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3. Analisi del settore sportivo in Italia

3.1. Panoramica generale

3.1.4. Il problema del bagarinaggio

Si leggono spesso nei quotidiani notizie relative a biglietti che fanno sold out in poche ore o a biglietti venduti a prezzi spropositati rispetto al valore nominale del ticket. È un problema che, oltre a minare l’immagine delle società sportive, ne compromette i ricavi e porta alla luce il problema che il prezzo dei biglietti, con molta probabilità, non è quello ottimale per massimizzare i ricavi. Dato che i consumatori sono disposti a pagare di più per il biglietto di un evento sportivo, il prezzo dinamico potrebbe essere la soluzione per abituare i tifosi ad acquistare in anticipo dal sito ufficiale delle società piuttosto che affidarsi ai venditori abusivi. Questo fenomeno non regolato dalla legge, è chiamato “bagarinaggio” e in Italia è illegale. Più precisamente, “è il fenomeno per cui i biglietti di un

evento, in particolare concerti ed eventi sportivi, sono acquistati in blocco da un "bagarino" e poi rivenduti all'esaurimento dei posti disponibili a prezzo maggiorato, fruttando così un grosso guadagno allo stesso. Quando l'evento è però imminente oppure da poco iniziato, può capitare di imbattersi in un bagarino che sia disposto alla cessione del tagliando a un prezzo minore di quello nominale” (educalingo.com, 2018). In Italia il bagarinaggio è legato

principalmente alle partite di calcio ed è talmente radicato che nonostante sia illegale, è comunque tollerato. Data la diffusione nel mondo del calcio, sono state introdotte alcune

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politiche volte ad arginare tale fenomeno, un esempio è l’adozione dei biglietti nominali, ovvero biglietti nei quali è segnalato il nome dell’acquirente. Questi sforzi si sono rivelati inefficaci data l’applicazione tendenzialmente elastica e la scarsità dei controlli (wired.it, 2016). Ad esempio, semplicemente con un documento alla mano è possibile cambiare intestatario ai biglietti nominativi e la diffusione di Internet non ha aiutato perché con una semplice ricerca si possono trovare documenti fotocopiati e circolanti senza che l’intestatario ne sia al corrente. Ancora, circolano addirittura documenti falsi intestati ad acquirenti “fantasma” che consegnano il biglietto al bagarino, con tanto di delega. Il biglietto a questo punto può essere venduto a chiunque a un prezzo maggiorato e questa persona può andare a vedere con una certa tranquillità la partita confidando nel fatto che con altissima probabilità sfuggirà ai controlli a campione. Se veramente le società applicassero il controllo a doppio filtro (confronto documento d’identità-biglietto e codice a barre) per chiunque entri allo stadio le file all’ingresso degli impianti sarebbero interminabili (Laugeri, 2017).

Altro settore che sta combattendo contro il problema del bagarinaggio è quello dell’intrattenimento, in particolare sono colpite le manifestazioni teatrali e i concerti. Sia nel settore sportivo che in quello appena nominato dell’intrattenimento, Internet ha contribuito all’estensione del fenomeno e quindi si è creato un nuovo canale alternativo alla classica rete di venditori abusivi (wired.it, 2016).

È interessante andare ad indagare come funziona il bagarinaggio online. Per una cifra modesta è possibile acquistare online un programma che permette di aggirare i limiti di acquisto imposti dalle piattaforme legali e acquistare un numero spropositato di biglietti. Dopo aver caricato il software è possibile collegarsi a TicketOne, il portale di vendita dei biglietti online principale d’Italia, e acquistare il numero maggiore di biglietti possibile con numeri di carte di credito diverse. Questi biglietti vengono poi rivenduti sul mercato del secondary marketing come Viagogo, Seatwave e Ticketbis. Per limitare il dilagare di questa piaga le autorità preposte stanno cercando di capire se le società che vendono per prime i biglietti fanno abbastanza per bloccare gli acquisti multipli.

Il problema del bagarinaggio mette veramente in difficoltà le piattaforme del mercato secondario, come la citata Ticketbis o StubHub, che svolgono il loro lavoro nel rispetto della legge. Sono anche loro a chiedere più trasparenza agli operatori del mercato primario e appoggiano pienamente l’adozione di una legislazione che combatta

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attivamente l’utilizzo dei software che permettono di aggirare il sistema (gazzetta.it, 2016).

