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La posizione del creditore.

Pertanto, sembrerebbe potersi concludere che non solo sarà possibile applicare l‟istituto dell‟interesse legittimo nell‟ambito del diritto privato, ma altresì lo stesso ben potrebbe essere oggetto di controversie giudiziarie decise da un organo civile (159).

Anche in punto di diritto sostanziale, pare che detta ricostruzione possa essere accettata in quanto essa rappresenta una situazione soggettiva di vantaggio che ben si sposa con altre situazione già previste all‟interno dell‟ordinamento giuscivilistico, seppur non in modo esaustivo come accade nel caso in esame.

Inoltre, con l‟ammissione di detta categoria all‟interno di un ambito più propriamente privatistico, si potrebbe riuscire finalmente a garantire quella tutela necessaria anche al soggetto passivo dell‟obbligazione che, paradossalmente, potrebbe anche rivestire a quel punto una posizione di vantaggio (160).

13. La posizione del creditore.

Come anticipato, non in tutti i rapporti obbligatori sussiste una soggezione in capo al creditore di compiere, a sua volta, determinate attività di collaborazione. In

159 BETTI E., Diritto processuale civile italiano , Roma, 1936 , p. 68; ID. Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, XV, Torino, 1960, p. 112; ID. voce Interesse (Teoria generale), in Novissimo Digesto Italiano, VIII, Torino, 1962, p. 838; CARNELUTTI F., Sistema

di diritto processuale civile, Padova, 1936, p. 841; SANTI ROMANO,Corso di diritto amministrativo, Padova, 1957, p. 151; Corso di diritto costituzionale, Padova, 1940, p. 80; SANTI ROMANO, Aspetti

soggettivi dei diritti sulle cose, in Riv. Trim. Dir e proc. civ., 1955, p. 139. BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI D., NATOLI U., Diritto Civile, I , Torino, 1986, p. 330; RESCIGNO P., Gli

interessi legittimi nel diritto privato, in Scritti Lence, a cura di Carpino, Napoli, 1989, p. 883;

BIGLIAZZI GERI L., voce interesse legittimo: diritto privato, in Digesto delle discipline privatistiche, vol. IX, p. 527, p. 530.

160 BIGLIAZZI GERI L., op. cit., p. 1; BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI D., NATOLI U., op.cit.,

54 tali fattispecie, infatti, il creditore dovrà esclusivamente attendere affinché il proprio diritto sia soddisfatto dall‟altrui comportamento.

In tutte le altre ipotesi, ben potrebbe configurarsi invece una sorta di ”obbligo” del creditore, nella cui cooperazione sussiste già la soddisfazione del proprio interesse (161); tale “obbligo” potrà derivare o dalla natura stessa del rapporto ovvero potrà essere anche dedotto all‟interno di un patto aggiuntivo al rapporto, in ragione del diritto delle parti di regolare privatamente i propri interessi; inoltre, perfino la legge potrebbe imporre degli obblighi collaborativi in capo al soggetto attivo, seppur solo nei rapporti che per loro stessa conformazione lo richiedano.

L‟obbligo previsto in capo al creditore determina quindi una limitazione alla propria libertà, in quanto sembrerebbe essere in qualche modo costretto a lasciare eseguire la prestazione del soggetto debitore (162); ancora, in tale ottica, laddove il creditore fosse gravato da un vero e proprio obbligo, il rapporto potrebbe risultare a struttura bilaterale; tuttavia, per quanto detta interpretazione non sembra essere condivisibile, non potrebbe nemmeno considerarsi legittima la interpretazione che identifichi la soggezione del creditore come una mera facoltà, escludendo, per l‟effetto, ogni posizione di vincolo (163

). In tal guisa, infatti, l‟interesse del debitore sarebbe posto in una collocazione secondaria rispetto a quella del creditore e, di conseguenza, si darebbe accoglimento ad una idea di inesistenza di alcun tipo di sanzione in capo al soggetto attivo che, senza alcun motivo, non voglia ricevere la

161

SANTORO PASSARELLI F., Dottrine generali del diritto civile , Napoli, 1980, p. 74; CATTANEO C.,

Mora del creditore, in Commentario al diritto civile diretto da A. Scialoja e G. Branca, Bologna,

1970, p. 55; BETTI E., op. cit., p.63.

162 BELLINI P., Sull’obbligo del creditore di prestarsi per l’adempimento dell’obbligazione, in Riv. Dir. Civ., XIII, 1921, p. 30.

163 BARASSI L., op cit., p. 68. Per il diritto Francese cfr. CROME, Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto francese, Milano, 1908, p. 187.

55 altrui prestazione ovvero non ponga in essere quei comportamenti collabori tesi al soddisfacimento del proprio diritto.

E‟ evidente che quanto appena affermato non ricorre all‟interno del nostro ordinamento, in quanto all‟obbligato vengono concessi una serie di strumenti tesi proprio alla liberazione e quindi allo scioglimento del vincolo stesso, inevitabilmente complessi nella loro esecuzione e perciò determinanti quantomeno un indennizzo a suo favore.

A ben guardare, pertanto, l‟attività di cooperazione, come sarà meglio individuata nei paragrafi che seguono, è stata identificata come avente una natura di onere in senso tecnico (164).

Tale onere, però, sarebbe in ogni caso caratterizzato da una piena autonomia di esercizio, in quanto il creditore ben potrebbe scegliere se sacrificare i propri interessi a favore di quello che intende realizzare attraverso l‟adempimento dell‟obbligato; pertanto, la realizzazione dell‟interesse del debitore ricoprirebbe esclusivamente un rilievo indiretto (165). Ne consegue che non potrebbe inserirsi nel concetto di onere la vera tutela a favore del debitore, in quanto, notoriamente, l‟onere è ben diverso da ogni obbligo poiché, in caso di inosservanza dell‟onere, alcun tipo di pregiudizio dell‟altro verrebbe in considerazione. Per l‟effetto, l‟onere non sembra essere la figura idonea ai fini della considerazione della posizione del debitore, il cui interesse non verrebbe nemmeno preso in considerazione qualora il creditore non voglia mantenere il contegno necessario affinché la prestazione sia legittimamente

164 BETTI E., op. cit., pag. 63. 165

AULETTA G. G., Istituzioni di diritto privato, Napoli, 1964, p.80, il quale ripone l‟onere nella necessità di un soggetto di sacrificare, mediante un proprio atto, un proprio interesse per attuarne un altro; CARNALUTTI F., Lezioni di dir. proc. civ., II, Padova, 1931, p. 127; ID., op. cit., p. 55.

56 eseguita (166). La tesi che è stata appena ricordata pone la sua ratio nella considerazione che ove esista un diritto non è possibile ritenere la coesistenza anche di un obbligo.

Tuttavia, non può non porsi l‟attenzione a quella che è la reale interrelazione esistete tra i soggetti protagonisti del rapporto obbligazionale, il quale tende spesso, nella sua natura, a superare la contrapposizione armata di diritto ed obbligo: in ragione di detta considerazione, non può non rilevare, seppur nel suo aspetto residuale, la considerazione che, al di là della pretesa del creditore, sussista anche l‟interesse del debitore (167

).

Come ricordato e sancito in tema di abuso, il diritto del creditore non può certamente superare gli accordi convenuti tra le parti ovvero quelli dettati dall‟ordinamento giuridico più in generale, determinando in tal guisa un eccessivo aggravamento della posizione assunta dal debitore (168).