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Anagrafe Bovina Nazionale: nascita, finalità e funzionalità

I L PATRIMONIO BOVINO ITALIANO SECONDO L ’A NAGRAFE

4.1 Anagrafe Bovina Nazionale: nascita, finalità e funzionalità

L'instabilità del mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine avutasi a partire

dagli anni ottanta, dapprima con il virus dell’afta epizootica1 e in seguito alla crisi dell'encefalopatia

spongiforme bovina (BSE)2, ha stimolato la necessità di migliorare la trasparenza in merito alle condi-

zioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti e, in particolare, per quanto attiene la loro rintracciabilità. È sembrato indispensabile creare, da un lato, un sistema efficace d’identificazione e di registrazione dei bovini nella fase della produzione e, dall'altro, un sistema comunitario specifico d’eti- chettatura nel settore delle carni bovine fondato su criteri oggettivi nella fase della commercializzazio- ne. L’obiettivo delle Istituzioni è stato quello di rafforzare la fiducia dei consumatori nelle carni bovine e sviluppare un'etichettatura adeguata e chiara del prodotto, capace di fornire il massimo delle informa- zioni al consumatore. Come già richiamato nel capitolo 3 a questo scopo il Parlamento Europeo il 17 luglio del 2000 ha emanato il regolamento (CE) n. 1760/2000, istituendo un sistema d’identificazione e di registrazione per i bovini, per l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Il nuovo regolamento, che annulla il precedente regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, stabilisce, all’articolo 5 del Titolo I “Identificazione e registrazione dei bovini”, che gli Stati membri istituiscano

una banca dati informatizzata a norma degli articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE3.

Il 15 luglio del 2002, segna l’avvio in Italia dell’anagrafe bovina nazionale presso l'Istituto zoo- profilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo a cui spetta la gestione a livello nazionale della banca dati. Si tratta di un sistema completamente informatizzato e accessibile via internet da operatori e cittadini per la registrazione e l'identificazione degli animali bovini e bufalini. Le finalità del sistema sono essenzialmente volte alla tutela della salute pubblica oltre che del patrimonio zootecnico, a fornire un supporto al consumatore di carni bovine consentendo un’etichettatura adeguata e, infine, ad assicurare efficienza ed efficacia nella gestione dell’erogazione e nel controllo dei regimi di aiuto comunitario.

Il sistema di identificazione e registrazione dei bovini è basato su quattro elementi fondamentali: • i marchi auricolari per l’identificazione dei singoli animali;

• i passaporti per gli animali;

• i registri tenuti presso ciascuna azienda; • la banca dati informatizzata.

1 Si tratta di una malattia causata da un virus che colpisce indistintamente i bovini, i suini, gli ovini, i caprini, i bufali e i daini, sulla cui pelle e sulle mucose – in particolare attorno al muso e nella cavità orale, sulla lingua, sui capezzoli delle mammelle e sugli unghioni – si formano vesciche o afte. Nel caso degli animali adulti, l'esito della malattia non è mortale. I giovani animali, invece, possono morire a causa di questa epizoozia. La malattia non è pericolosa per l’uomo.

2 La encefalopatia spongiforme bovina conosciuta anche con il termine di "BSE" (Bovine Spongiform Encephalopathy) o "malattia della mucca pazza" è una malattia neurologica di tipo degenerativo dei bovini ad esito costantemente fatale. Il primo caso si è avuto in Inghilterra nel 1985 dove si è manifestata in forma epidemica a seguito del consumo da parte di bovini di farine animali contaminate, mentre in in Italia si è riscontrata solo a partire dal 1996. L’ESB appartiene al gruppo di malattie denominate Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST).

3 Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

Marchi auricolari: servono per l’identificazione individuale degli animali, sono in numero di due

e sono attaccate agli animali una per padiglione auricolare e riportano lo stesso codice di identificazione unico. Sono applicate agli animali nati in Italia o importati da paesi terzi. Il codice di identificazione da stampare su ciascuna marca è assegnato dal servizio veterinario e gli allevatori devono applicare i marchi all’animale entro 20 giorni dalla nascita e prima che gli animali lascino l’azienda di origine. I marchi

auricolari sono disponibili al detentore4degli animali presso fornitori sparsi sul territorio autorizzati dal

Ministero della Salute.

Passaporto: i Servizi Veterinari emettono un documento chiamato certificato d’identità dell’ani-

male, comunemente detto “passaporto”, per ciascun capo bovino. Le informazioni contenute sul passa- porto sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento della Commissione n. 2629/1997, ed essenzial- mente riguardano: i dati anagrafici e il codice identificativo dell’animale, il numero di marca auricolare, le movimentazioni dell’animale e i dati riguardanti l’attestazione di macellazione o decesso. Il passaporto può essere rilasciato soltanto dopo l'iscrizione del capo nella Banca Dati Nazionale (BDN) da parte dell’ASL. I capi importati da paesi extra-comunitari sono registrati ex-novo dopo averli marcati con mar- chio italiano (come avviene per tutti gli animali presenti in anagrafe) e viene rilasciato il passaporto. Se il capo proviene da paesi della Comunità europea, conserva marchio, passaporto e codice identificativo ori- ginari. L'ingresso nell'allevamento italiano viene annotato sul passaporto.

