• Non ci sono risultati.

Segue Le conseguenze alla mora del creditore.

LA MORA DEL CREDITORE, LA REMISSIONE DEL DEBITO E L’ADEMPIMENTO DEL TERZO

3. Segue Le conseguenze alla mora del creditore.

L‟art. 1207 c.c. dispone quali siano gli effetti della mora del creditore. E‟ previsto che, quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore e non gli sono più dovuti gli interessi, né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore ed è altresì sancito l‟obbligo in capo al creditore di risarcire i danni derivati dalla sua mora nonché di sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.

410 RAVAZZONI A., op. cit., p. 902. 411

Cass., 28 luglio 1977 n. 3360, in Giur. It, 1977, p. 715.

412 VISENTINI G., Mora del creditore, in Trattato di Diritto Privato, a cura di Rescigno P., voce obbligazioni e contratti, p. 133.

142 Ne consegue, ad un primo esame, che nonostante il creditore sia in mora, tale situazione non determina la liberazione del debitore dalla propria obbligazione, la quale ben potrebbe essere il presupposto di una eventuale costituzione in mora di quest‟ultimo, laddove il creditore richiedesse la esecuzione della altrui prestazione (413).

Tale assunto pone le basi per un ragionamento svolto a contrario; invero, se la costituzione in mora determinasse la liberazione del debitore, di centro non avrebbero motivo di esistere le ulteriori norme dettate dall‟art. 1207 c.c.; inoltre, stante la legittimazione di tale pensiero, la giurisprudenza lo ha più volte confermato in plurime sentenze e provvedimenti (414).

Analizzando il rischio della sopravvenuta impossibilità, si evidenzia all'istante come tale fattispecie possa configurarsi esclusivamente nei casi di prestazioni sinallagmatiche, concedendo così una deroga alla disciplina dettata dall‟art. 1463 c.c. Tale normativa, infatti, prevede, nella generalità dei casi, che, ove la prestazione non sia più eseguibile per causa non imputabile al debitore, il contratto si risolverà, determinando in tal guisa la liberazione di entrambe le parti interessate; qualora, invece, il creditore sia stato costituito in mora, quest‟ultimo avrà l‟obbligo di eseguire la propria controprestazione anche ove la prestazione altrui non sarà più esigibile.

Al riguardo, è necessario evidenziare alcune peculiarità: nei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento o la costituzione della proprietà, la suddetta fattispecie avrà motivo di operare solo ove gli effetti del contratto siano successivi alla conclusione del contratto stesso, in quanto, negli altri casi, il creditore dovrà

413 CATTANEO G., op. cit., p. 102.

143 comunque procedere con la esecuzione della propria prestazione in ragione del diverso principio del res perit domino (415).

Abbiamo altresì osservato che la disciplina dettata in tema di mora del creditore, dispone che non sono dovuti, da parte del debitore, nemmeno i frutti e gli interessi.

Per quanto riguarda gli interessi, si fa riferimento esclusivamente a quelli compensativi e corrispettivi, in quanto sono esclusi gli interessi moratori; inoltre, in caso di obbligazione che abbia ad oggetto la consegna di un bene determinato, il debitore sarà obbligato a corrispondere al moroso solo i frutti percepiti. La normativa in esame prevede tale limitazione in quanto, da un lato, evita che le conseguenze nefaste della condotta del creditore possano essere subite da parte dell‟obbligato, da un altro lato, in tal guisa, consente l‟esclusione della configurazione di un qualche abuso del diritto da parte di quest‟ultimo (416

).

L‟ordinamento giuridico nulla dispone, invece, in merito agli eventuali utili percepiti dal debitore durante la mora dell‟interessato, attraverso l‟utilizzo del denaro o del bene corrisposto o consegnato.

E‟ pertanto legittimo domandarsi se esista e quale sia l‟obbligo in capo al debitore.

La giurisprudenza (417) ha avuto modo di affermare la necessità che tali beni vengano restituiti al creditore, in quanto li ha risparmiati proprio in ragione della mancata consegna.

Tuttavia, la dottrina (418) ha da sempre prospettato la tesi negativa, sancendo così il definitivo abbandono della tesi prospettata, basando il suo orientamento sulle

415

VISINTINI G., op. cit., p. 197; CATTANEO G., op. cit., p. 112.

416 BIANCA C.M., L’obbligazione, Milano, 2006, p. 398. 417 Cass., 22 febbraio 1952, n. 481, GCCC, 1952, II, p. 308.

144 considerazioni che seguono; in primo luogo, sarebbe molto difficile dare la prova dell‟avvenuto recepimento degli utili da parte del debitore, in ragione della nota caratteristica della fungibilità del denaro. Difatti, in detta ipotesi sarebbe quasi impossibile dimostrare che le somme impiegate per la gestione di altri affari siano proprio quelle che invece sarebbero dovute essere corrisposte a titolo di adempimento, ritenendo esclusa tale operatività in quanto anche i frutti da corrispondere al creditore sarebbero quelli percepiti sino alla costituzione in mora dell‟interessato.

In merito invece all‟obbligo al risarcimento del danno subito gravante sul creditore moroso, è d‟uopo evidenziare che il danno è qui inteso come quello comunemente considerato dall‟ordinamento giuridico, essendo lo stesso composta dalle voci di danno emergente e lucro cessante, il quale sarà rifondibile solo ove sia comprovato che lo stesso è stato causato dalla mancata o dalla ritardata liberazione del debitore (419).

La normativa pone a carico del creditore anche le spese di custodia e di conservazione del bene oggetto di obbligazione poiché sembra verosimile ammettere un qualche dovere di custodia in capo al debitore ancora non liberato, che discende e trova origini nel generale principio della buona fede (420). La giurisprudenza di legittimità (421) ha affermato, sul punto, che anche il vettore che non abbia potuto consegnare i beni al destinatario in ragione del rifiuto opposto da questo, ha il dovere di custodire i beni sino alla data in cui sarà effettuato il deposito degli stessi.

418 VISINTINI G., op. cit., p. 198; CATTANEO G., op. cit., p. 116.

419 CATTANEO G., op. cit., p. 119; VISINTINI G., op. cit., p. 198; GIACOBBE G., Mora del creditore, (dir.

civ.), in Enc. Dir., XXVI, Milano, 1979, p. 972; NATOLI U. - BIGLIAZZI GERI L., op. cit., p. 153.

420 CANTILLO M., La mora del creditore, Napoli, 2003, p. 627. 421 Cass., 10 aprile 1990, n. 2998, MGI, 1990.

145 Gli orientamenti giurisprudenziali (422) sono infatti unanimi nel ritenere che le spese di custodia e di conservazione siano voci del risarcimento del danno previsto.

Da ultimo, si rammenta che gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

Per completezza di illustrazione, si consideri, da ultimo, che la mora del creditore perde efficacia sia qualora l‟obbligazione principale si estingua, sia per intervenuta accettazione della altrui prestazione, sia, infine, nei casi in cui il creditore offra la propria collaborazione per l‟adempimento della prestazione.