Non tutti i contribuenti che effettuano le operazioni dell' art.
22 della legge Iva saranno tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Come confermato dall' agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.
149/2019, l' obbligo non sussiste nel caso in cui il soggetto passivo scelga di certificare i corrispettivi mediante l' emissione della fattura, provvedendo conseguentemente a rilasciare fattura p e r t u t t e l e operazioni effettuate. Ovviamente si tratterà della fattura elettronica tramite Sdi, salvi i casi di esonero. A tale ultimo riguardo, sembra di poter dire che anche i contribuenti in regime forfetario (o in regime di vantaggio), esonerati dalla fatturazione elettronica, che come si è detto nella pagina precedente sono attratti nell' obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, possano evitare tale obbligo emettendo fattura (cartacea) per ciascuna operazione.
Ciò detto, in linea generale, l' ultimo periodo del comma 1 dell' art. 2, dlgs n. 127/2015 attribuisce al ministro dell' economia la facoltà di prevedere con proprio decreto specifici esoneri dall' adempimento in esame, in
ragione della tipologia di attività esercitata. In attuazione di questa disposizione è stato emanato il dm 10 maggio 2019, che prevede alcuni esoneri, che però hanno carattere temporaneo.
L' articolo 1 del dm, infatti, dispone che, «in fase di prima applicazione», l' obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica: 1. alle operazioni escluse dall' obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi - dell' art. 2 del dpr n.
696/1996; queste alcune tra le più significative di dette operazioni: cessioni di tabacchi; cessioni di pubblicazioni editoriali; somministrazioni in mense aziendali, scolastiche e popolari; servizi di taxi; somministrazioni in forma itinerante in stadi, stazioni; operazioni effettuate dagli enti non lucrativi in regime legge n. 398/91; cessioni di carburanti a consumatori finali; cessioni per corrispondenza; operazioni esenti di cui ai punti da 1 a 5, nonché ai punti 7, 8, 9, 16 e 22 dell' art. 10 del dpr n. 633/72 (operazioni creditizie, assicurative, locazioni immobiliari, ecc.
) - del dm 13 febbraio 2015, cioè servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, nonché servizi di gestione e rendicontazione del pagamento di corrispettivi, resi da concessionari pubblici - del dm 27 ottobre 2015, cioè servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, resi a destinatari che non agiscono in veste di soggetti passivi dell' Iva (transazioni «b2c») 2. alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, soggette alla speciale disciplina del biglietto di trasporto con funzione di certificazione fiscale 3. fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2 nonché alle operazioni di cui all' art.
22 del dpr n.
633/72 (cessioni e prestazioni non soggette a fatturazione obbligatoria), effettuate in via marginale rispetto a quelle di
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633/72).
Tutte le operazioni sopra elencate dovranno continuare ad essere annotate nel registro dei corrispettivi previsto dall' art. 24 del dpr n. 633/72. Per le operazioni di cui ai punti 3 e 4, inoltre, resta fermo l' obbligo di rilasciare scontrini e ricevute fiscali, con l' osservanza della relativa disciplina.
È comunque consentito ai soggetti che effettuano le suddette operazioni di effettuare volontariamente la trasmissione telematica dei corrispettivi, per esempio al fine di evitare l' obbligo di annotazione nell' apposito registro.
L' articolo 2 del decreto, poi, nel confermare le speciali disposizioni previste per le cessioni di benzina o gasolio per autotrazione e per le operazioni tramite «vending machine», dispone che, fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti sono esonerati, salvo diversa scelta, dall' invio telematico dei corrispettivi relativi alle altre operazioni (diverse cioè dalle cessioni di benzina e di gasolio) se i relativi ricavi/compensi non superano l' 1% del volume d' affari 2018, fermo il rilascio di scontrini o ricevute fiscali.
L' articolo 3, infine, demanda a successivi decreti di stabilire le date dalle quali gli esoneri di cui all' articolo 1 verranno meno; dovrebbe però restare fermo il termine del 31 dicembre 2019 per le operazioni di cui al punto 3.
In sostanza, secondo la sintesi della normativa vigente tracciata dall' agenzia delle entrate nella citata risposta n.
159/2019, le operazioni di cui all' art.
22 del dpr n.
