La nostra società, come notato anche dal sociologo Zygmunt Bauman 120, ha posto quale suo valore fondante la libertà del singolo di impostare la propria vita modificando idee, direzioni e progetti in ogni momento. Ciò ha incrementato la crescente tendenza a riffuggire dai legami e dai vincoli troppo avvolgenti (come dimostrato anche dai dati statistici che indicano un progressivo calo del numero dei matrimoni a favore di un esponenziale aumento delle convivenze).
La riforma sul “divorzio breve” sembra cogliere lo Zeitgeist, come emerge sia dalla rapidità iniziale rilevata nella sua approvazione alla Camera, sia dall'ampia convergenza di consensi che ha ricevuto: è infatti opportuno tenere di conto che nell'arco di un anno, tempo che si è reso necessario per comporre alcuni dei nodi più problematici della novella, pochissime sono state le voci che si sono elevate contro la riforma.
Se queste sono le premesse che introducono alla società in cui viviamo sorge spontaneo porsi un interrogativo: perchè mantenere uno spazio di riflessione, se pur “minimo”, prima di procedere al divorzio?
Non sarebbe più opportuno da parte del legislatore conformarsi alle 120 Per approfondimento, Zygmunt Bauman, Amore liquido.Sulla fragilità dei
nuove esigenze della società e allineare la legislazione del nostro Paese a quella degli altri, territorialmente e culturalmente, contigui?
L'introduzione della legge n. 55/2015 rende ancora più evidente l'anomalia del sistema italiano che richiede, a differenza di quanto accade nelle altre esperienze europee, un duplice procedimento- di separazione prima e di divorzio poi- per giungere allo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale.
Se volgiamo lo sguardo oltre ai nostri confini vediamo come ad esempio anche Paesi come la Spagna o la Francia, riconoscano sia l'istituto della separazione, sia quello del divorzio, se pur rendedoli alternativi tra di loro: in questo modo i coniugi possono scegliere se avvalersi del primo (nel caso in cui, ad esempio, per motivi di ordine religioso, la coppia non intenda ottenere uno scioglimento definitivo del vincolo) o del secondo (quando l'obiettivo è invece quello di ottenere lo scioglimento definitivo del matrimonio).
In quest'ultima ipotesi si parla di “divorzio immediato”, cioè di un istituto che, come già accennato nei paragrafi precedenti, nel nostro ordinamento è stato previsto in una prima stesura della legge e poi cassato.
Parlare di divorzio immediato non significa parlare di divorzio impulsivo o irresponsabile.
di tempo intercorrente tra la separazione e il divorzio), può essere infatti recuperato sia nella fase anteriore al procedimento- richiedendosi, ad esempio, che il matrimonio abbia avuto una durata minima per poterne chiedere lo scioglimento- oppure in un periodo predeterminato di durata della cessazione della convivenza detto “separazione di fatto”.
Il nostro odinamento in vero sembra più attento al dato formale (rappresentato da un precedente provvedimento di separazione legale), che all'effettivo contemperamento degli interessi che vengono in gioco in questo tipo di procedimento (come dimostra la totale assenza di un qualsivoglia riferimento all'interesse dei minori nella scansione delle tempistiche del divorzio dei genitori).
Ciò porta ad una duplicazione dei procedimenti e ad un aggravio di lavoro per gli uffici (che si trovano così ben lontani dalla logica riformatrice della semplificazione).
Così, in Italia, la separazione consensuale può essere chiesta dai coniugi anche all'indomani del giorno del matrimonio in modo tale da ottenere il divorzio a soli sei mesi di distanza da questo. Non solo: è infatti possibile evitare anche il passaggio giudiziale avvalendosi della negoziazione assistita da avvocati o dell'accordo convenuto davanti al Sindaco.
essere possibile chiedere direttamente il divorzio?
Maggiori criticità si rinvengono poi nella separazione giudiziale a causa della possibilità di incorrere in una sovrapposizione dei procedimenti in corso.
Il termine di un anno dall'udienza presidenziale, infatti, nella maggior parte dei casi finirà per consumarsi prima che la separazione sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato.
E' evidente in questo caso la mancanza di un cordinamento tra l'istituto della separazione e quello del divorzio: sembrerebbe ragionevole l'unificazione dei procedimenti, ed eventualmente, una conversione della separazione in divorzio, ove le parti lo richiedano121.
Tuttavia, la legge sul “divorzio breve” non si è occupata di questo profilo, lasciando rigorosamente distinti i due istituti sia nella struttura che nella disciplina (si noti infatti che uno è disciplinato nel nel codice civile e l'altro in una legge speciale) sulla base dell'assunto, ormai anacronistico, per cui la separazione costituisce una mera pausa di riflessione in vista di un'auspicabile riconciliazione, senza toccare lo status coniugale.
In vero, nella prassi, la separazione appare sempre di più come il momento iniziale di un procedimento destinato a culminare nella cessazione definitiva del vincolo coniugale.
121 Ferrando, Il divorzio breve: un'importante novità legislativa nel solco della tradizione, in Corriere giuridico, 8-9/2015.
Una riconsiderazione dei rapporti tra separazione e divorzio sembrerebbe necessaria anche alla luce del Reg. UE n.1259/2010122, prevedente che laddove sussistano elementi di internazionalità123 i coniugi possano scegliere congiuntamente- mediante un accordo scritto, da stipularsi in qualsiasi momento anteriormente all'investitura dell'autorità giudiziaria (art.5, 2 comma Reg.) e a determinate condizioni anche lite pendente (art.5, 3 comma Reg.)- la legge applicabile124alla loro separazione o al loro divorzio, potendo così optare per la scelta di una legge straniera in qualche modo loro ricollegabile, e facendo sì che anche in un procedimento di fronte al giudice italiano si possa scegliere l'applicazione di una legge che preveda il divorzio non preceduto da separazione legale.
Sarebbe quindi auspicabile introdurre anche nel diritto italiano, sebbene con le opportune cautele volte a salvaguardare l'interesse di eventuali figli e del coniuge “più debole” dal punto di vista economico e psicologico, l'istituto del divorzio “diretto” o “immediato”, per far fronte a quelle situazioni di rottura irrimediabile della vita comune125. 122 Sul Reg. UE del 20 dicembre 2010, n.1259, sulla determinazione della legge
applicabile ai procedimentidi separazione e divorzio con elementi extrastatali o transfrontalieri v. Clerici, Il nuovo regolamento dell'Unione europea sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio, 2011, pag.1053 ss.
123 Si pensi a coniugi che abbiano diversa cittadinanza o a coniugi entrambi cittadini italiani ma residenti all'estero.
124 Si noti bene: legge applicabile tra quelle di comune residenza abituale, di ultima residenza abituale ove uno di essi vi risieda ancora, di cittadinanza di uno dei coniugi, e la legge del foro.
125 In questo senso si segnala il ddl n. 1504 bis, presentato il 1 marzo 2016, che si è incamminato in Parlamento approdando, dopo i pareri delle commissioni affari istituzionali e bilancio, all'esame della commissione giustizia del Senato. Il testo
3. Una questione problematica: la mancaza di coordinamento