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In particolare, i contratti sinallagmatici.

LE CONSEGUENZE ALLA MANCATA COOPERAZIONE

8. In particolare, i contratti sinallagmatici.

L‟impossibilità della prestazione determina, nel nostro ordinamento, la risoluzione del contratto, a patto che la causa di detta impossibilità non sia imputabile al debitore.

E‟ evidente pertanto che l‟ordinamento nazionale non contempla in maniera specifica le diverse cause che possa impedire la esecuzione della prestazione, limitandosi a ritenere operativa in tali casi, a contrario, solo la esenzione di responsabilità del debitore, senza nulla aggiungere in merito alla causa della impossibilità imputabile, ad esempio, al creditore (360).

Come detto, infatti, non può ritenersi conforme ai principi dell‟ordinamento la mera risoluzione del contratto con la liberazione di entrambi le parti, laddove si tratti di mancata esecuzione imputabile esclusivamente al creditore, in quanto, se così fosse, si finirebbe per addossare il rischio della impossibilità solo a carico del soggetto debitore, anche nei casi di mancata diligenza del soggetto attivo (361).

Pertanto, non sembra sufficiente, ai fini della reale impostazione del problema, limitarsi ad una mera interpretazione lettera del testo codicistico.

359

PONTECORVO A., op. cit., p. 84. 360 BETTI E., op. loc. cit.

124 L‟orientamento maggioritario (362

) afferma che, nelle ipotesi di imputabilità al creditore, vi sono importanti conseguenze giuridiche in merito al diritto al corrispettivo, in ragione dello schema proprio delle prestazioni sinallagmatiche, in cui si dà un considerevole rilievo giuridico anche al comportamento del creditore, poichè a sua volta debitore della controprestazione; si ritiene infatti che, ove la impossibilità non sia imputabile a nessuna delle parti, allora il contratto si intenderà risolto, con l‟estinzione di ogni obbligazione previamente esistente; nel caso in cui, invece, la impossibilità sia imputabile ad uno dei contraenti, sarà questi a sopportarne il rischio (363).

Tale interpretazione è confermata da molteplici disposizioni di legge: l‟art. 6, l. n. 562/1926, dispone espressamente che il dipendente ha diritto a ricevere il corrispettivo in caso di impedimento dovuto al comportamento del datore di lavoro. Ancora. In caso di mancata presentazione del passeggero al momento dell‟imbarco, per causa a lui imputabile, e con esclusione pertanto dei casi di non imputabilità, determina comunque l‟obbligo al pagamento del prezzo del biglietto. L‟art. 436 cod. nav. prevede, inoltre, che, laddove la mancata consegna del bene a destinazione si sia verificata in ragione di un evento imputabile al caricatore-creditore, il prezzo dovuto a titolo contrattuale sia in ogni caso dovuto (364).

Ad ulteriore sostegno di tale orientamento, vi è l‟applicazione analogica del principio dedotto a contrario delle norme, le quali prevedono che, se eventi non imputabili nemmeno al creditore impediscono la esecuzione del contratto, si verifica lo scioglimento del vincolo e la conseguente liberazione del creditore e ovviamente del debitore dagli obblighi assunti: basti pensare al caso in cui un passeggero sia

362

BIANCA C.M., op. cit., p. 139.

363 DI MAJO A., op. cit., p. 275. 364 TRIMARCHI P., op. loc. cit.

125 costretto ad interrompere il viaggio per cause a lui non imputabili; tale soggetto sarà obbligato a corrispondere il prezzo esclusivamente in proporzione al tratto realmente utilizzato, ex art. 406 c.c. L‟art. 400 cod. nav. prevede, altresì, la riduzione del prezzo fino ad un quarto se il passeggero non ha potuto usufruire del servizio a causa di morte o di un impedimento a lui non imputabile; sempre il codice della navigazione dispone, in tema di noleggio, che è escluso l‟obbligo alla corresponsione del prezzo per il tempo in cui il noleggiatore non ha potuto usufruire del mezzo per cause a lui non imputabili (365). Anche in materia di appalti sia privati sia pubblici è previsto che, in caso di impossibilità nel completamento dell‟opera da realizzare per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente è obbligato alla sola corresponsione del prezzo relativo all‟opera parzialmente eseguita.

Altre parte della dottrina (366) afferma invece che, in caso di impossibilità della prestazione imputabile al creditore, quest‟ultimo non sia obbligato alla esecuzione della controprestazione, ma esclusivamente al risarcimento del danno subito; in questi casi si considera la prestazione del debitore come una vera obbligazione del creditore, il quale ha il dovere di garantire la conservazione della prestazione vantata dal debitore (367); invero, essendo importante quale causa determinante la impossibilità della prestazione, il debitore potrà vantare un autonomo diritto al risarcimento del danno anche solo in ragione della lesione del suo interesse ad adempiere.

Tuttavia, sussistono molteplici fattispecie di eccezione come, ad esempio, l‟art. 1785 c.c., il quale dispone espressamente che il perimento del bene del cliente non determina la responsabilità in capo all‟albergatore e, ancora, alla perdita o

365

TRIMARCHI P., op. loc. cit. 366 COTTINO G., op. cit., p. 78. 367 TRIMARCHI P., op. cit., p. 360.

126 all‟avaria della merce, non corrisponde un risarcimento del danno da parte del vettore: in tali casi il legislatore ha inteso codificare, a differenza della disciplina generale, delle specifiche cause liberatorie (368), anche se le stesse non sono né chiare in merito ai requisiti necessari qualificanti il comportamento del creditore, né tantomeno in merito alle condizioni affinché possa definirsi detto evento quale fatto imputabile al creditore.