Registri individuali: ogni azienda con allevamento bovino o bufalino deve avere un registro

aziendale tenuto secondo quanto disposto dall’art. 3 del DPR n. 317 del 30 aprile del 1996. Nel caso in cui presso la stessa azienda insistano due o più allevamenti a ciascun proprietario è rilasciato un registro aziendale.

Sistema informatizzato: è articolato su tre livelli, conformemente a quanto stabilito dal decreto

legislativo 196/99: (1) livello locale (servizio veterinario) registra e trasmette tutti i dati riguardanti la

popolazione e le aziende presenti sul proprio territorio; (2) livello regionale raccoglie i dati dai livelli

locali della propria regione. Il livello centrale raccoglie i dati dai livelli regionali; (3) livello centrale

(database nazionale - DBN) comprende tutti gli animali che vivono/si trovano sul territorio italiano, la loro movimentazione e tutte le informazioni riguardanti gli animali macellati o morti a partire dal 1° gen-

naio 2000. Il DBN contiene tutte le informazioni richieste dalla Direttiva del Consiglio 97/12/CE5.

L’Anagrafe si basa sulla certificazione da parte del servizio veterinario dell’ASL dell'iscrizione del capo nella BDN e il conseguente rilascio e vidimazione del passaporto, sulle dichiarazioni del detentore degli animali e del responsabile dello stabilimento di macellazione, sulla registrazione in tempo reale degli eventi nella BDN, via Internet.

Il funzionamento dell’Anagrafe Bovina Nazionale avviene attraverso diversi soggetti con ruoli e funzioni ben definiti e possono essere identificati nell’elenco sottostante:

• Detentori

• Titolari stabilimenti di macellazione • Produttori e fornitori di marche • Servizi veterinari

• AGEA e organismi pagatori • Regioni e Province autonome • Ministero della Salute

4 Per detentore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali anche solo temporaneamente, nonché durante il trasporto o il mercato, individuata mediante codice fiscale correlato al codice dell’azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. 5 La direttiva 97/12/CE modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intraco-

munitari di animali delle specie bovina e suina, ed è stata implementata a livello nazionale dal Decreto Legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1999 - Supplemento Ordinario n. 120.

I detentori degli animali hanno l’obbligo di notificare alla BDN le nascite, le morti, le movimen- tazioni, gli ingressi e le uscite dei capi dal proprio allevamento. Il detentore può decidere se registrare direttamente le comunicazioni in BDN, attraverso la connessione internet dopo il rilascio di una smart card che ne garantisca l’identità, oppure avvalersi dell’assistenza fornita da alcuni Organismi come l’Associazione Italiana Allevatori, veterinari riconosciuti o le Agenzie sanitarie locali.

Il titolare o responsabile dello stabilimento di macellazione comunica alla BDN e, contestualmen-

te ove esistente, alla Banca Dati Regionale, entro 7 giorni dalla macellazione, tutte le informazioni riguardanti i capi macellati. Anche in questo caso, il soggetto può comunicare direttamente in BDN o avvalersi degli Organismi presenti e dell’ASL.

I fornitori di marchi auricolari trasmettono alla BDN e contestualmente, ove esistente, alla

Banca dati regionale, l’elenco dei marchi forniti a ciascun allevamento al momento della spedizione. I fornitori sono cancellati dall’elenco nel caso di produzione e distribuzione di marchi non conformi alle caratteristiche tecniche e/o privi di certificazione di qualità.

Il Servizio Veterinario ASL ha il compito della registrazione in BDN del furto e smarrimento

degli animali, delle cedole, dei passaporti e dei marchi auricolari, della registrazione degli esiti dei con-

trolli previsti dal regolamento (CE) n. 2630/976, della stampa e rilascio del passaporto oltre all’invio dei

verbali dei controlli che evidenziano irregolarità all'organismo pagatore. Il Servizio veterinario dell’ASL è responsabile del controllo, del rilascio e della vidimazione del passaporto entro 15 giorni dalla notifica del detentore dopo l’iscrizione e la verifica del capo in BDN.

Il Ministero della Salute ha il compito di assegnare ai detentori o loro delegati il certificato di

identità (passaporto) che distribuisce per il tramite del Centro Servizi Nazionale, di comunicare per via informatica ai Servizi Veterinari delle ASL, alle Regioni e alle Province autonome le variazioni relative a ciascun azienda, ai capi, ai movimenti e ai capi macellati e di verificare l’applicazione della disciplina mediante uno specifico organismo di ispezione Compiti delle Regioni e Province autonome.

Accedendo alla banca dati si osserva la distinzione in otto diverse sezioni pari al numero dei sog- getti che possono interagire direttamente con essa, così come mostra la Figura 4.1.

Figura 4.1 - Sezioni d’accesso alla BDN dell’Anagrafe Bovina Nazionale

6 Il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registra- zione dei bovini.

Entrando nella sezione riguardante il Ministero della Salute è possibile eseguire una serie d’interroga- zioni riferite alle aziende, agli allevamenti, ai mattatoi e ai fornitori delle marche auricolari. Inoltre, sempre nella stessa sezione, è possibile avere una serie di statistiche riferite sia alla situazione del patrimonio zootec- nico sia alla qualità dei dati contenuti nel sistema per tutte le regioni e province italiane, fino al dettaglio delle ASL (Figura 4.2).

Figura 4.2 - Le statistiche presentinella BDN dell’Anagrafe Bovina Nazionale

4.2 Le aziende e gli allevamenti bovini e bufalini in Italia