autostradali)
Il comma 15 dell’articolo 13 modifica i termini procedurali e le modalità di calcolo per l’erogazione del contributo straordinario a favore dell’ANAS, previsto dall’art. 214 del D.L. 34/2020 a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.
Il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 ha introdotto un contributo straordinario, a favore dell’ANAS, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale canone sui pedaggi è stato istituito dall’art. 10, comma 3, della legge 537/1993. In base a tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è stata più volte modificata: dal comma 1020 della L. 296/2006, dall’art.
19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009 e dall’art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010.
Il citato comma 1020 ha fissato la misura del canone annuo al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 21% di tale canone (percentuale fissata dal comma 362 della L. 190/2014) è corrisposto direttamente all’Anas che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo.
Come ricordato nella relazione della Corte dei conti sulle concessionarie autostradali (delibera 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), il canone sui pedaggi è corrisposto “in unica soluzione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, si provvede a richiedere la certificazione degli introiti e copia della quietanza di versamento della quota dello Stato. Inoltre, viene richiesta ad Anas conferma dei pagamenti ricevuti”.
L’art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009 ha incrementato il canone in questione, incorporandovi un sovrapprezzo sui pedaggi (in precedenza previsto dal comma 1021 della L. 296/2006, abrogato dal comma 9-bis). Tale sovrapprezzo è calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a km per i veicoli leggeri e a 9 millesimi a km per i veicoli pesanti. Tali risorse, per espressa previsione del comma 9-bis, sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all’adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta, riducendo corrispondentemente i trasferimenti dello Stato all’Anas a titolo di corrispettivo del
• La disciplina recata dal testo previgente dell'art. 214 del D.L. 34/2020
ARTICOLO 13, COMMA 15
contratto di programma (parte servizi). Lo stesso comma prevede che i concessionari recuperino il suddetto importo mediante l’equivalente incremento della tariffa di competenza non soggetto a canone.
Il comma 4 dell’art. 15 del D.L. 78/2010 ha successivamente previsto un ulteriore aumento della misura del canone annuo corrisposto all’ANAS dai concessionari autostradali dei seguenti importi calcolati sulla percorrenza chilometrica: 1 millesimo di euro a km per i veicoli leggeri e 3 millesimi di euro a km per i veicoli pesanti a decorrere dal 1° luglio 2010; 2 millesimi di euro a km per i veicoli leggeri e a 6 millesimi di euro a km per quelli pesanti a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Il successivo comma 5, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009, ha precisato che i pagamenti dovuti all’ANAS a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.
Nel bilancio ANAS 2019 le entrate derivanti dal canone, in virtù del disposto del comma 1020 della L. 296/2006, sono pari a circa 32 milioni di euro, mentre le entrate derivanti dalle integrazioni al canone (disposte con D.L. 78/09 e D.L. 78/10) sono pari a 671 milioni.
Per la prevista compensazione, il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 ha autorizzato la spesa complessiva massima di 350 milioni di euro (25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034).
Il successivo comma 2 prevede che la compensazione di cui trattasi è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dal comma 1, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà essere emanato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2021.
Lo stesso comma precisa che l’emanazione dovrà avvenire previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021, di una rendicontazione fornita dall’ANAS sulla riduzione delle entrate in questione.
La lettera a) del comma in esame modifica il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 al fine di precisare tutte le disposizioni da cui origina il canone in questione.
Rispetto al testo previgente, che fa riferimento alle sole disposizioni più recenti (art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009; art. 15, comma 4, del D.L.
78/2010), il nuovo testo risultante dalla modifica operata dalla lettera in esame richiama anche l'art. 10, comma 3, della legge 537/1993 e il comma 1020 della legge 296/2006.
La relazione illustrativa sottolinea che, in assenza della modifica in esame, non verrebbe riconosciuto all’Anas l'indennizzo per i minori incassi riconducibili alle norme richiamate (il cui contenuto è stato già illustrato nel precedente box).
In pratica, non richiamando la norma istitutiva del canone (L. 537/1993) ed il comma 1020, il testo previgente andava a compensare solo i mancati introiti relativi ai “sovracanoni” disposti con i decreti-legge 78/2009 e 78/2010.
La lettera b) riscrive il comma 2 dell’art. 214 al fine di:
ARTICOLO 13, COMMA 15
prorogare i termini della procedura prevista per la determinazione della misura esatta del contributo di compensazione;
Il comma 2 dispone che la misura della compensazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, è determinata con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate. Tali termini sono rispettivamente prorogati al 30 aprile 2021 e al 15 marzo 2021.
precisare i criteri da seguire per il calcolo della riduzione delle entrate che dovrà essere compensata con il citato contributo.
A differenza del testo previgente, che si limitava a far riferimento alla riduzione delle entrate “per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020”, il nuovo testo prevede che la riduzione delle entrate sia riferita:
- in relazione al “canone base” (cioè a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 537/1993 e al comma 1020 della legge 296/2006), al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019;
- e, in relazione al “sovracanone” (cioè a quanto previsto dall'art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009, come integrato dall'art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010), agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
La relazione illustrativa sottolinea che la riscrittura in esame consente di adeguare il disposto dell’art. 214 al modello regolatorio applicabile ad ANAS, che prevede con riferimento alle norme dei decreti-legge 78/2009 e 78/2010 “un corrispettivo parte servizi su base annua definito nel Contratto di Programma tra lo Stato e la stessa società” e, con riferimento all'art. 10, comma 3, della legge 537/1993, come integrato dal comma 1020 della legge 296/2006, “un canone da corrispondere in funzione dei pedaggi di competenza delle società concessionarie. La distinzione è necessaria in quanto il corrispettivo parte servizi è già definito nel Contratto di Programma e risulta opportuno fare riferimento allo stesso, mentre, in relazione agli importi da riconoscere ad ANAS ai sensi dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, risulta opportuno mantenere il riferimento a quanto incassato da ANAS nel 2019, in quanto tali importi non sono definiti a monte nel Contratto di Programma”.