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Articolo 13, comma 19-bis

Articolo 13, comma 19-bis

(Programma pluriennale di piccole opere per efficientamento e sviluppo sostenibile territoriale)

Il comma 19-bis dell'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga, limitatamente al 2021, una serie di termini di cui all’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Nel dettaglio, la disposizione proroga una serie di termini in materia di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale, previsti dal comma 14-bis dell’articolo 30, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Tale comma 14-bis è stato recentemente riscritto dall'art. 51, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. D.L. agosto), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, a decorrere dal 1°

gennaio 2021.

La norma di proroga fa riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e alla finalità di assicurare, 'limitatamente all’anno 2021', a favore dei comuni, la possibilità di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Si segnala al riguardo che con D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'interno si è provveduto alla 'Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2021'.

Il DM già adottato reca, all'art 1, l'attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021. All'articolo 2 reca il Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP).

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All'articolo 3, l'Erogazione del contributo. All'articolo 4 la Revoca delle assegnazioni dei contributi. All'articolo 5 la Pubblicità dei contributi assegnati.

All'articolo 6 la Rendicontazione e controlli a campione. Inoltre, l'Allegato A al D.M. reca la Assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 dell'interno, da emanare di ciascun anno, per l'assegnazione delle risorse a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Si tratta del termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per la fissazione del contributo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.

Si segnala che, a fronte del differimento di termini temporali proposto con la norma qui in esame, risulta già adottata la regolamentazione ministeriale attuativa, ivi inclusa l'individuazione dei Comuni individuati quali beneficiari, con D.M. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'interno.

c) è fissato al 15 settembre - anziché il 15 giugno attualmente previsto - stabilito per la eventuale revoca dei contributi, con decreto del dell'interno (si tratta del termine di cui all’articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo).

d) è infine prorogato il termine previsto per i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione, che sono tenuti a iniziare: tale termine, che la norma vigente pone entro il 15

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ottobre di ciascun anno (ai sensi dell’articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo) è invece fissato - con la disposizione di proroga in esame - al 15 gennaio dell'anno 2022.

Si ricorda che l’articolo 51 del D.L. 104/2020 ha autorizzato a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il programma è volto a stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo delle risorse previste. L'avvio del programma pluriennale fa riferimento alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; si rammenta che l’articolo 1, comma 107, della L. 145/2018 ha assegnato ai comuni, per il 2019, contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.

Il limite massimo di risorse prevede: 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto di revoca, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio di ciascun anno, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero (quinto periodo).

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I comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno (sesto periodo).

Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Si rammenta che il comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disciplinato l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno agli enti beneficiari con le seguenti modalità: per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio previsto al successivo comma 112; per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici. Il comma 111 ha previsto che, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno, sia disposta la revoca parziale o totale dei contributi previsti: nel caso di mancato rispetto del termine del 15 maggio 2019 per l’inizio dell'esecuzione dei lavori; o nel caso di parziale utilizzo del contributo medesimo. Con il medesimo decreto del Ministero dell’interno è prevista l’assegnazione delle somme revocate, a favore dei comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi revocati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019. Per un’analisi dettagliata delle disposizioni richiamate nella gestione di tali tipologie di contributi, si rinvia alla scheda di lettura dei commi 107-114 contenuta nel volume I del dossier relativo alla legge di bilancio 2019.