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Tributi a carico dell' inquilino se è previsto nel contratto

Nel documento AssoSoftwareDayPress lunedì, 10 giugno 2019 (pagine 113-118)

Luigi Lovecchio

Il convivente assegnatario della casa di abitazione, in sede di scioglimento della coppia di fatto, è l' unico soggetto passivo Imu (così come avviene per il coniuge separato o divorziato). Gli immobili degli enti non commerciali sono esenti solo se l' attività che lì viene svolta è "non commerciale", cioè gratuita o con corrispettivi simbolici, senza che rilevi al riguardo il convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale. È legittima, inoltre, la clausola contrattuale con cui il proprietario dell' immobile trasla sul conduttore l' imposta comunale patrimoniale. Sono alcune delle più interessanti (e recenti) affermazioni della Corte di cassazione in materia di Ici-Imu.

La casa all' ex convivente La prima decisione riguarda l' equiparazione del convivente al coniuge, per la soggettività passiva Imu. Secondo l' articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012, ai soli fini dell' applicazione dell' Imu, l' assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta in sede di separazione o divorzio, «si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».

Nel caso affrontato dalla Corte (sentenza 11416/2019), vi era stata la

separazione di una coppia di fatto, con assegnazione dell' abitazione a uno degli ex conviventi, insieme ai figli minori.

La Cassazione ha preso le mosse da una rassegna di disposizioni civilistiche che, in termini di tutela del diritto a occupare la casa "familiare", pongono sullo stesso piano i figli minori nati fuori dal matrimonio e quelli nati nel matrimonio.

Per effetto di tale equiparazione, il convivente a cui sono affidati i figli minori ha diritto di ottenere dal giudice l' assegnazione della dimora di residenza. Da ciò, il giudice di legittimità ha concluso che anche al convivente assegnatario debba essere attribuita la soggettività passiva Imu, con esonero dunque del proprietario dell' unità.

Peraltro, prosegue la Corte, la norma del 2012 potrebbe essere interpretata in via estensiva, non trattandosi di una previsione di carattere speciale. Quest' ultima considerazione non appare tuttavia condivisibile. Perché è invece evidente come la norma in esame abbia voluto dettare una deroga alla regola generale, secondo cui la soggettività passiva Imu compete solo ai titolari di diritti reali di godimento. Va infatti ricordato che, per orientamento consolidato, l' assegnatario vanta un mero diritto personale di godimento sulla casa familiare (Cassazione, sentenza 17843/2016).

Già questo sarebbe sufficiente per rinvenire il connotato della specialità nella disposizione. A ciò si aggiunga che, per effetto dell' articolo 13 del Dl 201/11, la casa coniugale assegnata al coniuge è oggi del tutto esente da imposta; ed è noto che le fattispecie di esenzione sono, per definizione, speciali. Dunque, non è chiaro se si è in presenza di un orientamento che possa ritenersi consolidato.

Gli enti non commerciali Per quanto riguarda invece gli enti non commerciali, la Cassazione (sentenza 10124/2019)

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Si osserva, infine, che non potrebbero comunque essere utilizzati i criteri stabiliti nel Dm 200/2012, in materia di Imu, perché emanati al di fuori della delega di legge. Quest' ultima affermazione non è esatta: la norma di delega è contenuta nell' articolo 91-bis del Dl 1/2012, che, dopo l' integrazione apportata dal Dl 174/2012, demanda alle Finanze anche i requisiti per qualificare come commerciali le attività degli enti non profit, nei diversi settori. La vera criticità è la contrarietà dei criteri ministeriali rispetto ai parametri indicati dalla Commissione Ue, correttamente richiamati dalla Suprema corte.

Il rimborso Imu dell' inquilino La Cassazione a Sezioni unite (sentenza 6882/2019) ha poi legittimato la clausola contrattuale con cui il proprietario addebita all' inquilino le tasse sugli immobili, inclusa l' IciImu. Ciò che è dirimente -afferma la Corte - è che la soggettività passiva non può essere oggetto di patti tra privati. Ne deriva che l' unico contribuente resta il proprietario (che ha quindi l' obbligo di versare il tributo).

