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Articolo 13, comma 3

Articolo 13, comma 3

(Proroga dei termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali)

Il comma 3 dell’articolo 13 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.

Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.

Il comma 2 dell’art. 1 di tale decreto dispone che le norme in esso contenute si applicano alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del citato decreto costituiscono norme di principio.

Il successivo comma 3, tuttavia, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel d.lgs. 35/2011 si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Lo stesso comma però ha previsto la possibilità di prorogare tale termine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma non oltre il 1° gennaio 2021.

In attuazione di tale disposizione sono stati emanati diversi decreti ministeriali di proroga, l’ultimo dei quali (D.M. 19 dicembre 2019, n. 586) ha prorogato il termine di decorrenza previsto dal citato comma 3, al 1° gennaio 2021.

Il successivo comma 4 prevede che entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'UE.

La lettera a) del comma in esame proroga di un anno, vale a dire dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine massimo fino al quale è possibile, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prorogare la data di decorrenza prevista dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. 35/2011 (poc’anzi illustrato) per l’applicazione della

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disciplina contenuta in tale decreto legislativo anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale (individuata dal d.lgs.

461/1999) non comprese nella rete stradale transeuropea.

La lettera b) proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine (previsto dal comma 4 dell’art. 1 del d.lgs.

35/2011, poc’anzi illustrato) entro il quale le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 35/2011, sono tenute a dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'UE.

Si fa notare che nel testo originario dell’art. 1 della direttiva 2008/96/CE veniva disposta l’applicazione della medesima direttiva solamente “alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico”.

Il nuovo testo dell’art. 1 citato (risultante dalla riscrittura operata dalla direttiva 2019/1936/UE, da recepire entro il 17 dicembre 202110) prevede, tra l’altro, che le norme recate dalla direttiva si applicano non solo alle strade che fanno parte della rete transeuropea, ma anche alle autostrade e alle altre strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico (paragrafo 2), nonché alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali non contemplati dal paragrafo 2 che non sono situati nelle aree extraurbane, che non servono le proprietà che li costeggiano e che sono completati mediante il finanziamento dell'UE, a eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, per esempio le piste ciclabili o delle strade non destinate al traffico generale, come le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali (paragrafo 3). Viene altresì previsto (al paragrafo 4) che gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le strade principali che presentano un basso rischio per la sicurezza, sulla base di motivi debitamente giustificati connessi ai volumi di traffico e alle statistiche sugli incidenti, nonché imposto agli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea, entro il 17 dicembre 2021, l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul suo territorio e l'elenco delle strade oggetto di esenzione.

La relazione illustrativa sottolinea che la proroga in esame si rende necessaria in virtù del fatto che “l’applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2012, recante ‘Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35’, alle strade di interesse nazionale e alle

10 La delega per il recepimento di tale direttiva è recata dal disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (Atto Camera n. 2757).

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infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non tiene conto dei recenti sviluppi normativi a livello europeo”.

Ciò premesso, al fine di prevenire un eventuale contenzioso con l’Unione europea, si valuti l’opportunità di coordinare i nuovi termini previsti dalla disposizione in esame con il diverso termine di recepimento (fissato al 17 dicembre 2021) della direttiva 2019/1936/UE.