed indirizzi verbali senza formalizzazione ed espressione di pareri legali scritti e senza sostituirsi ai professionisti di libera scelta dell’Ente, con l’obiettivo di dare sostegno e supporto giuridico ai piccoli comuni, che non hanno risorse economiche adeguate, garantire una migliore funzionalità dei servizi per i Comuni e, di conseguenza, per la popolazione, semplificare e rendere più efficienti i rapporti amministrativi tra gli enti ed evitare spostamenti troppo lunghi ed onerosi per i Comuni, ottimizzando le risorse umane ed economiche, senza necessità per i Comuni di assumere nuovo personale e raggiungendo bacini di utenza adeguati in funzione delle scelte amministrative anche locali.
L’attività dell’Avvocatura è garantita nonostante la riduzione delle risorse umane, solo parzialmente compensata dalla riduzione del contenzioso, dal Dirigente e dall’unico Funzionario, entrambi in possesso della specifica abilitazione professionale, nonché con il ricorso a professionisti esterni limitato esclusivamente -e compatibilmente con le normative sul processo telematico civile, amministrativo e tributario- agli incarichi di domiciliazione presso altri distretti di Corte d’Appello, presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato.
Controllo di Gestione
La Provincia di Bergamo è dotata di un sistema dei controlli ampio, che permette verifiche puntuali e costanti sia per il monitoraggio degli obiettivi e delle attività sia per il controllo contabile che consente di conoscere in tempo reale l’utilizzo delle risorse.
L’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa è stata e sarà per il futuro una priorità dell’Amministrazione provinciale.
In attuazione delle previsioni contenute nel D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 la Provincia di Bergamo si è dotata di un sistema di misurazione e valutazione della performance attraverso un processo che collega
pianificazione strategica, programmazione operativa, misurazione e valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali.
Il Piano della Performance, integrato con il Piano Esecutivo di Gestione, rappresenta lo strumento di attuazione delle strategie della Provincia. Attraverso tale documento la Provincia di Bergamo completa il processo di definizione ed assegnazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo qualitativo e/o quantitativo degli interventi e dei servizi erogati, dei rispettivi indicatori di risultato e valori attesi all’interno del ciclo della performance che collega la pianificazione, la definizione degli obiettivi, la misurazione dei risultati con riferimento all’Ente nella sua globalità (performance organizzativa) e al singolo dipendente (performance individuale).
Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E’ un documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.
Con il monitoraggio periodico, l’Ente verifica lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei relativi indicatori individuati nel Piano, al fine di apportare le eventuali azioni correttive per il loro raggiungimento.
Con il consuntivo il Nucleo di Valutazione, sulla base delle relazioni dei Dirigenti che evidenziano i risultati raggiunti, quelli eventualmente non raggiunti e le relative motivazioni, definisce il grado di raggiungimento degli obiettivi ed effettua la valutazione dei dirigenti e più in generale delle performance dell’ente.
Come previsto dal D.Lgs 191/04 si provvede a trasmettere anche alla Corte dei Conti i risultati dei controlli effettuati attraverso il referto annuale definito con apposito modello approvato dalla Sezione Autonomie.