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Applicabilità del Dynamic Pricing: la normativa

3. Analisi del settore sportivo in Italia

3.2. I presupposti per implementare il Dynamic Pricing nel mercato sportivo italiano

3.2.2. Applicabilità del Dynamic Pricing: la normativa

I titoli di accesso ad eventi di pubblico spettacolo e manifestazioni di intrattenimento sono disciplinati dall’art. 3 del decreto ministeriale del 13 luglio 2000, che elenca una serie di informazioni da riportare obbligatoriamente sul biglietto, fatta salva l’ipotesi in cui la natura e le caratteristiche dell’evento non ne consentano l’indicazione. Tra le informazioni obbligatorie che occorre menzionare ci sono: “numero ed ordine di posto” (art. 3, comma 1, lett. d) e “corrispettivo per l’attività di spettacolo o di intrattenimento” (art. 3, comma 1, lett. f). In base all’art. 6 del medesimo decreto, i titoli di accesso devono essere emessi, direttamente dall’organizzatore o da un terzo per suo conto, al momento del pagamento del corrispettivo, fatte salve alcune ipotesi in cui è ammessa l’emissione

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prima del pagamento (per esempio, quando i biglietti devono essere consegnati ad un terzo per la successiva distribuzione). Inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 23 luglio 2001, i titoli si considerano validamente emessi anche se la stampa non avviene contestualmente al pagamento, a condizione che l’operazione venga registrata nel cosiddetto “log delle transazioni” (art. 6 e Allegato A del decreto direttoriale). Al fine di certificare i corrispettivi incassati dal soggetto emittente ed in vista della successiva liquidazione delle imposte connesse con le attività di spettacolo e di intrattenimento, la normativa fiscale prevede che i titoli di accesso siano emessi attraverso appositi apparecchi, i misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate (cfr. art. 74 quater del D.P.R. 633/1972 e art. 6 del D.P.R. 640/1972). Più in particolare, tali apparecchi sono predisposti in modo tale da: a) registrare, nella memoria del sistema o su supporto immodificabile, il log delle transazioni, da intendersi quest’ultimo come la registrazione di ciascun titolo di accesso, emesso o annullato; b) emettere un documento riepilogativo degli incassi giornalieri e mensili. Il contenuto del log delle transazioni e dei documenti riepilogativi è disciplinato nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001; in particolare, gli allegati A, B e C del provvedimento contengono il tracciato di tutte le informazioni la cui registrazione è obbligatoria ai fini della certificazione. Il soggetto emittente ha infine l’obbligo di trasferire alla SIAE i dati relativi ai riepiloghi giornalieri e mensili, stanti i poteri e le funzioni attribuiti dalla legge alla società di gestione dei diritti d’autore che cura, per conto dell’Agenzia delle entrate, il settore dei sistemi di emissione dei titoli di accesso. Più in particolare, in base all’art. 14 del decreto 23 luglio 2001, il riepilogo giornaliero deve essere trasmesso, a cura del soggetto emittente, entro il quinto giorno non festivo successivo a quello cui si riferisce, mentre per il riepilogo mensile il termine è il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello cui si riferisce.

Ricostruito il quadro normativo relativo all’emissione dei titoli di accesso ad eventi di pubblico spettacolo e manifestazioni di intrattenimento, è possibile svolgere le seguenti considerazioni sul Dynamic Pricing relativo all’industria del ticketing. Innanzitutto, occorre rilevare che il Dynamic Pricing è incompatibile con l’ipotesi in cui i titoli di accesso siano stampati prima del pagamento ai fini della successiva distribuzione da parte di un terzo ovvero dello stesso organizzatore. Ciò in quanto, come si è visto, tra le indicazioni da riportare obbligatoriamente sul titolo di accesso figura anche il corrispettivo per l’attività di spettacolo o intrattenimento. La successiva vendita del biglietto ad un prezzo

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diverso da quello riportato sul titolo non consentirebbe quindi la corretta certificazione delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di spettacolo e intrattenimento. Diversa è l’ipotesi in cui il biglietto venga emesso (e stampato) contestualmente al pagamento del prezzo. In questo caso nulla, in astratto, impedisce che l’organizzatore modifichi il prezzo di vendita del titolo fino al momento dell’acquisto, in quanto il sistema di emissione registrerebbe comunque la transazione effettivamente avvenuta con il cliente ed il corrispettivo da quest’ultimo corrisposto al momento dell’emissione del biglietto. In altri termini, la variazione del prezzo di vendita del titolo prima della sua emissione contestuale al pagamento non ha un impatto negativo sulla corretta certificazione dei corrispettivi derivanti dall’attività di spettacolo o intrattenimento, consentendo comunque di rilevare l’imponibile su cui poi andrà liquidata l’imposta. Per questo motivo, quindi, il Dynamic Pricing non si pone in contrasto con le finalità antielusive racchiuse nella disciplina pubblicistica che regola il sistema di emissione dei titoli di accesso.