Nello specifico del contratto sinallagmatico, esistono poi ulteriori difficoltà di interpretazione in merito sia alla estinzione della obbligazione di quest‟ultimo sia in merito all‟eventuale diritto di ottenere il corrispettivo da parte di quest‟ultimo, come vedremo meglio in seguito.

Pertanto, nella generalità dei casi, il nostro ordinamento esclude, all‟interno dell‟art. 1463 c.c., il suddetto diritto all‟ottenimento del corrispettivo, qualora la prestazione non sia stata eseguita (369), anche se non sembra legittimo esaurire la disciplina facendo riferimento solo a tale esclusione, poiché esistono casi in cui appare sussistere tale diritto; si considerino le fattispecie in cui, in ragione del comportamento del creditore che non si comporta diligentemente ed impedisce così l‟esecuzione della controprestazione del debitore, il musicista già menzionato non possa eseguire la propria opera in ragione della mancata apertura dei locali da parte del creditore oppure i casi in cui il vettore non possa recapitare i beni oggetto del relativo contratto poiché mai consegnati allo stesso da parte del creditore stesso (370).

368

ANELLI F., Caso fortuito e rischio d’impresa nella responsabilità del vettore, Milano, 1990, p. 13.

369 NATOLI U., op. loc. cit. 370 NATOLI U., op. loc. cit.

127 9. Il ricorso al mercato.

Il creditore ha l‟onere, in caso di mancata realizzazione del proprio interesse attraverso l‟esecuzione della prestazione da parte del soggetto passivo, di ricercare sul mercato l‟utilità che avrebbe raggiunto in caso di adempimento altrui ovvero a identificare una collocazione diversa ai beni ed ai servizi che sarebbero stati oggetto della controprestazione in caso di evoluzione normale del vincolo, anche al fine di non determinare la nascita del danno evitabile.

Parte della dottrina (371) ritiene quanto detto operativo e conforme anche in ragione del sistema del common law nonché con delle disposizioni europee in tema di vendita internazionale di beni mobili, avendo riguardo alla Convenzione di Vienna del 1980, e, ancora, in ragione di una più generale analisi economica tesa al contenimento dei costi complessivi dell‟inadempimento.

Altra parte della dottrina (372) ritiene invece tale assunto del tutto al di fuori del sistema, in quanto afferma che non potrebbe mai considerarsi colposa e nemmeno negligente la condotta del compratore che non si adoperi al fine di ricercare e trovare il bene oggetto della prestazione, anche laddove lo stesso fosse facilmente reperibile. All‟interno del mondo giurisprudenziale, invece, la questione non ha trovato ancora una compiuta definizione (373); invero, sono rintracciabili nel vasto panorama sia sentenze volte all‟accoglimento della impostazione sopra descritta (374

) sia

371 ROSSELLO C., Il danno evitabile. La misura della responsabilità fra diligenza ed efficienza,

Padova, 1990, p. 94; CAFAGGI F., Profili di relazionalità della colpa: contributo ad una teoria della

responsabilità extracontrattuale, Padova, 1996, p. 482.

372 Cass., 6 agosto 1983, n. 5274, in Foto It., 1984, I, p. 820, con note di VALCAVI E DI PAOLA. 373 VISENTINI G., Il risarcimento del danno contrattuale. La responsabilità per ritardo e per fatto degli ausiliari, Padova, 2009, p. 422.

374 Cass., 12 ottobre 1967, n. 2437, in Foro It., I, p. 138, con nota di D‟ANGELO; Cass., 13 ottobre

128 pronunce di segno integralmente negativo (375), in cui è chiaramente disposto che “nei contratti a prestazioni corrispettive, il contraente che abbia adempiuto la

propria prestazione non è tenuto, nel caso di inadempimento totale o parziale dell’altro contraente, a svolgere attività per conseguire aliunde la controprestazione, in quanto gli artt. 1175, 1227 e 1375, pur prevedendo per entrambi i contraenti un dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, sono dettati a scopo di evitare comportamenti vessatori ed ostruzionistici, ma non possono essere intesi nel senso di trasferire a carico del creditore le obbligazioni specifiche del debitore o le conseguenze dell’inadempimento a lui imputabile”.

Esempi conformi a tale impostazione si rintracciano in materia di appalto, in merito ai quali è stato affermato (376) che il committente non ha il dovere di rintracciare un sostituto all‟interno del marcato, anche in ragione del fatto che risulta severamente difficile reperire una ulteriore ed idonea prestazione sostitutiva rispetto ad altre fattispecie spesso non fondate sull‟intuitu personae.

In tema invece di locazioni, la giurisprudenza (377) ha inteso limitare il risarcimento dei danni dovuti dal debitore a favore del creditore, in relazione alla mancata consegna di alcuni immobili destinati all‟esercizio di un‟attività commerciale, al tempo teoricamente calcolato come obbligo per il creditore il reperimento degli stessi sul mercato, e ancora, sempre in tema di locazioni, è stato vincolato il risarcimento del danno alla verifica che il creditore potesse condurre in locazione un bene diverso rispetto a quello di cui all‟originale contratto non eseguito

375 Cass., 6 agosto 1983, n. 5274, in Foto It., 1984, I, p. 820; Cass., 7 agosto 1990, n. 7987, in Mass.,

1990.

376 Cass., 26 gennaio 1981, n. 578, in Resp. Civ. e prev., 1981, p. 690. 377 App. Messina, 18 agosto 1960, in Arch. Resp. Civ., 1961, p. 573.

129 da parte del proprietario, valutando, nello specifico, se sussistesse o meno la possibilità di un rimpiazzo del bene ad un costo inferiore (378).

Alla luce di quanto detto, è evidente che la tematica in esame è ad oggi priva di certezze, mancando, peraltro, le linee guida che possano condurre il giurista ad una quantomeno omogenea interpretazione della materia (379).