633/72 devono essere certificate: a) nei confronti dei soggetti passivi d' imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, per mezzo di una fattura (elettronica tramite Sdi, salvi i casi di esonero); l' affermazione merita una puntualizzazione, laddove pare sostenere che vi sia in ogni caso obbligo di fattura nelle operazioni «b2b», essendo invece l' obbligo di richiedere fattura previsto solo per gli imprenditori che acquistano beni rientranti nell' oggetto dell' attività propria dell' impresa b) mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale sino al 31 dicembre 2019 (o al 30 giugno 2019 per i soggetti con volume d' affari 2018 superiore a 400.000 euro), ovvero anche successivamente qualora si ricada nelle suddette ipotesi di esonero dalla trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al decreto 10 maggio 2019; naturalmente l' obbligo di rilasciare scontrini o ricevute fiscali non riguarda i soggetti che ne sono dispensati ai sensi del dpr n. 696/96 o di altre disposizioni c) tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, anche in questo caso salvo esonero; tale forma di certificazione, per il 2019, è obbligatoria, a decorrere dal 1° luglio prossimo, soltanto per i soggetti con un volume d' affari superiore a 400.000 euro.
Per completare il quadro, infine, si deve ricordare che, secondo quanto stabilito al comma 6-ter dell' art. 2 del dlgs n.
127/2015, le operazioni di cui all' art.
22 del dpr n.
633/72 effettuate nelle zone che saranno individuate con decreto del mineconomia d' intesa con il mise, potranno essere documentate, in deroga all' obbligo dell' invio telematico dei corrispettivi, mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, con l' osservanza delle relative discipline.
Anche a regime, pertanto, scontrini e ricevute fiscali non usciranno completamente di scena, ma resteranno «in servizio» quale strumento residuale di certificazione dei corrispettivi.
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[1230][391303] Il credito «carbon tax»non è imponibile ai fini IrapUna società, che svolge ...
[1230][391303] Il credito «carbon tax»non è imponibile ai fini IrapUna società, che svolge l' attività di scavi e movimento terra, possiede automezzi sia conto terzi che conto proprio. Per questi fruisce del credito carbon tax, che non è soggetto a Ires: è irrilevante pure per l' Irap? L' irrilevanza Irap vale solo per gli autotrasportatori o anche per qualsiasi attività svolta (ma con riferimento agli automezzi conto terzi e conto proprio utilizzati)?
L.T.ROMA L' articolo 1 del Dl 265/2000 ha disposto il riconoscimento di un credito d' imposta, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione, a favore di:a) esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;b) enti pubblici ed imprese pubbliche locali per il trasporto di persone;c) imprese esercenti autoservizi;d) titolari di licenza comunale per l' esercizio del servizio di taxi; e) enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto persone.
Tale agevolazione è stata successivamente riproposta ad opera della legge 388/2000, del Dl 246/2001, nonché del Dl 452/2001.
Il credito d' imposta concesso in relazione al consumo di gasolio non concorre, per disposizione di legge, alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, né ai fini Irpef. Dunque, va operata una variazione in diminuzione della sopravvenienza rilevata. Circa la non imponibilità Irap, invece, sussistono alcune perplessità, in quanto l' articolo 8 del Dl 356/2001 ha chiarito che il credito d' imposta in esame «non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all' articolo 63 del Tuir».
Coerentemente con tale impostazione, la circolare 55/E/2002, ha osservato come l' articolo 8 non ha previsto che il credito d' imposta non concorra alla determinazione della base imponibile Irap.
L' amministrazione finanziaria ha sottolineato, al riguardo, che il legislatore, allorché intenda dettare norme valide sia ai fini delle imposte sui redditi che dell' Irap, si riferisce esplicitamente ad entrambe le imposte.
Tuttavia, l' articolo 6, comma 2 del Dlgs 26/2007 ha disposto che gli effetti del riconoscimento del credito d' imposta, disciplinati dal Dpr 277/2000, rilevano anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.
In virtù di tale norma, si ritiene che il credito non sia imponibile neppure ai fini Irap e ciò anche se le Entrate non si sono mai pronunciate ufficialmente su tale modifica e rispetto a quanto in precedenza sostenuto con la circolare 55/2002.
Infine, quanto all' ambito soggettivo, si ritiene che la non imponibilità Irap vada riconosciuta ai soggetti di cui all' articolo 5, commi 1 e 2 del Dl 452/2001, così come richiamati dall' articolo 6, comma 2, Dlgs 26/2007.
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