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Articolo 12, comma 9

Articolo 12, comma 9

(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio)

L’articolo 12, comma 9, fissa al 31 luglio 2021 il termine entro il quale le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese dell'aerospazio ai sensi della legge n. 808 del 1985, con cadenza nell'esercizio 2021, devono essere erogate alle aziende stesse per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, in favore delle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data del 19 maggio 2020, e comunque entro il 30 settembre 2021 (in luogo dell'attuale termine del 30 settembre 2020).

La legge 24 dicembre 1985, n. 808 costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa.

In particolare, l'articolo 3 della legge 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.

L'intervento di sostegno di cui alla legge n. 808/85 è di regola nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a) e articolo 4, comma settimo della stessa legge 808. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi bandi.

Le disposizioni citate prevedono in particolare che – a valere sulle risorse della legge - possano essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime (comma 3, lettera a)). Tali finanziamenti sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti

• Finanziamenti alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici

(INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE DELLAEROSPAZIO)

oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici (art. 4, comma nono, lettera c)).

L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, previsto dall’articolo 2 della legge n. 808/1985 per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di sostegno previsti dal citato articolo 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è costituito da rappresentanti del MISE, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione università e ricerca MIUR e del Ministero della Difesa e da tre esperti (professori universitari) nelle discipline riconducibili all'aerospazio.

In attuazione dell’articolo 3 della legge n. 808, è stato adottato dapprima il D.M. 173/2010 (Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo). Successivamente, è intervenuto il D.M. 3 luglio 2015 che ha ridefinito i criteri e le modalità degli interventi agevolativi finalizzati a promuovere e sostenere i progetti di ricerca e di sviluppo nel settore aerospaziale. Da ultimo è stato adottato il D.M. 20 febbraio 2019, che ha riformato il regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale (civile) già disposto dal D.M. del 2015.

Il D.M. n. 174/2010 ha disciplinato invece inizialmente i criteri e le modalità procedurali degli interventi di sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.

Recentemente, è stato adottato il nuovo D.M. 20 dicembre 2019.

Come evidenzia la Corte dei Conti, nella Relazione sullo “Sviluppo tecnologico ed interventi nel settore aeronautico” approvata con la Deliberazione 17 ottobre 2018, n. 20/2018/G, le restituzioni dei finanziamenti erogati per progetti in ambito di sicurezza nazionale, avvengono - ai sensi del D.M. n. 174/2010 - attraverso il meccanismo dei diritti di regia sulle vendite dei prodotti generati dai programmi finanziati (“royalties”). In sostanza, è adottata, in ambito di progetti riguardanti la sicurezza nazionale, una modalità di rimborso delle erogazioni calcolata su una percentuale degli incassi derivanti dalle vendite effettive dei prodotti che utilizzano le tecnologie sviluppate nell’ambito del progetto finanziato.

Il fatto che i rimborsi si basino sulle vendite effettive e non su dati previsionali, come per l’ambito civile, costituisce uno dei principali elementi distintivi fra le due tipologie di procedimento.

I relativi rimborsi, da parte delle imprese, è previsto si avviino dall’anno successivo all’ultima erogazione del finanziamento - come anche per i progetti in ambito “civile” – ed è stabilito che ammontino all’intero importo degli interventi fruiti commisurato all’ammontare dei costi ammissibili.

(INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE DELLAEROSPAZIO)

Per quanto riguarda la restituzione dei finanziamenti concessi alle imprese aeronautiche, il comma 9 novella il comma 2 dell'articolo 52 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

L’articolo 52 ha disposto la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia - con scadenza nel 2020 - relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell’aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n.

808/1985.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021 (comma 1).

Il comma 2 aveva inoltre previsto che le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese ai sensi della legge n. 808/1985, con cadenza nel 2020, o in esercizi precedenti, fossero erogate entro il 31 luglio 2020 alle imprese per le quali non risultassero inadempienze rispetto ai versamenti delle restituzioni e dei diritti di regia dovuti fino al 31 dicembre 2019.

Alle imprese che procedessero a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (il 19 maggio 2020), e, comunque, entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, le quote sarebbero state erogate entro tre mesi.

La relazione tecnica all'AC 2500 (disegno di legge di conversione del D.L. 34/2020) evidenziava che i versamenti in questione - da effettuare all’entrata del bilancio dello Stato - erano quantificabili in un valore stimato di circa 140 milioni; in base alle regole generali, tali versamenti sarebbero stati riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, ad incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n. 808/1985, per la parte eccedente i 15 milioni di euro. L’onere viene dunque quantificato in tale misura.

La relazione tecnica ricordava altresì che per i finanziamenti liquidati a seguito del controllo dei costi e delle attività ai sensi della legge 808/1985, l’erogazione, in coerenza con gli stanziamenti relativi, viene effettuata con rate pluriennali.

Con il comma 9 in commento, si prevede che possano essere concessi anche i finanziamenti relativi al 2021.

La novella prevede inoltre che:

(INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE DELLAEROSPAZIO)

a) alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019 i finanziamenti sono concessi entro il 31 luglio 2021;

b) alle imprese che invece abbiano dato o diano corso a tali adempimenti (in sostanza, regolarizzino le restituzioni) successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 34 del 2020 (quindi il successivamente al 19 maggio 2020) e comunque entro il 30 settembre 2021, i finanziamenti sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio e le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.