• Non ci sono risultati.

Mora del Creditore Caratteri generali.

LA MORA DEL CREDITORE, LA REMISSIONE DEL DEBITO E L’ADEMPIMENTO DEL TERZO

1. Mora del Creditore Caratteri generali.

3. Segue. Le conseguenze alla mora del creditore. - 4. Segue. La liberazione del debitore attraverso il deposito liberatorio. - 5. Segue. La liberazione del debitore attraverso il sequestro liberatorio. - 6. Segue. La liberazione del debitore nei particolari casi delle obbligazione di fare. - 7. Segue. Sentenze e offerta non formale. - 8. Segue. Il risarcimento del danno. La remissione del debito. - 9. Segue. La non opposizione del debitore. - 9. L’adempimento del terzo. - 10. Segue. Onerosità e gratuità. - 11. Segue. Ipotesi di intervento e di lesione al diritto del soggetto passivo. - 12. Difetti nell’adempimento del debitore.

1. Mora del Creditore. Caratteri generali.

L‟attitudine moderna di studiare l‟obbligazione anche dal lato attivo del rapporto ha indotto ad inquadrare la disciplina della mora del creditore nell‟ambito più vasto della cooperazione di quest‟ultimo, alla luce dei noti principi della buona fede, nella sua specificazione della correttezza (382).

La correttezza era stata obliterata peraltro dal codice del 1865, il quale prevedeva espressamente, anche se solo con riferimento alle obbligazioni di dare, una disciplina tesa alla tutela dell‟interesse del debitore ad adempiere attraverso gli

132 istituti della offerta e del deposito (383), nonché dal primo ventennio dalla nascita del codice civile, in quanto i giuristi trattavano con diffidenza l‟istituto.

Nell‟ultimo periodo di applicazione del codice civile del 1942, invece, gli operatori del diritto hanno attribuito una funzione primaria all‟art. 1175 c.c., determinando così la nascita di obblighi integrativi di protezione delle sfere giuridiche di tutti i soggetti protagonisti del rapporto.

Inoltre, risultando evidente l‟esistenza di tale onere in capo al creditore, anche l‟organo giudiziario è legittimato a compiere valutazioni specifiche in merito alla pretese del creditore stesso, individuando altresì lo stesso istituto della impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c., quale limite alla responsabilità imputabile al debitore (384).

Alla luce di quanto detto, la mora del creditore trova la sua ratio nella ampia area delle violazione ai doveri di correttezza imposti anche al creditore.

Orbene, l‟art. 1206 c.c. dispone che il creditore sarà appunto da considerarsi moroso qualora, senza motivo legittimo, non abbia ricevuto la prestazione altrui ovvero non abbia messo il debitore in condizione di poter eseguire la propria obbligazione (385).

Il testo codicistico disciplina compiutamente tale fattispecie, dedicando una intera sezione alla sua trattazione e prevedendo, tra l‟altro, i mezzi e le procedure idonei per la liberazione coattiva dell‟obbligato.

Per mora, in generale, si intende il temporaneo inadempimento dovuto al comportamento omissivo del debitore, nei casi più comuni, o del creditore.

383

CANNATA M.A., voce Mora (storia), in Enc. Giur., XXVI, Milano, 1976, p. 921.

384 VISINTINI G., La responsabilità contrattuale, Napoli, 1979, p. 81.

133 Come abbiamo più volte riferito, il creditore è investito esclusivamente dall‟onere e non dall‟obbligo di cooperazione.

Tuttavia, esiste parte della dottrina (386), seppur minoritaria, che individua invece un vero e proprio obbligo in capo al creditore con l‟effetto legittimante l‟esistenza di un diritto soggettivo in capo al debitore, così già affermato anche nel primo capitolo della odierna trattazione.

Mora significa ritardo, e nei casi in esame, ritardo nella mancata cooperazione dal parte del creditore, il qual determina una continuazione della situazione di soggezione in cui si trova l‟obbligato.

Pertanto, l‟interesse del debitore, seppur interesse secondario, pone il veto per il creditore di agire senza la rete di vincoli e limiti.

In tal guisa, il creditore va a comporre quelli che sono gli elementi oggettivi e soggettivi descritti all‟interno dell‟art. 2043 c.c.; invero, non solo realizza il presupposto negativo della impossibilità del danneggiato di evitare il danno stesso attraverso un proprio comportamento, ma altresì è esattamente la mancata cooperazione, e quindi una condotta attiva del creditore, a cagionare l‟evento.

Il primo presupposto affinché possa configurasi la fattispecie della mora

credendi è l‟esistenza di un titolo valido in cui sia dedotta la obbligazione del

soggetto passivo (387), risultando quindi esclusi, ad esempio, i contratti sottoposti a condizione sospensiva, fino a quando la stessa non sia venuta ad esistenza; in tali casi, infatti, non sarebbe possibile da parte di alcuno esigere l‟esecuzione della prestazione. Ancora basti pensare alle obbligazioni naturali, in quanto, come noto, le stesse non sono sottoposte ad alcuna coercibilità e, di conseguenza, non è credibile

386

MESSA G., L’obbligazione degli interessi e le sue fonti: teorie generali, interessi di mora, interessi

compensativi, interessi convenzionali, in Il contratto di mutuo, Milano, 1911, p. 408. 387 PONTECORVO A., op. loc. cit.

