LA MORA DEL CREDITORE, LA REMISSIONE DEL DEBITO E L’ADEMPIMENTO DEL TERZO
6. Segue La liberazione del debitore nei particolari casi delle obbligazione di fare.
Particolare è certamente la liberazione del debitore che abbia assunto una obbligazione di fare.
Il codice vigente non detta alcuna particolare disciplina al riguardo, lasciando così ampio spazio alle creazioni dottrinarie tese alla risoluzione della questione.
La interpretazione prevalente (438) afferma che il debitore sarà ritenuto svincolato dai propri doveri quando, in relazione alla natura ed al titolo della obbligazione, non possa ulteriormente essere costretto ad adempiere ovvero qualora sia o possa dirsi essere venuto meno l‟interesse del creditore al soddisfacimento; secondo altra parte della dottrina (439), invece, l‟offerta formulata dal debitore e la convalida giudiziale della stessa, avrebbe il potere di determinare non solo la costituzione in mora del creditore, ma anche di liberare l‟obbligato; tuttavia, tale tesi non è unanimemente condivisa in quanto, laddove dovesse ammettersi un orientamento di questo genere, verrebbe in tal guisa a legittimarsi una differenza ingiustificata di trattamento tra l‟obbligato ad una prestazione di fare rispetto a quello assoggettato ad una prestazione di dare a favore esclusivo del primo, in quanto lo
438 GALGANO F., Diritto civile e commerciale, 2007, Padova, p. 91. 439 FALZEA A., op. cit., p. 112.
153 stesso sarebbe tutelato nel compiere, come visto, gli atti tesi alla cessazione dello stato di soggezione, come il deposito ovvero il sequestro (440).
Nell‟assenza di una espressa disciplina, si potrebbe anche pensare che la liberazione possa ottenersi attraverso la mera costituzione in mora del creditore ovvero, a contrario, arrivare addirittura a pensare che non sussiste la possibilità per il debitore allo svincolo.
Tuttavia, nemmeno queste ipotesi sono ritenute valide, in quanto, la prima è del tutto contraria al disposto dell‟art. 1217 c.c. che prevede effetti della costituzione in mora del tutto diversi ed incompatibili con quelli derivanti dalla immediata liberazione (441); la seconda è invece priva di ratio poiché, ove ammesso lo scioglimento del vincolo in tema di obbligazioni di dare, non si comprenderebbe il motivo per il quale detta liberazione dovrebbe essere invece esclusa negli obblighi di fare (442).
Conclusivamente, sembra che la soluzione sia da ricercare nella interpretazione secondo cui è necessario individuare una procedura di liberazione anche per tali vincoli.
La soluzione al problema è da ricercare all‟interno della materia dettata in tema di impossibilità temporanea, ex art. 1256 c.c. ovvero in strumenti da identificare volta per volta dipendentemente dal caso in esame, stante soprattutto la vasta eterogeneità delle ipotesi che possono essere qualificate e classificate sotto la disciplina degli obblighi di fare (443).
440 CATTANEO G., op. cit., p. 269. 441
CATTANEO C., op. cit., p. 269.
442 NATOLI U. E BIGLIAZZI GERI L., op. cit., p. 202. 443 RESCIGNO P., op. cit., p. 205.
154 Una ulteriore strada da poter percorrere sembra essere quella mutuata dall‟art. 95 del codice svizzero in tema di obbligazioni, il quale ha riconosciuto al debitore, successivamente alla costituzione in mora del creditore, il diritto di recesso dal vincolo, in tal guisa determinando la liberazione da ogni obbligo, seguita da una sentenza costitutiva in grado di produrre gli effetti che da sola non potrebbe provocare una mera dichiarazione rilasciata da parte del debitore; alla luce di tale ultima interpretazione, la problematica sarebbe traslata su di un piano più propriamente processuale piuttosto che sostanziale, a differenza di quanto accade nelle altre tipologie di obblighi, nei quali la sentenza acquista un mero valore di convalida che determina la produzione degli effetti della procedura già posta in essere da parte del soggetto obbligato (444).
In tema di obblighi di fare, bisogna anche ricordare che la formulazione della offerta sottostà a determinate disposizioni; l‟offerta deve essere formulata dal debitore ed essere formale, ma non solenne: sarà infatti sufficiente che l‟intimazione sia resa nelle forme d‟uso, così come indicato dall‟art. 1217 c.c.
La differenza è di notevole importanza; infatti, detta obbligazione potrebbe comprendere l‟atto di consegna di un bene ovvero la moltitudine di diversi atti di consegna o, ancora, avere ad oggetto l‟obbligo di un facere in capo al creditore, il quale, in tali casi, non dovrà porre in essere un mero atto di ricevimento, come avviene, per esempio, nelle fattispecie specificate dall‟art. 1560 c.c.
La scelta dell‟operatività di una o dell‟altra norma è determinata dalla verifica della eventuale ricusazione da parte del soggetto attivo di ricevere il bene oppure della eventuale omissione di cooperazione nell‟adempimento altrui.
444 BIGLIAZZI GERI L., op. cit., p. 9.
155 In ogni caso, la forma d‟uso consiste nella redazione per iscritto della offerta, avente peraltro i requisiti determinati dall‟art. 80 disp. Att. C.c. (445
).
Inoltre, la intimazione dovrà esplicitare i compiti relativi alla cooperazione del creditore nonché il tempo ed il luogo in cui detta collaborazione dovrà essere effettuata.
In una fattispecie avente ad oggetto un contratto preliminare, la giurisprudenza (446) ha financo affermato che l‟offerta può consistere in una dichiarazione resa dal procuratore costituito in giudizio oppure da un invito rivolto al promissario al promittente recante l‟invito giustappunto di recarsi presso un notaio in un determinato luogo e in una certa giornata per la stipula definitiva (447); laddove sia invece previsto un termine essenziale entro il quale adempiere a favore del debitore, la richiesta di una intimazione è esclusa (448). Nelle altre fattispecie al di fuori di quelle appena indicate, la intimazione sarà considerata condizione necessaria e, pertanto, senza la stessa non potrà configurarsi alcuna mora accipiendi (449).