Articolo 13, commi 7-bis e 7-ter
(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune)
I commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 13, introdotti dalla Camera dei deputati, intervengono sugli adempimenti relativi all’esercizio degli impianti a fune dopo la scadenza della vita tecnica, in relazione all’emergenza Covid-19, rinviandoli successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, nonché sulle scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali che vengono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19. Si differiscono infine da 12 a 24 mesi, i termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali sia già stata rilasciata l'approvazione dei progetti.
In dettaglio, il nuovo comma 7-bis, dispone che gli adempimenti per il proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, per gli impianti a fune la cui vita tecnica scada tra il 31 gennaio 2020 e la cessazione dello stato di emergenza per l’emergenza Covid-19, siano espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza. Si prevede che l’esercizio degli impianti sia sospeso fino all’esecuzione con esito favorevole degli adempimenti citati.
Per quanto riguarda gli adempimenti, il riferimento è in particolare a quelli previsti dal paragrafo 2.5 dell’Allegato tecnico A al decreto MIT n. 203 del 1 dicembre 2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”. Si tratta in particolare di tutti gli adempimenti relativi al proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica degli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 210/2003, di recepimento della direttiva 2000/9/CE.
Si ricorda anche che le disposizioni che prevedono gli adempimenti tecnici ed i controlli degli impianti a fune sono contenute principalmente nei seguenti decreti e norme:
il decreto MIT n. 203 del 1 dicembre 2015, che contiene le norme regolamentari per le revisioni periodiche, gli adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto di persone effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie; il richiamato Allegato A, prevede tra l’altro, al par. 2.5, che alla scadenza della vita tecnica degli impianti a fune, l’autorizzazione o il nulla osta per il proseguimento dell’apertura al pubblico esercizio sia rilasciato dopo
ARTICOLO 13, COMMI 7-BIS E 7-TER
l‘esito favorevole delle verifiche previste dall’articolo 5 del DPR n.
753/1980; il decreto stabilisce la vita tecnica di ogni impianto a fune, distinguendo tra quelli costruiti prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003, di attuazione alla direttiva 2000/9/CE, poi sostituita dal regolamento UE n. 424 del 9 marzo 2016, applicabile dal 21 marzo 2018, che prevede che i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformità debbano essere identici in tutti gli Stati membri e stabilisce pertanto le norme sulla messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune, nonché le norme per la progettazione, la costruzione e la messa in servizio degli impianti a fune nuovi;
il decreto dirigenziale MIT n.144 del 2016, relativo agli impianti aerei e terresti ed alle prescrizioni relative alle funi, poi integrato dal decreto dirigenziale MIT 29 maggio 2019, n. 189 in materia di impianti aerei e terrestri, contenente le disposizioni tecniche per l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di 2020 non fosse obbligatoria la partecipazione dell’Autorità di sorveglianza alle verifiche ed alle prove periodiche.
In primo luogo la lettera a) del comma 7-ter prevede, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, che le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità, siano prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19.
Si ricorda che la proroga, in base al comma 1 dell’art. 14-ter del DL 23/2020, è subordinata alla trasmissione all'Autorità di sorveglianza, prima delle suddette scadenze, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, di una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.
In secondo luogo, con la lettera b) del comma 7-ter), viene modificato il comma 2 dell’art. 14-ter prevedendosi che fino alla cessazione dello stato di emergenza, oltre che per l’anno 2020, non sia
ARTICOLO 13, COMMI 7-BIS E 7-TER
obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.
Si ricorda altresì che il comma 4 dell’art. 14-ter ha rinviato la definizione delle procedure di attuazione dei commi 1, 2 e 3 ad un regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).
Infine la lettera c) del comma 7-ter, novella l’articolo 14-ter, comma 3 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, che aveva recentemente disposto la proroga di dodici mesi per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi agli impianti a fune per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico, nonché previsto che per il 2020 non fosse obbligatoria la partecipazione dell’Autorità di sorveglianza alle verifiche ed alle prove periodiche.
In particolare, il comma 3 dell’art. 14-ter, aveva disposto la proroga di dodici mesi delle scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali fosse già stata rilasciata l'approvazione dei progetti. La lettera c) del comma 7-ter porta da dodici a ventiquattro mesi tali termini di scadenza.
Si ricorda che il comma 4 dell’art. 14-ter ha rinviato la definizione delle procedure di attuazione dei commi 1, 2 e 3 ad un regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).