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Segue La liberazione del debitore attraverso il deposito liberatorio.

LA MORA DEL CREDITORE, LA REMISSIONE DEL DEBITO E L’ADEMPIMENTO DEL TERZO

4. Segue La liberazione del debitore attraverso il deposito liberatorio.

Al debitore è conferito il diritto di procedere alla propria liberazione attraverso il deposito dei beni ovvero delle somme dovute presso un terzo.

Tale disciplina è prevista dall‟art. 1210 c.c., il quale dispone in merito alla facoltà di deposito e dei suoi effetti liberatori qualora il creditore rifiuti di accettare l'offerta reale o non si presenti per ricevere le cose offertegli mediante intimazione. Ne consegue che, eseguito il deposito, laddove sia preventivamente accettato dal creditore o venga dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può potrà ritirarlo e sarà in ogni caso liberato dalla sua obbligazione.

146 Secondo parte della dottrina (423), il suddetto tipo di deposito configurerebbe in realtà un contratto stipulato a favore di terzo, ex art. 1411 c.c., anche se c‟è chi ritiene (424) che tale contratto costituisca una fattispecie complessa determinata dalla coesistenza della figura dell‟accollo e del deposito; alla luce della disciplina generale, sembra potersi condividere la prima interpretazione e che, pertanto, si tratti di contratto a favore di terzo, non foss‟altro perché il depositario è gravato esclusivamente dall‟obbligo della custodia e non anche dal dovere di eseguire la prestazione altrui, tanto più che il depositario non può, in alcun caso, opporre al creditore le eccezioni originariamente esistenti tra le parti (425).

Al deposito è obbligato non solo il debitore, ma anche altri soggetti, i quali sono considerati legittimati a compierlo; infatti, ben potrebbe procedere a tale adempimento sia il rappresentante del debitore, sia i soggetti che possono formulare l‟offerta reale.

Per quanto riguarda la figura del terzo depositario, quest‟ultimo può assumere vesti diverse; invero, in caso di deposito di titoli di credito o di denaro, i soggetti abilitati a riceverli sono le casse di deposito e prestiti ovvero gli istituto di credito, così come disciplinato dall‟art. 1212, comma 2, c.c.; tutti gli altri beni dovranno invece essere depositati presso stabilimenti di pubblico deposito previsti e disciplinati da particolari leggi speciali oppure, in caso di mancanza di questi nel luogo prescelto per l‟adempimento, presso un altro locale che dovrà essere indicato da parte dell‟autorità giudicante, con autorizzazione da emettere alla luce della richiesta de parte dell‟interessato (426

).

423 CATTANEO G., op. cit., p. 188; BIANCA C.M., op. cit., p. 412. 424

MASTROPAOLO F., Il sequestro liberatorio come vicenda dell’obbligazione, Milano, 1984, p. 84.

425 BIANCA C.M., op. cit., p. 412. 426 PONTECORVO A., op. loc. cit.

147 La procedura che involge il deposito ha inizio con la rituale intimazione notificata al creditore, il quale deve in tal modo poter venire a conoscenza del giorno, dell‟ora e del luogo in cui il bene sarà offerto.

Il deposito dovrà avere ad oggetto lo stesso bene indicato all‟interno della offerta ed essere completo degli importi dovuti sia a titolo di interessi, sia dei frutti, anche se poi dovessero essere depositati in tempo successivo (427).

Sarà compito poi di un pubblico ufficiale redigere il processo verbale del deposito, il quale dovrà essere particolarmente dettagliato anche sulla natura dei beni offerti, dovrà indicare l‟avvenuto rifiuto al ricevimento da parte del creditore ovvero l‟attestazione del suo mancato intervento alla procedura e, infine, dovrà attestare con certificazione l‟avvenuto deposito.

La copia del processo verbale così redatta sarà consegnata, in copia, sia al depositario, sia al creditore, ove sia comparso e ne abbia fatto richiesta e, qualora il creditore non fosse nemmeno comparso, la copia dovrà essere oggetto di specifica notifica e dovrà contenere l‟invito a procedere al ritiro del bene depositato.

Tale notifica sarà soggetta alla forme prescritte per gli atti di citazione ed assume particolare rilievo in quanto, prima del compimento di tale formalità, il bene risulta ancora nella disponibilità del debitore, non trasferendosi nel possesso del creditore interessato (428).

Tuttavia, a quanto detto bisogna aggiungere un correttivo.

La dottrina (429) ritiene che il mero non seguire le formalità richieste dalla legge non impedisce tout court la produzione degli effetti del deposito laddove risulti

427

Cass., 15 dicembre 1981, n. 6681, VN, 1982, p. 738.

