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Articolo 13, comma 1

Articolo 13, comma 1

(Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)

L’articolo 13, comma 1, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l’applicabilità delle disposizioni recate dall’art. 207 del D.L.

34/2020 che, per fattispecie specificamente determinate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore.

Il comma 1 dell’articolo 13 modifica il comma 1 dell’art. 207 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essersi avviate le procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le quali, ai sensi della richiamata disposizione, l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

Come si evince anche dalla relazione illustrativa, in forza del rinvio operato al comma 1 dell’art. 207 dal comma 2 della stessa disposizione oggetto della proroga disposta dalla norma in esame non è solo la previsione di cui al citato comma 1 bensì anche la previsione di cui al citato comma 2 in base alla quale l’anticipazione può essere elevata fino al 30 per cento anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l’art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto che l’importo dell’anticipazione del prezzo prevista a favore dell’appaltatore dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 può essere incrementato fino al 30 per cento (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20 per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, e che l’anticipazione si applica alle seguenti procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016:

- le procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020;

- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, alla medesima data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, siano già

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stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;

- e, in ogni caso, le procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n.

50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.

34/2020 e fino alla data del 30 giugno 2021 (termine ora oggetto della proroga disposta dalla norma in esame).

Il comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. A seguito della novella disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (cd.

decreto Cura Italia) all’art. 35, comma 18l del Codice dei contratti pubblici, l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.

Il comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 ha previsto, inoltre, che, fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista, ovvero agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

Per il commento all’art. 207 del D.L. 34/2020 si rinvia alla scheda di lettura del relativo dossier.

Per chiarimenti in ordine all’interpretazione del citato art. 207, si rinvia alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 112 dell’11 agosto 2020,

nella quale si precisa che ai sensi del comma 2 l’ambito di applicazione della misura temporanea di cui al comma 1 deve intendersi esteso più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, e che la disposizione temporanea di cui all’art. 207 è applicabile anche agli appalti cd. sotto soglia e a quelli indetti nei cd. settori speciali.

In materia si ricorda che l’ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050, ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all’art. 35, comma 18, rubricato

"Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia" e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.

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La relazione tecnica segnala, infine, che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stessa si limita ad estendere unicamente il periodo di riferimento entro cui è consentito alle stazioni appaltanti di riconoscere nella misura del 30 per cento l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando che l'ammontare delle risorse corrisposte a tale titolo resta comunque contenuto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento e a disposizione della stazione appaltante”.