• Non ci sono risultati.

Stato dall’Istituto per il Credito Sportivo)

L'articolo 16, comma 2, proroga al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità.

Nel dettaglio, viene modificato l'articolo 14, commi le 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, posticipando al 30 giugno 2021 il pre-vigente termine del 31 dicembre 2020.

Si rammenta che l'articolo 14 del decreto-legge n. 23 del 2020 sopra menzionato prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il Credito Sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 14 dispone che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all’articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999.

A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Il comma 2, invece, prevede inoltre che il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n.

ARTICOLO 16, COMMA 2

1295 del 1957 (si veda il box seguente), può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che tale proroga dell'operatività dei Fondi dell'Istituto per il Credito Sportivo nell'ambito dei finanziamenti per operazioni di liquidità si rende necessaria per il perdurare degli effetti della crisi pandemica da COVID-19 nel settore dello Sport e per poter utilizzare le somme disponibili a seguito del rifinanziamento del comparto di garanzia per 30 milioni di euro operato dall'articolo 31, comma 4-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 e del comparto per contributi in conto interessi per 5 milioni operato dall'articolo 2 del decreto-legge n.

137 del 2020.

La relazione illustrativa specifica inoltre che la proroga dell'operatività fino al 30 giugno 2021 viene concessa in accordo con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-1912.

Nella relazione tecnica si precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché le risorse finanziarie interessate dalla proroga sono nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 23, pari a complessivi 35 milioni di euro per l'anno 2020, già oggetto di trasferimento all'Istituto per il Credito Sportivo mediante il bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e ancora disponibili.

L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. pandemica, si veda il relativo tema curato dal Servizio studi della Camera, nonché la Nota su atti dell'Unione europea n. 52 del Servizio studi del Senato.

ARTICOLO 16, COMMA 2

pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività.

Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.

Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:

a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;

b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

c) dalle riserve.

Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2019, risulta un patrimonio netto di circa 916 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 17,4 milioni di euro.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.

In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e

amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:

a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;

b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.

Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva

L’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto

medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.

ARTICOLO 16, COMMA 2

I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo speciale per i contributi presentava una disponibilità di 197,5 milioni di euro.

Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.

Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva

Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.

Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI.

Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.

Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.

I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.

Al termine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza di 59,6 milioni di euro.

Per una rassegna degli interventi più recenti in materia di impianti sportivi e promozione dello sport, si rinvia al dossier curato nell'ambito dei temi della Camera.

ARTICOLO 17

Articolo 17

(Termine per la conclusione della ricostruzione privata - terremoto de L'Aquila - Casa Italia)

L’articolo 17 stabilisce il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo. Viene inoltre stabilito che, in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi dall’Aquila, il termine per la presentazione della domanda di contributo è il 30 settembre 2022.

La norma in esame, che introduce il comma 2-bis all'articolo 67-ter del D.L. 83/2012, stabilisce che, al fine di concludere rapidamente gli interventi per la ricostruzione privata in determinati comuni colpiti dal sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009 (di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39), gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio.

L’art. 1, comma 3 del D.L. 39/2009 prevede che gli interventi per la ricostruzione, previsti dall’art. 3, comma 1 del medesimo D.L. 39/2009, si applichino ai comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, nonché ai beni localizzati al di fuori dei territori dei suddetti comuni, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata, come individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 200913.

13 Con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 sono stati individuati i seguenti comuni: per la provincia dell'Aquila, Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi); per la provincia di Teramo, Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; per la provincia di Pescara, Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri. Tale elenco può essere aggiornato con successivi decreti del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.

ARTICOLO 17

Gli interventi previsti dall’art. 3, comma 1 del D.L. 39/2009 riguardano la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, in particolare, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, l’acquisto di abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta e la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.

L’art. 67-ter del D.L. 83/2012 disciplina la gestione ordinaria della ricostruzione in Abruzzo. In particolare, il comma 2 dell’art. 67-ter ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.

La norma in esame prevede, inoltre, che, per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno, collegato agli eventi sismici avvenuti nel Centro-Italia nel 2016-2017 (cioè nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/16), e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio.

La disposizione in esame prevede altresì che il comune, avvalendosi degli strumenti previsti per gli interventi ricostruttivi dall'art. 67-quater, comma 2, lettera a) del D.L. 83/2012, possa sostituirsi al privato inadempiente.

L'articolo 67-quater, comma 2, lettera a) del D.L. 83/2012 prevede, in particolare, interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri.

Per ulteriori approfondimenti sugli interventi previsti per il sisma Abruzzo 2009 si rinvia al tema “terremoti” sul sito della Camera dei deputati.