• Non ci sono risultati.

Ancora sulle conseguenze alla mancata cooperazione del creditore.

LE CONSEGUENZE ALLA MANCATA COOPERAZIONE

7. Ancora sulle conseguenze alla mancata cooperazione del creditore.

La cooperazione del creditore, come già ampiamente ricordato, non costituisce un obbligo per quest‟ultimo, il quale agisce al solo fine di soddisfare un proprio interesse; ne consegue che il creditore non potrà essere obbligato a cooperare ed a lui non saranno in alcun modo applicabili le disposizioni in tema di inadempimento delle obbligazioni (348).

Tuttavia, giova precisare che, in talune eccezioni, la cooperazione costituisce quantomeno un onere se non un obbligo vero e proprio nei confronti del debitore: trattasi dei casi in cui quest‟ultimo vanti un autonomo interesse a vedere realizzata la propria prestazione; basti pensare al caso di un‟opera eseguita da un

345 NATOLI U. – BIGLIAZZI GERI L., Mora eccipiendi e mora debendi, Milano, 1975, p. 145.

346 COTTINO G., L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore,

Milano, 1955, p. 215.

347 Cass., 14 gennaio 1992, n. 360, in Mass. Foro it., 1992, p. 27. 348 NATOLI U., op. loc. cit.

120 attore o da un musico all‟interno di una rappresentazione teatrale tesa alla diffusione ed alla pubblicità del proprio lavoro.

Tale elemento tuttavia non gode di un specifica tutela giuridica e pertanto, qualora il mancato adempimento della prestazione sia causato dalla mancata cooperazione da parte del creditore, l‟obbligato non dovrà in alcun modo rispondere dei danni subiti dal soggetto passivo (349), mentre il debitore rimarrà obbligato alla prestazione fino a quando la stessa sarà eseguibile.

Solo in particolari ipotesi di obbligazioni di dare, il debitore potrà liberarsi della prestazione attraverso forme specifiche di deposito o sequestro, tese in ogni caso al soddisfacimento eguale dell‟interesse del creditore (350

), ma in tutte le altre fattispecie non sono invece date dall‟ordinamento strumenti tesi alla liberazione, determinando così una lacuna che lascia privo di tutela l‟obbligato a cui non sia imputabile l‟impedimento alla esecuzione della propria prestazione.

Si consideri inoltre che, laddove si configurasse la mora del creditore, il debitore potrebbe essere gravato, peraltro a livello economico, anche di oneri che in caso di cooperazione del primo non avrebbe invece dovuto sopportare; si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla necessità di custodire oltre termine un bene di ingenti dimensioni ovvero alla impossibilità di svolgere una ulteriore commissione in ragione dell‟impiego dei macchinari di proprietà sul luogo di destinazione del creditore.

Pertanto, ritenendosi del tutto squilibrato l‟equilibrio tra gli interessi delle parti, l‟ordinamento, trovando fondamento nel principio del porre a carico del creditore ogni aggravio e ogni rischio derivante dalla sua mancata attività, prevede

349 TRIMARCHI P., op. cit., p. 345. 350 NATOLI U., op. loc. cit.

121 che il creditore dovrà sopportare i danni arrecati al debitore stesso, perdendo, inoltre, il diritto alla controprestazione (351).

Il rifiuto alla cooperazione potrebbe però essere giustificata da una valida motivazione ed in tali casi la fattispecie descritta non troverà applicazione; i motivi sottesi alla esclusione della operatività della disciplina sopra richiamata ben possono essere, come già visto, la formulazione di un‟offerta inesatta ovvero parziale o ancora formulata prima della scadenza del termine posto a favore del creditore o di entrambe le parti (352); il motivo legittimo, quale presupposto per la esclusione della normativa in esame, ex art. 1206 c.c., consiste nell‟interesse validamente esprimibile del creditore di astenersi dal ricevere la prestazione altrui o dal porre in essere tutti quei comportamenti che sarebbero invece necessari per la esecuzione della altrui prestazione (353).

Al di là di tali ipotesi di rifiuto legittimo, la mancata cooperazione provocherà la applicazione della disciplina generale, a nulla rilevando il dolo o la colpa dell‟operato del creditore (354

), in quanto non riveste effetti giuridici l‟elemento soggettivo imputabile al creditore, il quale subirà, come detto, le conseguenze di tale mancata realizzazione indipendentemente dalla configurazione di una eventuale colpa o dolo a lui imputabile.

In conclusione, il motivo legittimo rappresenta una situazione che determina l‟interruzione della causalità tra il fatto-evento ed il soggetto interessato.

351 NATOLI U., op. loc. cit.

352 NATOLI U., op. loc. cit. 353

PONTECORVO A., Impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto imputabile al creditore, Milano, 2007, p. 78.

122 Tuttavia, si ritiene che l‟elemento soggettivo possa assumere un qualche rilievo (355), in ragione di due diverse considerazioni; la prima deriva dalla circostanza che permette in via analogica l‟estensione della disciplina resa in tema di non imputabilità al debitore anche ai casi in cui il soggetto sia invece il creditore, e la seconda trova origine dalla necessità di giustizia che sarebbe lesa in caso di operatività della stessa, in caso di impedimento dell‟obbligato ovvero nei casi di impedimento dell‟interessato.

Per quanto concerne invece il c.d. caso fortuito, quest‟ultimo non potrà mai essere una causa esimente la responsabilità del creditore, il quale subirà pertanto tutte le conseguenze del caso (356), intendendosi per caso fortuito, come noto, un evento estraneo all‟obbligato ovvero all‟onerato che ostacola l‟esecuzione della prestazione.

Tale irrilevanza trova origine in un duplice ordine di idee; in primo luogo, il caso fortuito è una espressione utilizzata, secondo parte della dottrina (357), quale sinonimo della idea giuridica di causa non imputabile, come, ad esempio, nei casi di usufrutto in relazione alle fattispecie di rovina di edifici e di perimento del bene, in materia di comodato e di indebito oggettivo, entrambe nelle ipotesi, anche qui, di perimento; da ciò deriva che tale aspetto non può determinare l‟esclusione della responsabilità del creditore, in ragione del fatto che la circostanza ricade nella sfera di controllo di quest‟ultimo. Inoltre, il concetto di caso fortuito non sembra trovare una chiara e precisa definizione in termini (358); in particolare, a volte assume il significato di causa non imputabile e, a volte, è, invece, il riferimento da condurre in relazione alla diligenza del caso concreto prestata dal soggetto obbligato. In realtà,

355 NATOLI U., op. loc. cit.

356

NATOLI U., op. loc. cit.

357 PONTECORVO A., op. loc. cit. 358 PONTECORVO A., op. loc. cit.

123 l‟unico significato e conseguenza giuridica che deriva dalla configurazione di un caso fortuito è quello di aggravare l‟onere probatorio previsto in capo al debitore, il quale sarà obbligato a dimostrare l‟evento che ha determinato l‟impossibilità della esecuzione della prestazione stessa (359).