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Il potere ed il dovere giuridico.

I protagonisti del rapporto obbligatorio sono, notoriamente, il creditore ed il debitore.

Il creditore risulta essere titolare di un diritto soggettivo e, in particolare, del diritto di credito, il quale trova la sua manifestazione nella pretesa alla realizzazione dei propri interessi attraverso il comportamento del debitore, che, appunto, ha l‟obbligo di soddisfare l‟altro; pertanto, vi è l‟esistenza, da un lato, di un potere

107 SACCO R., op. cit., p. 358.

37 giuridico e, dall‟altro, contrapposto, di un vero e proprio dovere giuridico, i quali godono di specificità rispetto ai poteri ed ai doveri diversamente disciplinati (108).

I diritti soggettivi si dividono in due categorie e cioè i diritti assoluti ed i diritti di credito, in cui i primo sono tali poiché non necessitano di alcuna collaborazione da parte di altri soggetti affinché sia soddisfatto il diritto del titolare e, i secondi, prevedono quale condizione necessaria detta collaborazione.

Nei diritti assoluti, infatti, sussiste una coincidenza tra l‟atto di esercizio del potere e la realizzazione dell‟interesse, in quanto oggetto del diritto è esattamente lo stesso bene atto a detta soddisfazione (109). Nei diritti relativi, invece, vi è necessariamente l‟esistenza di un rapporto giuridico tra il creditore e il debitore, in cui la pretesa del primo è indirizzata, senza dubbio, nei confronti di un soggetto particolare (110).

Ed è proprio questa una delle fondamentali diversità tra i due tipi di diritti: nei diritti assoluti, nel lato passivo, esistono una serie indefinita di soggetti che hanno il dovere si astenersi dal porre in essere comportamenti ingerenti nell‟esercizio del diritto, mentre, nei diritti di credito, vi sono soggetti specificamente individuati che hanno il dovere di soddisfare l‟altrui interesse (111).

I diritti relativi si dividono, a loro volta, in diritti di credito e diritti potestativi: il diritto di credito è caratterizzato dalla pretesa del creditore nei confronti del debitore, il quale, come detto, ha l‟obbligo a porre in essere un particolare comportamento, convenzionalmente pattuito o giuridicamente previsto, mentre il diritto potestativo risulta avere un contenuto diverso. Infatti, il diritto

108 MOSCATI E., La disciplina generale delle obbligazioni, corso di diritto civile, appunti delle lezioni,

2007, p. 6.

109

MOSCATI E., op. loc. cit. 110 MOSCATI E., op. loc. cit. 111 MOSCATI E., op. cit., p. 8.

38 potestativo consiste in un potere talmente apprezzabile da determinare di per sé, senza alcuna partecipazione attiva altrui, la realizzazione dell‟interesse del titolare; al riguardo, basti pensare ai casi di separazione personale dei coniugi ovvero ai casi di divisione giudiziale dei beni in proprietà comune. Ne consegue che nelle fattispecie di diritto di credito, il comportamento del debitore è elemento essenziale ed indispensabile per l‟altrui soddisfazione, nei casi di diritto potestativo, detta collaborazione non assume alcun rilievo, nonostante sussista in ogni caso, quale denominatore comune, la loro esercitabilità solo nei confronti di soggetti determinati (112).

In tema di obbligazioni, l‟aspetto di rilievo ai fini della presente ricerca è non solo la pretesa contenuta nel diritto di credito vantato dal creditore, ma altresì il proprio diritto potestativo alla realizzazione coatta del proprio interesse in caso di mancato adempimento da parte del debitore.

Alla luce di quanto detto, appare evidente che uno dei principi cardine dell‟ordinamento giuridico è il favor creditoris, il quale determina l‟esistenza di diverso istituti tesi alla tutela della pretesa da parte del creditore stesso (113): basti pensare alla fattispecie della solidarietà passiva che prevede, in assenza di pattuizione esclusiva espressa, il diritto in capo al creditore di agire nei confronti di ogni debitore per l‟intero; diversamente, il creditore sarebbe obbligato non solo a domandare a ciascuno dei debitori l‟adempimento della sola quota a quest‟ultimo spettante, ma si vedrebbe negato il proprio soddisfacimento laddove uno dei debitori non potesse, con il proprio patrimonio, accontentare l‟altrui pretesa interamente. Lo stesso dicasi nelle fattispecie in cui vi è una pluralità di soggetti creditori, i quali,

112 MOSCATI E., op. cit., p. 9. 113

39 proprio nel rispetto del suindicato principio, non risultano essere solidali tra di loro, a meno di pattuizione espressa (114).

Tuttavia, nonostante quanto appena detto, l‟ordinamento giuridico ha anche inteso tutelare l‟interesse del debitore all‟adempimento teso alla liberazione dalla obbligazione assunta.