428 Cass., 25 maggio 1984, n. 3228, MGI, 1984. 429 BIANCA C.M., op. cit., p. 414.

148 tutelato l‟interesse del creditore al proprio soddisfacimento ovvero ad ottenere la esatta informazione delle operazioni compiute.

Abbiamo già evidenziato che l‟effetto liberatorio del debitore si verifica solo ove sia intervenuta l‟accettazione da parte del creditore ovvero lo stesso sia stato accertato come valido da una sentenza passata in giudicato. Il giudizio c.d. di convalida è teso ad accertare la regolarità formale e sostanziale della operazione di deposito dei beni, trovando la sua conclusione con una sentenza che ha natura costitutiva volta alla liberazione del debitore; tale giudizio ha anche un effetto estensivo: allorchè non vi sia stata precedente convalida della mora del creditore, quest‟ultimo subirà le conseguenze previste normativamente, in ragione della estensione dell‟effetto del deposito (430

).

Per quanto invece concerne il diritto in capo al depositante di ritirare il bene, a questi è consentito solo fino a quando non intervenga l‟accettazione da parte dell‟interessato ovvero non sia passata in giudicato la sentenza che ne sancisce la validità; quanto detto trova ragion d‟essere alla luce dell‟effetto liberatorio del deposito stesso, così come previsto dall‟art. 1210 c.c.

E‟ anche concessa facoltà al creditore di accordare al debitore, una volta accetto il deposito stesso, il diritto di procedere al ritiro dei beni; in tali casi il creditore, avendo agito per spirito di liberalità, non potrà più esigere la prestazione di cui al titolo originario, né potrà spiegare azioni contro i debitori ed i fideiussori, né agire e rivalersi sui pegni precedentemente sottoposti ad ipoteca o pegno, né, infine, potrà valersi dei privilegi.

430 MARASCO P.G., op. cit., p. 679.

149 Abbiamo già visto che le spese necessarie per il compimento della procedura sono a carico del creditore, sempre ove l‟offerta ed il relativo deposito siano validi; al riguardo, si evidenzia che le spese devono essere rimborsate in ogni caso, anche qualora sia stato instaurato un giudizio avente ad oggetto, tra le altre cose, anche la domanda alla restituzione delle somme eventualmente anticipate dal debitore (431).

Rientrano nella voce delle spese, oltre a quelle necessarie per la procedura di liberazione, anche quelle dovute per l‟attivazione e lo svolgimento del giudizio di convalida, comprese quelle sostenute per la consulenza e l‟assistenza legale, il cui importo sarà da determinare in base alla tariffa forense prevista in materia stragiudiziale (432).

All‟interno del rapporto di deposito esistente tra depositante – debitore e depositario – terzo, il soggetto obbligato, si precisa, è e rimane il debitore stesso, il quale sarà l‟unico vincolato al pagamento del prezzo pattuito, anche se al depositario è data la facoltà di opporre al creditore l‟inadempimento del debitore che ha dato vita al deposito, come, tra l‟altro, tutte le ulteriori eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo trae i suoi diritti (433).

Nelle fattispecie in cui il bene oggetto della prestazione sia un titolo cambiario, la procedura che dovrà seguire il debitore non potrà che essere diversa rispetto a quella summenzionata, per la quale è previsto un iter liberatorio molto meno gravoso, non essendo necessaria nemmeno la costituzione in mora del creditore, sebbene però parte della dottrina ritenga che comunque, in tali ipotesi, al

431

BIANCA C.M., op. cit., p. 422.

432 Ex multis, Pret. Salerno, 9 novembre 1984, GI, 1986, I, 2, 269. 433 BIANCA C.M., op. cit., p. 422.

150 debitore è data la facoltà anche di procedere con l‟esecuzione della procedura ritenuta valida nella generalità dei casi (434).

Infine, una ulteriore procedura differenziata è prevista per il caso in cui i beni sia deperibili o la loro custodia necessiti della sopportazione di spese ingenti.

L‟art. 1211 c.c. prevede espressamente che se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale o l'intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal Tribunale a venderle, nei modi stabiliti per le cose pignorate, e a depositarne il prezzo in un conto autorizzato dall‟Autorità adita.

E‟ ovvio che il comportamento del debitore sarà valutato anche in sede giudiziale secondo le normali regole della correttezza e buona fede, e, per l‟effetto, laddove si ritenesse che ben avrebbe potuto procedere con l‟esperimento della normale procedura, sarà sottoposto a tutte le conseguenze e le sanzioni del caso.