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annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi)

L’articolo 12-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, modifica l’art. 27 del D. Lgs. n. 31/2010 al fine di differire da 60 a 180 giorni il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico annesso al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine, anch’esso decorrente dalla medesima pubblicazione, entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico.

L’articolo 12-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, modifica i commi 3 e 4 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010 al fine di differire, rispettivamente:

a 180 giorni (rispetto ai 60 giorni previsti dal vigente comma 3 dell’art. 27) il termine - decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico - entro il quale le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima (comma 3 del citato art. 27);

a 240 giorni (rispetto ai 120 giorni previsti dal vigente comma 4 dell’art. 27) il termine - anch’esso decorrente dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico - entro il quale la SOGIN S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le regioni, le province ed i comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli industriali delle province interessate, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati.

Il D.Lgs. n. 31/2010 detta la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'art. 25 della L. n. 99/2009. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del

ARTICOLO 12-BIS

D.Lgs. 31/2010, il “Deposito nazionale” è il sito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

A norma dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 31/2010, sono soggetti alle disposizioni del Titolo III del medesimo decreto la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale nell'ambito del Parco Tecnologico. Il comma 2 prevede che il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. Il comma 3 dell’art. 25 attribuisce alla SOGIN S.p.A. il compito di realizzare il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza.

Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010 stabilisce, a sua volta, che la SOGIN S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso. Il comma 3 (oltre a prevedere, come detto, il termine per la formulazione delle osservazioni sulla proposta di Carta nazionale) precisa che le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani relative alla pubblicazione della proposta di Carta nazionale indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza e le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte, chiarendo che la suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla L. n. 241/1990. Il comma 4 precisa che nel corso del Seminario ivi previsto sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia per la sicurezza nucleare ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all’art. 30 del D.Lgs.

n. 31/2010.

Si fa presente che nel luglio 2020 è stata trasmessa al Parlamento la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria della società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.A) per l'esercizio 2018 (Doc. XV, n.

310). In tale relazione viene ricordato che la SOGIN è incaricata di provvedere alla localizzazione, realizzazione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti

ARTICOLO 12-BIS

radioattivi e dell'annesso Parco Tecnologico, come previsto dal D.Lgs. n.

31/2010.

Si ricorda, infine, che in risposta all'interrogazione 4/04307, nella seduta del 21 maggio 2020, il Ministro dello sviluppo economico ha ricordato che sono stati realizzati diversi aggiornamenti della CNAPI (Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee), la quale "attualmente si trova nuovamente in corso di validazione presso l'Isin". Nel mese di dicembre 2020, la SOGIN, con il nulla osta rilasciato il 30 dicembre 2020 dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, ha pubblicato la CNAPI sul sito www.depositonazionale.it.

ARTICOLO 12-TER

Articolo 12-ter

(Disposizioni in materia di Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)

L’articolo aggiuntivo 12-ter, introdotto nel corso dell’esame in presso la Camera dei deputati, tocca la disciplina della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fissando al 30 settembre 2021 il termine per l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI).

Alla stessa data viene fissato il termine per la ripresa dell’istruttoria - in caso di mancata adozione del PiTESAI - dei procedimenti di concessione sospesi e per la ripresa dell’efficacia dei permessi di prospezione e ricerca sospesi.

Il decreto-legge n. 135/2018, cd. "Decreto semplificazioni" (convertito, con modificazioni, in legge n. 12/2019), all'articolo 11-ter, prevede l'adozione di un Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), volto ad offrire un quadro definito di riferimento delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

Il Piano avrebbe dovuto essere adottato entro e non oltre il 13 febbraio 2021 (il termine originario del 13 agosto 2020 è stato così prorogato dall'art.

12, comma 4-bis, del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, in L. n.

8/2020), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione ambientale strategica.

Limitatamente alle aree su terraferma, si prevede la previa intesa con la Conferenza unificata. Qualora, per le aree su terraferma, l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di centoventi giorni dalla seconda seduta, o di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PiTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

Il decreto-legge n. 135 ha definito i criteri per la redazione del PiTESAI, quali le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni. Inoltre, con riferimento alle aree marine, il piano deve considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza

Il Piano per la transizione energetica sostenibile nelle aree idonee e la rideterminazione dei canoni concessori

ARTICOLO 12-TER

sulle coste. Nel piano devono essere indicati i tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.