Ma nulla vieta che le parti si accordino per una sorta di manleva da parte del conduttore in favore del locatore.

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LE SCADENZE

31 marzo 2019 Adozione delle delibere comunali sulle aliquote Imu e Tasi per l' anno 2019 17 giugno 2019 (il 16 è domenica) Prima rata Imu e Tasi 2019, da calcolare con le aliquote dello scorso anno; oppure versamento dell' imposta totale in un' unica soluzione 1° luglio 2019 (il 30 giugno è domenica) Presentazione della dichiarazione Imu e Tasi ( u n emendamento al decreto crescita in discussione al Parlamento prevede il differimento al 31 dicembre, ma la modifica deve ancora essere approvata) 14 ottobre 2019 Invio delle delibere comunali al Dipartimento delle Finanze 28 ottobre 2019 Pubblicazione delle delibere sul sito del Dipartimento delle Finanze 16 dicembre 2019 Saldo Imu e Tasi 2019, da calcolare con le aliquote 2019 (dall' importo complessivo va sottratto quanto versato in acconto)

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IL GLOSSARIO

Imu L' imposta municipale propria (Imu) si applica al possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli. È dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Tasi Il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (tranne l' abitazione principale diversa in categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.

È dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l' immobile sia occupato da un soggetto diverso, anche dall' occupante (nella misura, stabilita dal Comune, compresa tra il 10% e il 30%).

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I QUESITI

Alla morte di mia suocera, l' 11 febbraio 2019, mia moglie ha ereditato un immobile.

Come da visura catastale, la successione risulta registrata in data 1°

aprile 2019. Ritengo che, ai fini del pagamento di Imu e Tasi, il possesso dell' immobile sia comunque da considerare a partire dal mese di febbraio compreso. È corretto?

Il possesso si è trasferito dal giorno della morte, indipendentemente dalla data di aggiornamento catastale dell' intestazione.

Quindi, nel caso in esame, si è soggetti passivi Imu-Tasi a decorrere da febbraio, visto che in tale mese il possesso si è protratto per oltre 15 giorni.

A luglio 2018 ho acquistato un' abitazione, nello stesso Comune in cui risiedo, fruendo per la prima volta delle agevolazioni "prima casa", e donando contestualmente a un mio genitore l' immobile dove risiedo e del quale risultavo già proprietario. Considerate

prossime le nozze, devo effettuare il cambio di residenza nel nuovo immobile. Su quest' ultima abitazione devo pagare l' Imu come seconda casa, dal momento dell' acquisto fino alla variazione di residenza?

Mi spetta pagare anche la Tari, e da quale periodo? Il termine di 18 mesi, che la normativa mi concede per la variazione della residenza, a cosa si riferisce?

Occorre tenere distinte le agevolazioni che il fisco erariale concede per l' acquisto di una prima casa, da quelle previste dalla disciplina dei tributi comunali. Per quanto riguarda l' Imu, per poter considerare un fabbricato come abitazione principale, il soggetto passivo vi deve stabilire residenza anagrafica e dimora abituale. Pertanto, dal mese di luglio 2018 e fino alla data in cui il lettore vi stabilirà la propria dimora e residenza, l' immobile sarà assoggettato come seconda casa, con l' uso dell' aliquota ordinaria.

La Tari è dovuta invece in caso di possesso e detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti.

Normalmente i regolamenti comunali presumono che l' abitazione sia suscettibile di produrre rifiuti se vi sono gli allacci ai servizi in rete e/o del mobilio. Se l' abitazione è priva di allacci e di mobilio, non sarà quindi assoggettabile alla Tari.

(Pasquale Mirto)

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Verso il 17 giugno. Tra una settimana il termine per versare la prima rata del 2019, che può essere diversa dal saldo del 2018

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