Detto principio, al pari del precedente, non è espressamente sancito all‟interno della normativa vigente, potendosi solo evincere dalle singole disposizioni positive (115): si pensi agli istituti, di cui parleremo meglio nel terzo capitolo della presente trattazione, della mora del creditore, della remissione del debito nonché dell‟adempimento del terzo. Accennando brevemente a dette discipline, si ricorda che la mora del creditore si configura qualora il creditore, senza giustificato motivo, si rifiuti di ricevere la prestazione a lui dovuta; l‟adempimento del terzo, si realizza laddove sia un terzo ad adempiere alla obbligazione assunta in capo al debitore, risultando la volontà contraria di quest‟ultimo ostativa a detta configurazione, seppur non in modo vincolante, raffigurando pertanto, seppur nella sua imperfezione, un tutela all‟interesse del debitore stesso, e, infine, la remissione del debito, la quale è notoriamente un modo di estinzione della obbligazione diversa dall‟adempimento, che si avvera qualora il soggetto creditore offra al debitore la rinuncia del proprio credito (116); in tale ultimo caso, si precisa che la volontà del debitore risulta invece essere assolutamente fondamentale per la configurazione della fattispecie, in quanto, laddove il debitore manifesti la volontà di non accettare la offerta, la obbligazione non verrà posta nel nulla, continuando piuttosto a determinare il dovere all‟adempimento.

114

MOSCATI E., op. cit., p. 32. 115 MOSCATI E., op. loc. cit.

40 Inoltre, considerando la inscindibilità degli elementi costitutivi dell‟obbligazione in generale, e cioè il debito ed il credito, ben potremmo concludere che queste sono paritetiche così che le stesse dovrebbero essere garantite nel medesimo modo (117): entrambi sono titolari di poteri e di facoltà giuridiche idonee ad attuare il proprio interesse e, quindi entrambe possono utilizzare questi poteri quando l'interesse di ognuno viene leso ed è proprio questo il punto di partenza da cui è possibile trarre l‟esistenza del diritto in capo al debitore di attuare e legittimamente eseguire la propria prestazione (118).

In ragione di quanto detto, è evidente l‟esistenza di una direttiva di fondo tesa alla tutela dell‟interesse del debitore all‟adempimento personale, nonostante questo non sia mai indicato quale elemento determinante per la venuta ad esistenza del rapporto obbligatorio (119). Nonostante infatti non esista una espressa definizione della fattispecie di obbligazione né all‟interno del codice del 1865, né in quello attualmente vigente (120), l‟aspetto certamente presente è la subordinazione del debitore nei confronti del creditore.

Il debitore, nella sua etimologia, si ricollega a dabere, designando così la posizione soggettiva di debito, mentre la parola creditore deriva dal latino e sta ad indicare l‟idea di fiducia, di aspettativa di ricevere la prestazione (121

); pertanto, il debitore, come già evidenziato, è obbligato, o meglio, ha il dovere di tenere un dato

117 MOSCATI E., op. loc. cit.

118

BARASSI L., Teoria Generale delle Obbligazioni, Vol. I, Milano, 1946, p. 65.

119 MOSCATI E., op. cit., p. 34.

120 Il motivo sotteso alla mancata indicazione di detta disciplina espressa risiede nel timore imperante

allora di concedere alla classe politica la possibilità di fare uso di affermazioni ricavate dalla ideologia che esorbitassero pertanto dal mondo più puro del diritto (GIORGIANNI M., Le Obbligazioni, Catania, 1945, p.14).

41 comportamento ed è sottoposto ad una subordinazione tesa esclusivamente alla realizzazione altrui (122).

L‟inottemperanza all‟obbligo determina, come noto, la nascita di una seconda obbligazione da parte del debitore, il quale risponderà con il proprio patrimonio ai sensi dell‟art. 1218 c.c. e cioè a titolo di risarcimento del danno, ove, ovviamente, non provi che l‟inadempimento ovvero il ritardo nella esecuzione della prestazione sia stato determinato da una impossibilità della prestazione derivante da cause a lui non imputabili (123); detto ultimo aspetto risulta di fondamentale importanza in quanto, sebbene il comportamento del creditore sia gravato da una pretesa di contegno corretto e diligente anche in forma specifica, come previsto dall‟art. 1176 c.c., in ogni caso la stessa non è tale da addossare una ulteriore gravosa responsabilità patrimoniale nei casi in cui il debitore dovesse aver posto in essere ogni diligenza e comportamento idoneo ad onorare l‟obbligo assunto.

A ben guardare, inoltre, il comportamento del debitore, sebbene guidato da dettami come quello della diligenza, è teso alla realizzazione del contenuto della obbligazione assunta e non anche alla realizzazione dell‟altrui interesse, non rilevando, quest‟ultimo, ai fini della liberazione del debitore, come avviene ad esempio nei casi di pagamento effettuato al creditore apparente ovvero alla offerta reale seguita da deposito, come vedremo nei primi paragrafi del terzo capitolo della odierna presentazione (124); invero, i termini teorici sono stati così invertiti in quanto sono presi in considerazione solo gli atti posti in essere dal debitore tesi alla realizzazione integrale ed esatta della obbligazione assunta, rimanendo pertanto nell‟ombra l‟utilità conseguita dal creditore.

122

BETTI E., op. cit., p.47.

123 TRABUCCHI P., op. cit., p. 475. 124 TRABUCCHI P., op. loc. cit.

42 Quanto detto trova origine nella natura del credito stesso, il quale è la risultante di una serie continua di stati volti al conseguimento del bene (125).