Nelle more dell'adozione del Piano, l'art. 11-ter, comma 4, dispone la sospensione dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.

La sospensione non si applica ad una serie di casi espressamente previsti quali quelli relativi alle istanze di:

a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi;

b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;

c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;

d) riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di presentazione di nuove istanze di conferimento di concessione di coltivazione, fatta salva la proroga di vigenza delle concessioni in essere.

Peraltro, una volta adottato il Piano, nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti al 13 febbraio 2019, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga.

Sono sospesi i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione.

Con la sospensione è anche sospeso il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone.

In caso di mancata adozione del PiTESAI entro e non oltre il 13 agosto 2021 (il termine originario del 13 febbraio 2021 è stato così prorogato dall'art.

12, comma 4-bis, del D.L. 162/2019, cit.), i procedimenti sospesi concernenti il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi riprendono efficacia.

L'art. 11-ter, comma 8, prevede che alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi riprendono efficacia.

Lo stesso comma 8, come modificato dall'art. 12, comma 4-bis, del D.L.

162/2019, dispone che, nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del Piano stesso, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai

ARTICOLO 12-TER

procedimenti sospesi concernenti il conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere (prima dell'intervento modificativo del D.L. 162/2019, il testo prevedeva che il MISE, anziché avviare i relativi procedimenti, procedesse direttamente al rigetto delle predette istanze e alla revoca dei permessi in essere; non era indicato, inoltre, il termine entro il quale procedere).

In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati.

Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI.

Infine, si mantiene fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo nell'ambito di titoli minerari rilasciati a seguito di istanze presentate dopo il 13 febbraio 2019.

Il comma 8 ha inoltre rideterminato - a decorrere dal 1º giugno 2019 - i canoni annui per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; essi sono stati così determinati:

a) concessione di coltivazione: 1.481,25,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 2.221,75,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

Il comma 9 ha rideterminato i canoni annui dei permessi di prospezione e ricerca, stabilendo che al venir meno della sospensione di cui al comma 5 - relativa ai permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione - essi siano così determinati:

a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro per chilometro quadrato.

Per quanto riguarda i tempi per l’adozione del Piano, in occasione dell’interrogazione a risposta immediata 5-04409 presentata dall’on.

Vianello fornita lo scorso 22 luglio 2020, è stato fatto presente che per l’adozione del Piano sarà necessaria la previa valutazione ambientale strategica e, con riferimento alle aree su terraferma, l'intesa con la Conferenza unificata.

ARTICOLO 12-TER

Nella risposta alla richiamata interrogazione si sottolinea che “i lavori per la predisposizione del Piano sono iniziati subito dopo l'entrata in vigore della richiamata legge, per una celere definizione delle attività e dei ruoli dei vari soggetti coinvolti; sono stati, altresì, creati vari gruppi di lavoro per gestire la definizione dei contenuti del Piano e sono state effettuate specifiche elaborazioni al fine di poter produrre il Rapporto Preliminare Ambientale ed attivare quanto prima la procedura di VAS.

È stata, peraltro, svolta attività di ricognizione dei dati cartografici necessari, nonché uno Studio preliminare sulla vincolistica esistente. I dati raccolti sono organizzati in un sistema «WebGIS PITESAI» gestito dal Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) dell'ISPRA”.

Inoltre, “il 17 ottobre 2019 è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e ISPRA, in cui sono esplicitate le aree di reciproca collaborazione ed è stato previsto il cronoprogramma di riferimento per le attività da effettuare e le relative tempistiche, che saranno seguite in modo da garantire il rispetto dei termini previsti”. Si dava inoltre notizia di interlocuzioni in corso al fine di aggiornare l'Accordo di collaborazione e il relativo cronoprogramma con ISPRA, aggiornamento reso necessario a seguito delle modifiche normative intervenute con l'approvazione del decreto-legge n. 169 del 2019 (cosiddetto mille-proroghe). Da ultimo, era stato comunicato che erano in corso “attività di verifica e aggiornamento dei dati relativi alla localizzazione dell'area di interesse geominerario e delle infrastrutture legate al processo di estrazione degli idrocarburi”.