Per regolamentare la vendita dei titoli di ingresso per eventi, TicketOne fa riferimento all’art. 18 “divieti” delle Condizioni generali di Contratto che prevede che “I Titoli di

ingresso non possono essere rivenduti a titolo oneroso nell’ambito dello svolgimento professionale di attività commerciale ancorchè non organizzata sotto forma di impresa senza il consenso espresso dell’Organizzatore e comunque nel caso in cui l’organizzatore ne vieti specificamente il trasferimento di titolarità in base a principi di nominatività”. Dalla

lettura di tale clausola sembra chiaro il divieto posto in capo a soggetti esercenti attività commerciale di acquistare e rivendere i biglietti. Esistono però delle letture della norma che fanno emergere delle lacune: tale divieto ha valore tra le parti (in quanto si tratta di un obbligo contrattuale) perciò l’unica conseguenza cui potrebbe portare è un eventuale rifiuto da parte di TicketOne di accettare l’ordine dal soggetto autore della violazione. Inoltre, risulta enormemente complicato dare prova del fatto che il soggetto che ha compiuto la violazione ha agito nella sfera dello svolgimento professionale di un’attività commerciale. Da questa lettura, dunque, emerge che da un punto di vista contrattuale non ci sono particolari ripercussioni per chi commette una violazione, a maggior ragione quando il divieto può essere aggirato facilmente dall’utente se si registra con un nominativo alternativo (Laganà, 2016).

Probabilmente uno dei motivi per cui non sono previste particolari conseguenze per i bagarini che non rispettano il divieto è che non ci sono delle norme dedite esclusivamente a regolamentare la pratica del secondary marketing. Esiste però un’importante sentenza della Corte di Cassazione del 2008 (Cass. civ. Sez. II, 30-04-2008, n. 10881). Il caso traeva origine dall’applicazione della sanzione nei confronti di un soggetto per “la violazione

del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 115, (Tulps) per attività di vendita di biglietti di ingresso ad una manifestazione, costituendo tale attività un’operazione riconducibile all’apertura di un’agenzia d’affari in assenza della prescritta licenza”. I giudici della Corte Suprema di

Cassazione hanno deliberato che per attività di bagarinaggio si intende: “la rivendita, nel

proprio esclusivo interesse ed al fine di lucrare un prezzo maggiore di quello di acquisto, di biglietti per la partecipazione a spettacoli e manifestazioni in genere”. Hanno aggiunto

inoltre che: “Ciò posto e pur prescindendo dai (controversi in giurisprudenza) elementi

dell’abitualità (peraltro non provata) e della sussistenza di una, sia pur minima, organizzazione dei mezzi (vedi Cass. 2001 n. 6935), decisiva ad escludere la riconducibilità

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della fattispecie alle norme di riferimento (art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza citato, in relazione all’art. 211, reg. PS) è la considerazione dell’assenza dell’attività di intermediazione che caratterizza l’agenzia e nell’ambito della quale la vendita viene operata per conto altrui, sia pure anche nell’interesse dell’operatore. (cfr. Cass. 31.5.07 n. 12826).

Le stesse pronunce della cassazione penale, del resto, tra le quali quella citata nella motivazione della sentenza, evidenziano il requisito dell’altruità degli affari trattati. Chi acquista e poi rivende a proprio rischio non compie alcuna attività di intermediazione, neppure atipica”. Secondo una possibile interpretazione della sentenza appena riportata

deriva che per arrivare effettivamente a una sanzione, è necessario dimostrare con delle prove che i ticket d’ingresso sono stati acquistati usando software ticket bot o che sono stati falsificati. In ogni caso la condotta verrebbe sanzionata solo limitatamente all’esercizio dell’attività di vendita di biglietti senza la licenza necessaria e non come attività di per sé illecita, non potendo contare su una norma ad hoc nell’ordinamento italiano (Laganà, 2016).

La situazione però sta evolvendo perché associazioni come CODACONS (Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), Altroconsumo (la più diffusa associazione nazionale di consumatori senza fini di lucro) e SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori, preposta alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione del diritto d'autore in Italia) stanno lavorando per tutelare sempre meglio i diritti dei consumatori (siae.it, 2018).

In conclusione, chi veramente ci rimette quando la pratica illecita del bagarinaggio dilaga, sono i consumatori e le società calcistiche. Quando si tratta di quest’ultime, non solo sono danneggiate perché il biglietto a prezzi gonfiati va a contribuire ai ricavi dei bagarini invece che a quelli delle società, ma addirittura si può instaurare un meccanismo ancora più deleterio: vengono acquistati i biglietti a tariffa ridotta da chi non ne avrebbe diritto semplicemente compilando la richiesta di acquisto dei biglietti online con una data di nascita diversa da quella reale. Il passo successivo è cancellare la dicitura “ridotto” così resta solo in nome utilizzato per l’acquisto. A questo punto il venditore abusivo rivende i biglietti agli spettatori dell’ultimissimo minuto che rischiano di rimanere bloccati appena cercano di mettere piede all’interno dello stadio. Sui biglietti acquistati online non è possibile modificare l’intestatario quindi una possibile giornata di festa da passare allo

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stadio con la famiglia diventa una multa, e nel caso in cui il biglietto risulti falso addirittura una denuncia per ricettazione (Laugeri, 2017).

3.2. I presupposti per implementare il Dynamic Pricing nel mercato sportivo