Articolo 15, comma 6
(Obbligo etichettatura imballaggi)
Il comma 6 dell'articolo 15 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021.
In base al comma 6, è sospesa - fino al 31 dicembre 2021- l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il codice dell'ambiente.
Tale disposizione prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
La sospensione applicativa disposta con la norma qui in esame non incide quindi, invece, sul secondo periodo della disposizione del codice ambiente, che reca l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
Si tratta, con riferimento all'articolo 219 del codice ambiente, di una disposizione (già modificata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n.
128) recentemente riscritta dall'art. 3, comma 3, lett. c), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, nell'ambito del recepimento del c.d. pacchetto sull'economia circolare. Il recente D.Lgs. n. 116/2020 ha infatti recato l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, recando al suo articolo 3 modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, con specifico riferimento alla gestione degli imballaggi.
In sede di recepimento della direttiva europea nell'ambito del pacchetto economia circolare, è stato novellato l'articolo 219 del codice ambientale, modificandone il comma 5, al fine di stabilire che l'etichettatura di tutti gli imballaggi deve essere effettuata non più in base alle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale (come prevedeva il testo vigente prima del D.
Lgs. 116/2020) bensì secondo le norme tecniche UNI applicabili. Per
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un'ampia disamina dei contenuti della normativa di recepimento della normativa europea in materia di imballaggi, si veda il dossier relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva europea (Atto del Governo 169).
Si fa presente che, con riferimento alla disposizione in parola, qui oggetto di sospensione applicativa, alcune associazioni di categoria avevano rilevato dubbi interpretativi, soprattutto in ordine ai contenuti da riportare in etichetta.
Al riguardo, CONAI aveva promosso una consultazione pubblica di linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, fino al 30 novembre 2020;
si evidenziava al riguardo il profilo critico della definizione delle informazioni da riportare sugli imballaggi, rilevando il Conai come la individuazione delle norme UNI applicabili, a cui la norma rimanda, fosse urgente e necessario.
La relazione illustrativa alla norma qui in esame afferma come la disposizione sull'obbligo di etichettatura, qui oggetto di proroga, è entrata in.
vigore 'senza un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli operatori interessati', rilevando problemi applicativi e anche in relazione all'ingenerare la 'necessità di smaltire ingenti quantità di residui di magazzino in un lasso di tempo oggettivamente non sostenibile'. La relazione stessa ricorda come, nella versione del citato articolo 219, comma 5, previgente al d.lgs. n. 116 del 2020, fosse infatti prevista l'adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'ambiente (mai emanato), mentre nella attuale formulazione si detta una disciplina immediatamente applicabile, senza necessità di provvedimenti attuativi e senza un regime transitorio, per cui, attese le difficoltà tecniche manifestate dagli operatori (quali, ad esempio, l'adeguamento dei sistemi di stampaggio delle nuove etichette, la mancanza di indicazioni tecniche precise) nel conformarsi alla nuova disciplina si renderebbe necessario dettare un regime transitorio di sospensione dell'efficacia della disposizione fino al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che le norme UNI sono stabilite dall'Ente Nazionale italiano di Unificazione che rappresenta il nostro paese a livello di normazione europea (CEN, comitato europea di standardizzazione) e a livello mondiale (ISO, organizzazione internazionale di standardizzazione).
Si ricorda infine che, in base alla norma dell'articolo 219, comma 5, secondo periodo (periodo non oggetto invece della sospensione applicativa qui in esame, come sopra evidenziato), i produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
Si segnala che il profilo della etichettatura è disciplinato a livello europeo, in connessione agli obiettivi - nell'ottica dell'economia circolare - di raccolta, riutilizzo, nonché recupero e riciclaggio degli imballaggi, oltreché di informazione al consumatore.
Si ricorda in particolare che la c.d. Direttiva “imballaggi” direttiva 94/62/CE, stabilisce all’art. 8 (marcatura e sistema di identificazione) che, per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero – incluso il riciclaggio –
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l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del/i materiale/i utilizzato/i; si prevede poi l'obbligo di marcatura apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta, la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura (par. 4, art. 8 Dir.).
La decisione 97/129– che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla Direttiva 94/62/CE – istituisce poi la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione.
Si ricorda che la Direttiva (UE) 2018/852 modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, introducendo, tra l'altro alcuni obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi: entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato; entro il 31 dicembre 2030 il 70% di tutti i rifiuti da imballaggio (con percentuali specifiche per i singoli materiali), consentendo la direttiva agli Stati membri di posticipare il raggiungimento di questi obiettivi fino a un massimo di 5 anni (poste alcune condizioni tra cui: assicurare almeno alcune percentuali minime di riciclaggio;
che vengano esplicitate e sia avvisata la Commissione europea in ordine alla necessità di tale posticipo al massimo 24 mesi prima del termine prefissato).
Si valuti la disposizione, con riferimento alla prevista sospensione dell'obbligo di etichettatura, in relazione al quadro europeo in materia di etichettatura degli imballaggi.
Si fa presente che l'articolo 261 del codice, in materia di sanzioni, con specifico riferimento agli imballaggi, prevede al comma 3 che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
Al riguardo, si segnala che l’obbligo di etichettatura degli imballaggi è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in relazione all’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori obbligati. Con riferimento al periodo intercorso dalla entrata in vigore e sino alla sospensione della applicazione prevista dalla norma in esame, la norma non appare quindi chiarire il profilo degli eventuali effetti già prodotti, con particolare riguardo ad eventuali profili sanzionatori.
Si valuti di chiarire, sul piano temporale, gli effetti della disposizione, con particolare riguardo ad eventuali profili sanzionatori e ad eventuali effetti già prodotti.