• Non ci sono risultati.

L’attività del creditore.

LE CONSEGUENZE ALLA MANCATA COOPERAZIONE

2. L’attività del creditore.

Il comportamento del creditore nel ricevimento della prestazione altrui consiste in un atto materiale idoneo a permettere al debitore l‟esecuzione della prestazione.

233

NATOLI U., op. loc. cit.

234 NATOLI U., op. cit., p. 174.

82 Tuttavia, solo di atto materiale può parlarsi, in quanto non si ritiene possa configurare un vero e proprio atto giuridico.

Alla luce di quanto detto, il comportamento del creditore assume solo la veste di funzione meramente passiva e ricettizia (236).

Nonostante ciò, lo stesso ordinamento giuridico prevede delle eccezioni a tale situazione passiva, disciplinando dei casi in cui piuttosto il creditore deve procedere ad una vera e propria accettazione attiva dell‟adempimento.

In primo luogo, l‟art. 1210 c.c., prevedendo la facoltà di deposito, disciplina espressamente che se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.

L‟art. 1213 c.c. disciplina, inoltre, la fattispecie del ritiro del deposito, il quale non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore (237).

Sullo stesso orientamento, troviamo l‟art. 1214 c.c. che, in merito alla offerta formulata secondo gli usi, dispone che, se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso, anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209 c.c., gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore.

Ancora, l‟art. 1517 c.c. prevede la configurazione della risoluzione di diritto pure a favore del venditore, qualora, alla scadenza del termine stabilito per la

236 RUBINO D., L’appalto, in Trattato diretto da F. Vassalli F., VII, 3, Torino, 1958, p. 527. 237 NATOLI U., op. loc. cit.

83 consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenti per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta (238).

Inoltre, in tema di verifica e pagamento dell‟opera, l‟ordinamento giuridico, all‟art. 1665 c.c., prevede che, nel caso in cui il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica, con ciò determinando in capo all'appaltatore il diritto al pagamento del corrispettivo.

Un caso simile a quello appena esaminato è disciplinato dall‟art. 1666 c.c., il quale dispone in merito alla verifica ed al pagamento delle singole partite oggetto di prestazione, prevedendo che ciascuno dei contraenti possa chiedere che la verifica avvenga per le singole partite e domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita, il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata.

Anche in tema di difformità e vizi dell‟opera, sia per quanto riguarda la disciplina del contratto di appalto sia la normativa dettata in materia di diritto del lavoro, è prevista un‟attività concreta e positiva da parte del creditore (239

); infatti, in tema di appalto, la disciplina vuole che la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, ed inoltre il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.

Nella materia del diritto del lavoro, invece, l‟art. 2226 c.c. dispone che l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, ed il committente è altresì

238 NATOLI U., op. loc. cit.

84 gravato dall‟obbligo di denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta (240).

I dettati normativi richiamati sono solo alcuni degli esempi rintracciabili all‟interno dell‟ordinamento giuridico, il quale però, essendo in parte saturo di vuoti normativi, ha indotto parte della dottrina (241) ad esaminare più compiutamente il comportamento del creditore al fine di verificare se tale condotta attiva sia richiesta e richiedibile solo dai casi espressamente tipizzati ovvero se la partecipazione costituisca un momento sostanzialmente necessario per la realizzazione dell‟interesse dello stesso; invero, ove fosse accolta la teoria della necessarietà della condotta attiva, il momento del ricevimento della prestazione ben potrebbe essere assimilato a quello della offerta della prestazione, determinando così una fattispecie complessa costituita dall‟insieme di un atto materiale e di un atto giuridico.

Il tema di indagine involge la sua conclusione sulla considerazione della eventuale esistenza di una doverosa manifestazione di volontà da parte del soggetto creditore, il quale sarebbe pertanto l‟unico a determinare il momento di chiusura di tutto il fenomeno obbligazionale (242); sembra si possa definire l‟accettazione da parte del creditore della prestazione offerta, così ai sensi degli artt. 1210, 1213, 1214, 1665 e 1666 c.c. sopra richiamati ed ampiamente riportati, quale vera e propria dichiarazione di validità del momento di attuazione dell‟adempimento, tesa altresì alla esclusione di alcune conseguenze nefaste in capo al debitore.

240

NATOLI U., op. loc. cit.

241 BARASSI L., op. cit., p. 35. 242 NATOLI U., op. loc. cit.

85 Tanto è vero quanto detto che, se così non fosse, la normativa di certo non avrebbe richiesto una attività ulteriore in capo al creditore (243).

Orbene, è ora il momento di verificare se esistono altri casi non disciplinati dall‟ordinamento giuridico in via espressa, che prevedono una condotta attiva in capo al creditore.

Il primo caso che è stato individuato negli artt. 1697 e 1698 c.c., rispettivamente disciplinanti l‟accertamento della perdita e dell'avaria e la estinzione dell'azione nei confronti del vettore (244); l‟art. 1697 c.c. prevede infatti che il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identità e lo stato delle cose trasportate, mentre l‟art. 1698 c.c. dispone che, il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore, estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore, essendo altresì fatte salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

Lo stesso dicasi nei casi di cui agli artt. 1511 e 1495 c.c., in ragione della richiesta normativa in capo al creditore di procedere alla denunzia entro un termine prestabilito (245).

E‟ possibile ancora considerare a fondamento dell‟orientamento sopra descritto, la fattispecie esistente nei contratti di locazione, nei quali, laddove il conduttore non dovesse lamentare i vizi riconoscibili del bene locato, esclude la possibilità per il creditore di agire validamente per la risoluzione contrattuale ovvero

243 GIANNATTASIO C., L’appalto, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F.

Messineo, XXIV, 1-2. Milano, 1967, p. 260.

244 NATOLI U., op. loc. cit. 245 RUBINO D., op. cit., p. 788.

86 la riduzione del prezzo (246); nei contratti di mandato, si ritrova una soluzione analoga, in quanto è prevista una tacita approvazione dell‟operato del mandatario, qualora lo stesso non abbia ricevuto tempestiva accettazione della propria opera, anche laddove quest‟ultimo abbia ecceduto i propri poteri ovvero non abbia dato seguito alle istruzioni impartite (247).

Pertanto, sembra ragionevole concludere che l‟ordinamento giuridico, anche nei casi di assenza di specifica normativa, preveda una generalizzata necessità a che il creditore debba manifestare un preciso gradimento, sia esso deducibile attraverso un comportamento contemporaneo ovvero successivo alla esecuzione della altrui prestazione, sia esso consistente in una vera e propria dichiarazione specifica, resa dall‟interessato (248

).