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Articolo 12, comma 8-bis (Fondo per la crescita sostenibile)

Il comma 8-bis dell'articolo 12 proroga fina al 30 giugno 2021 la facoltà, concessa agli intermediari finanziari non professionali di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato - fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento - per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione.

Il comma 5-bis dell’articolo 39 del decreto-legge n. 34 del 2020, anch’esso introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, ha assegnato al Fondo per la crescita sostenibile la somma di 15 milioni di euro per il 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione.

Per le medesime finalità, lo stesso comma ha consentito agli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del TUB (d.lgs. n. 385/1993), ossia agli enti di credito non professionali, di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento.

Tale facoltà viene ora estesa fino al 30 giugno 2021.

Il co. 7 dell'art. 112 del TUB prevede che i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore dello stesso comma 7 i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria

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attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che: non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Si ricorda che i commi 259-262 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) recano norme assimilabili, per le finalità, a quelle in commento. Infatti, si tratta di disposizioni volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso agevolazioni alle società cooperative.

In particolare, il comma 259 arricchisce gli strumenti concessi alle società finanziarie partecipate dal MISE e costituite per salvaguardare ed incrementare l'occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative.

Tali società possono svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi.

Il comma 260 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi.

Il comma 262, infine, consente alle società finanziarie partecipate dal MISE di essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali,

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nonché di svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione dei fondi, affidati ad enti o amministrazioni pubbliche aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali.

Una disposizione complementare a quelle appena ricordate è contenuta nel comma 270, il quale consente di sostenere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali tramite finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

La legge 27 febbraio 1985 n. 49 (cd. legge Marcora), e successive modifiche, contiene un regime di aiuto finalizzato a sostenere la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali attraverso lo sviluppo di società cooperative.

In particolare, la legge n. 49 del aveva previsto l'istituzione - in regime di contabilità speciale separata - di un Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominato Foncooper.

Le risorse e la gestione del Foncooper sono state successivamente devolute alle Regioni ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/1998 e dal relativo D.P.C.M. attuativo 6 agosto 1999, il quale, ha disposto che rimanessero conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la concessione delle sovvenzioni del solo Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, sempre istituito dalla legge Marcora, all'articolo 17.

Si tratta di una misura che rientra nel modello definito Workers Buy Out (WBO), basato su un'operazione di acquisto di una società realizzata dai dipendenti dell'impresa stessa, allo scopo di garantire e preservare i livelli occupazionali. In particolare, l’articolo 17 appena richiamato istituisce un Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, prevedendo che le risorse dello stesso Fondo siano utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione al capitale di società finanziarie appositamente costituite al fine di salvaguardare ed incrementare l'occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative, incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale appartenenti al settore di produzione e lavoro.

La disciplina è stata poi completata da altre misure:

La legge Marcora e la nuova legge Marcora

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• il DM 4/12/2014 (c.d. "Nuova Marcora"), al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, ha istituito, in attuazione dell’art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative, ha istituito un nuovo regime di aiuti per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, che si affianca ai finanziamenti di cui alla precedente legge Marcora. Il D.M.

autorizza le società finanziarie a concedere alle società cooperative finanziamenti a tasso agevolato, a fronte della realizzazione di iniziative concesse al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata.

Nelle Regioni del Mezzogiorno è consentito anche lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti. I finanziamenti concessi hanno una durata massima di 10 anni, sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro. Nel caso in cui i finanziamenti vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 per cento dell'importo del programma di investimento;

• l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, prevede che nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, abbiano diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura;

• la legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto un rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile da destinare all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;

• il comma 5 dell’articolo 60 del D.L. n. 104/2020, ha da ultimo rifinanziato il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. “Nuova Marcora”).