134 ipotizzare la configurazione di uno strumento volto alla liberazione coattiva del debitore (388); e infatti parte della dottrina (389) ritiene che l‟unica rilevanza giuridica in merito alle obbligazioni naturali sia il titolo in ragione di cui è effettuato il pagamento.

E‟ evidente che sarà configurabile la mora del creditore ogni qual volta sarà necessaria una collaborazione di quest‟ultimo; pertanto, laddove si tratti di obbligazione negativa, tale fattispecie non sarà configurabile.

I criteri di valutazione che governano i casi di mora del creditore sono anch‟essi dettati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali tendono alla valutazione del comportamento tenuto dalle parti interessate che sono quindi obbligate, oltre alle prestazioni dedotte, anche a conformare la propria condotta a tali principi.

In armonia con quanto detto, è possibile rintracciare, nell‟applicazione giudiziaria, il continuo riferimento a siffatti elementi. In particolare, la giurisprudenza di legittimità (390) ha sancito il criterio della buona fede quale onere degli eredi del locatore di dimostrare la propria legittimazione al conduttore, al fine di percepire il canone; in tema di appaltistica pubblica, molteplici sono i lodi arbitrali (391) che hanno sanzionato anche la Pubblica Amministrazione, la quale si era macchiata di aver posto in essere una condotta del tutto contraria a buona fede.

Gli effetti della mora accipiendi si producono, pertanto, solo ove sussistano due condizioni essenziali: la mancata collaborazione del creditore all‟adempimento

388 CATTANEO G., Della mora del creditore: artt. 1206 – 1217, 1973, Bologna, p. 955; OPPO G., Adempimento e liberalità, 1979, Napoli, p. 398; SANTI ROMANO, Note sulle obbligazioni naturali, II ed., 1953, Firenze, p. 126; GIORGIANNI M., Lezioni di diritto civile tenute nell’anno accademico 1955

– 1956 dal Prof. Michele Giorgianni, in Raccolte per uso degli studenti a cura di C. M. Bianca, 1956,

p. 92.

389

FALZEA A., op. cit., p. 127.

390 Cass., 4 dicembre 1997, n. 1238, ALC, 1998, p. 198.

135 nonché la formulazione della offerta da parte del debitore, nei caratteri già individuati nel capitolo che precede.

Giova tuttavia rammentare che la suddetta offerta solenne è distinta in offerta reale e offerta per intimazione.

L‟offerta reale si deve formalizzare qualora l‟oggetto della obbligazione sia denaro, titoli di credito o beni mobili da consegnare al creditore, nel rispetto dei luoghi normativamente individuati e già richiamati nel capitolo precedente; tale offerta consiste nella materiale presentazione dei beni ad opera di un ufficiale giudiziario o di un notaio, i quali hanno l‟obbligo di redigere la avvenuta consegna dei beni ovvero il perpetrarsi del rifiuto di ricevere la prestazione da parte dell‟avente diritto.

La Corte Suprema di Cassazione (392) ha precisato inoltre che, nei rapporti aventi ad oggetto somme di denaro in cui il pagamento deve essere effettuato entro un determinato tempo, è sufficiente che in tale termine sia stata formulata l‟offerta da parte del debitore e portata a conoscenza dell‟interessato, non essendo necessario che in tale periodo vengano posti in essere anche gli altri obblighi ed atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e, in ogni caso, successive alla mancata accettazione dell‟offerta reale.

Qualora l‟obbligazione abbia invece ad oggetto beni mobili da consegnare in un luogo che sia quello del domicilio del creditore, beni immobili ovvero abbia ad oggetto una prestazione di fare, l‟offerta dovrà necessariamente essere fatta per intimazione (393).

392 Cass., 9 marzo 2001, n. 3481, GIUS, 2001, p. 2581. 393 PONTECORVO A., op. loc. cit.

136 L‟intimazione è eseguita da un ufficiale pubblico autorizzato, il quale, nelle forme previste per la citazione, procede alla notifica di un atto, con cui il creditore è invitato a ricevere la prestazione altrui ovvero a porre in essere quanto necessario per determinare l‟esecuzione della obbligazione.

Il pubblico ufficiale dovrà poi procedere alla redazione del processo verbale delle operazioni, nel luogo e nel tempo indicato, ovvero dovrà procedere alla verbalizzazione dell‟eventuale rifiuto da parte del creditore ovvero del suo mancato intervento alle operazioni.

La consolidata giurisprudenza (394) ha ritenuto contemperare il rigorismo formale che permea tale tipo di offerta, ritenendo raggiunto lo scopo anche ove il creditore ne riconosca le finalità ed il fondamento, in forza del principio della conservazione degli atti giuridici.