Difficoltà pratiche potrebbero sorgere in ragione degli specifici tracciati che devono essere seguiti a cura dei soggetti emittenti in vista della trasmissione alla SIAE dei documenti riepilogativi giornalieri e mensili. Tuttavia, l’analisi del contenuto del tracciato e le verifiche effettuate presso i primi clienti della Start- up Dynamitick, prima società in Italia ad offrire servizi di Dynamic Pricing, consentono di ritenere superabili tali difficoltà. È proprio grazie alla disponibilità del CEO di Dynamitick che è stato possibile ricostruire il questo elaborato gli ostacoli normativi che il prezzo dinamico ha dovuto superare. La tabella 3) dell’allegato A) al decreto del direttore dell’Agenzia delle Entrate disciplina nel dettaglio la tipologia di titoli che possono essere emessi, formando poi oggetto di registrazione all’interno del log delle transazioni. In particolare, i titoli di accesso sono suddivisi in tre macro categorie: Intero, Ridotto e Omaggio; a ciascuna macro categoria corrispondono più tipi di biglietto, ognuno contraddistinto da uno specifico codice (per esempio, AX, BX, etc…) e dalla relativa descrizione (per esempio, Intero Generico 2): a tipi di biglietto contraddistinti da differenti codici (AX, BX, etc…) può corrispondere la medesima descrizione (per esempio, Intero Generico 2). All’interno di un singolo tipo (per esempio, AX) è inoltre possibile individuare più sottotipi con le modalità e nei limiti prescritti per quel determinato tipo; restando al nostro esempio (il tipo AX), la X può assumere valori compresi da 1 a 9 e da A a Z: in questo caso, potremmo quindi avere più sottocategorie identificate dai codici A1, A1A, A2, etc…

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L’allegato B) del medesimo decreto direttoriale disciplina invece la struttura che deve assumere il riepilogo giornaliero e mensile da inviare alla SIAE nei termini sopra descritti; la composizione del tracciato prevede che il riepilogo avvenga anche in funzione del tipo di titolo secondo lo schema previsto nella tabella 3) cui si è fatto riferimento (cfr. Allegato B, sezione 2, punto 87 della tabella e sezione 4, punto 107 della tabella). In tale contesto, è possibile concludere che il sistema di prezzi dinamici è compatibile con la struttura dei tracciati prescritta dalla legge ai fini della registrazione e rendicontazione alla SIAE dei proventi derivanti dalla vendita di titoli di accesso ad eventi di pubblico spettacolo o intrattenimento. Infatti, al progressivo variare del prezzo del titolo di accesso, il soggetto emittente potrà far corrispondere diversi tipi o sottotipi di biglietto. Ad esempio, i titoli di accesso appartenenti alla macro categoria “Intero” potranno essere contraddistinti dal codice A1, se emessi il giorno “x” al prezzo “y”, e dal codice A2 se emessi il giorno successivo al prezzo “z”. In altre parole, al variare del prezzo varierà anche il tipo sotto cui il titolo di accesso viene registrato nel log delle transazioni, e quindi rendicontato nei riepiloghi giornalieri e mensili trasmessi alla SIAE. In questo modo, il soggetto emittente è in grado di adottare una politica di prezzi dinamica senza venir meno ai propri obblighi di natura fiscale aventi ad oggetto la corretta certificazione, mediante le biglietterie automatizzate e i misuratori fiscali, di tutte le entrate derivanti dalla vendita dei titoli di accesso. Tale conclusione resta valida anche se si tiene conto che i biglietti emessi devono essere registrati nel log delle transazioni non solo in funzione del tipo di biglietto ma anche dell’ordine di posto (anello, galleria, poltrona, etc…; cfr. tabella n. 2 dell’Allegato A del decreto direttoriale). In questo caso, infatti, a ciascun ordine di posto corrisponderanno più tipi e sottotipi di titoli di accesso in funzione dei differenti prezzi di vendita ed i relativi proventi formeranno quindi oggetto di rendicontazione giornaliera e mensile secondo lo schema individuato nell’Allegato B) del decreto direttoriale.

Alla luce di questa lettura della normativa, portata all’attenzione della SIAE dalla start-Up Dynamitick, nel maggio 2016, come riportato dal “Libro Bianco sul Secondary Ticketing” pubblicato da SIAE il 12 aprile 2017, la stessa SIAE ha interessato l’Agenzia delle Entrate fornendo parere positivo circa la liceità di tale sistema di vendita: lo stesso appare in linea sia con la generale disciplina tributaria sugli spettacoli, sia con le attuali caratteristiche tecniche fissate per le biglietterie automatizzate.

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