1. La legge n 55/2015: una novità legislativa nel solco della tradizione.
1.1 L'elaborazione definitiva del testo di legge del “divorzio breve”.
Rispetto al testo originario trasmesso al Senato, il testo di legge definitivamente approvato presenta alcune diversità, infatti:
• vengono eliminati i riferimenti alla notificazione/deposito quale dies a quo per il computo del termine intercorrente tra separazione e divorzio, mantenedo quindi il riferimento temporale dell'udienza presidenziale;
• si ha l'esclusione della disposizione, decisamente problematica, che prevedeva- in caso di contemporanea pendenza dei giudizi di separazione o divorzio- l'assegnazione di entrambe le cause al solito giudice;
• si esclude la possibilità, discussa a lungo in Senato, di dar spazio nella disposizione al c.d. “divorzio diretto”, cioè alla possibilità, cara all'area politica di sinistra, di giungere in caso di ricorso congiunto dei coniugi e di assenza di figli minori, al divorzio senza prima passare dal procedimento di separazione legale.
Il testo, così modificato, è approvato in data 18 Marzo 2015, con il consenso di oltre il 90% dei votanti e ottiene la definitiva approvazione della Camera dei deputati nel 22 Aprile del 2015.
Andando a vedere nello specifico quelli che sono i contenuti della norma è anzi tutto necessario sottolineare come gli obiettivi che con la stessa si intendono perseguire sono essenzialmente tre: ridurre la conflittualità tra i coniugi, diminuire le cause di separazione e divorzio e ridurre i costi del divorzio.
Il testo, denominato “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, consta di tre articoli:
• il primo prevede che le parole dell'art.3, comma 2, n.2, lett.b della l. n. 898/1970 ovvero, “Tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”, siano sostituite dalle parole “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”;
• Il secondo prevede che all'art.191 c.c., a seguito del primo comma, vengano inserite le seguenti parole: “nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente autorizzi i coniugi a vivere
separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinnanzi al presidente, purchè omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”;
• Il terzo articolo conclude affermando che le disposizioni di cui sopra “si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto è ancora pendente alla medesima data”.
E' evidente come lo scopo della norma sia quello di dare una forte accelerazione alle tempistiche previste per chiedere il divorzio, se pur senza modificare l'architettura della l. n. 898/1970 che prevede ai fini dell'ottenimento del divorzio la necessità di un provvedimento di separazione legale.
Con l'entrata in vigore della legge sul divorzio breve, i termini che devono intercorrere tra la separazione e il divorzio vengono portati da tre anni a dodici mesi in caso di separazione giudiziale, e a sei mesi, in caso di separazione consensuale.
L'art.1 della legge in esame prevede inoltre la possibilità di ridurre il termine da un anno a sei mesi nel caso in cui i coniugi, dopo aver
intrapreso in un primo momento la via giudiziale, si accordino per una separazione consensuale117.
Inoltre, sempre in un ottica di concentrazione temporale del procedimento, mentre nel primo testo di legge approvato alla Camera dei deputati si prevedeva che tale termine dovesse essere calcolato a far data dalla notifica del ricorso per separazione o dal deposito del ricorso congiunto in caso di separazione consensuale, nel testo definitivo si è previsto che il termine debba decorrere dall'avvenuta comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale.
Ciò ha sollevato non poche perplessità in dottrina: si è infatti notato che i tempi per la fissazione dell'udienza davanti al presidente del tribunale sono variabili a seconda del luogo dove la richiesta è stata avanzata e questo porta come conseguenza ad un'applicazione non omogenea della l. n.55/2015, in quanto il termine effettivo per chiedere il divorzio cambia notevolmente da zona a zona.
Sarebbe pertanto sembrata più opportuna la conferma della dicitura avanzata nella prima stesura della legge: far decorrere il termine dalla presentazione del ricorso, (e quindi da un atto processuale direttamente riconducibile alla parte e coincidente con il momento determinativo della litispendenza), avrebbe portato infatti ad un'applicazione omogenea della norma, con beneficio primario delle parti in causa che 117 Tizi, La nuova normativa sul divorzio breve: analisi della disciplina e aspetti
sarebbero in tal modo state sottratte da un potenziale effetto distorsivo dovuto ad una più o meno efficiente amministrazione della giustizia. Non possiamo poi esimerci dal notare come il legislatore nella stesura della norma abbia mancato di precisione, essendo ormai presenti nel nostro ordinamento delle ipotesi in cui i coniugi possono addivenire alla separazione senza comparire davanti al presidente del tribunale (è questo il caso della negoziazione assistita piuttosto che dell'accordo tra i coniugi davanti al Sindaco o all'ufficiale di stato civile all'uopo delegato118).
Nel silenzio della legge, non potendosi applicare il disposto della l. 55/2015 ai casi degli artt. 6 e 12 della l. 162/2014, ma posta l'assoluta equiparazione tra l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita e i “provvedimenti giudiziali”, è da ritenersi, sulla base di un'interpretazione logica, che in caso di negoziazione assistita, il termine di sei mesi inizi a decorrere dal raggiungimento dell'accordo tra le parti, così come certificato dai rispettivi difensori (naturalmente a condizione che lo stesso sia in seguito anche “ratificato”dal Pm),e nel caso di accordi conclusi davanti al Sindaco, dalla sottoscrizione dell'accordo davanti all'ufficiale di stato civile119.
118 Vedi capitolo II, artt. 6 e 12 della l. 162/2014
119Danovi, Mezzi stragiudiziali di separazione e divorzio, in Codice della famiglia a cura di Sesta, III ed., Milano, 2015, pag. 2534 ss.
2. Un'anomalia del sistema italiano: il divieto di procedere al