Nelle fattispecie che hanno ad oggetto esclusivamente obbligazioni di fare in senso stretto ovvero consegna di beni mobili, l‟offerta può anche essere fatta secondo le forme in uso (395); detta offerta deve in ogni caso fornire al creditore gli elementi che lo mettano in condizione di cooperare alla esecuzione, concedendogli, tra l‟altro, un intervallo di tempo non inferiore a tre giorni, intercorrenti tra il momento della consegna dell‟offerta sino al momento dell‟adempimento (396

).

Il mancato ricevimento della prestazione ovvero il mancato intervento da parte del creditore a tali operazioni sarà in questi casi accertato nelle forme d‟uso, e da tale giorno inizieranno a decorrere anche gli effetti della mora credendi.

394

Cass., 22 settembre 1993, n. 9662, GI, 1995, I, 1, p. 500.

395 Cass., 12 luglio 1968, n. 2474, RGC, 1968, Obbligazioni e contratti, n. 18. 396 PONTECORVO A., op. loc. cit.

137 Parte della dottrina (397) dichiara che tale inesistente cooperazione ben potrebbe essere accertata con qualunque mezzo, in quanto non è normativamente richiesta l‟opera di un pubblico ufficiale per tale accertamento in quanto, in dette fattispecie, l‟ordinamento giuridico ha consentito l‟ingresso della generale disciplina dettata in tema di ordinari mezzi di prova.

In tema di obbligazione avente ad oggetto la consegna di beni mobili, si sottolinea che la mora decorrerà dal giorno in cui è eseguito il deposito della cosa ai sensi e per gli effetti dell‟art. 1212 c.c., ove questo sia accettato dal creditore ovvero sia dichiarato validamente esperito da una sentenza passata in giudicato.

La dottrina è divisa in merito agli effetti che discendono dalla offerta formulata secondo gli usi; un orientamento (398) ritiene che gli effetti della mora sarebbero semplicemente posticipati al momento della esecuzione del deposito, mentre altra interpretazione (399) crede, piuttosto, che l‟art. 1214 c.c. individui quale effetto della mora la liberazione del debitore, anche se è pleonastico considerare che in tali casi non sarebbe possibile configurare la fattispecie della mora accipiendi.

Si precisa che le forme d‟uso non coincidono con gli usi normativi, ma consistono nelle pratiche che sono seguite in un particolare contesto anche economico da una moltitudine di persone (400).

Tuttavia, diversa è la fattispecie della offerta informale, la quale si contraddistingue, come abbiamo già visto, per caratteristiche ed effetti del tutto diversi.

397 CATTANEO G., op. cit., p. 436. 398

FALZEA A., op. cit., p. 267.

399 CATTANEO G., op. cit., p. 235. 400 PONTECORVO A., op. loc. cit.

138 In soccorso chiarificatore giunge l‟art. 1220 c.c., disponendo espressamente che il debitore non potrebbe essere ritenuto in mora, qualora abbia osservato la normativa in merito alla prestazione informale del proprio adempimento, anche senza il rispetto delle forme previste per la costituzione, tra le quali, ricordiamo, rientrano anche l‟offerta solenne nonché la offerta formulata secondo le forme in uso (401

). Nello studio di cosa si intenda per offerta secondo gli usi, si possono individuare diversi esempi.

Nella materia dei contratti aventi ad oggetto il lavoro subordinato, si crede possa ritenersi soddisfatto il carattere dell‟offerta con la semplice presentazione sul luogo di lavoro da parte del lavoratore stesso (402).

In merito alla obbligazione a contrarre nascente da contratto preliminare, la giurisprudenza è invece divisa; da una parte c‟è chi crede (403) che l‟art. 2932 c.c. disponga che sono ritenute ammissibili sia le offerte formali di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c., sia l‟offerta formulata nelle forme d‟uso, ponendo a sostegno il dato normativo della stessa disposizione, la quale tratta genericamente delle “offerte nei

modi di legge” (404). Sul punto si è infatti ritenuta classificare come offerta anche l‟invito da parte dell‟acquirente nei confronti dell‟alienante di presentarsi innanzi al Notaio rogante, al fine di stipulare il relativo contratto, risultando in tal caso evidente la volontà del richiedente di procedere al pagamento del prezzo; giova precisare che quanto detto mentre ben può determinare una valida offerta, non può certamente provocare gli effetti della costituzione in mora del creditore, il quale sarà considerato

401 BIGLIAZZI GERI L., op. cit., p. 7. 402

GHEZZI G., op. cit., p. 247.

403 Cass., 23 febbraio 1987, n. 915, AC, 1987, p. 490; Cass., 10 marzo 1986, n. 1597, MGI, 1986. 404 PONTECORVO A., op. loc. cit.

139 in mora solo ove l‟acquirente abbia proceduto a formulare una offerta nel rispetto delle formalità prescritte dall‟art. 1208 c.c. (405

).