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Come visto in precedenza, oltre al requisito patrimoniale dell’8% e al buffer di con- servazione che sono fissati indifferentemente per qualsiasi banca, vi sono alcuni buffer che sono lasciati a discrezione delle Autorità di vigilanza dei singoli Stati membri.

Il primo è il buffer anticiclico, del quale si è discusso nella sottosezione2.4.1. La Lituania ha notificato all’European Systemic Risk Board (ESRB) in data 29 giugno 2015 la volontà di applicare una riserva di capitale per questo buffer pari allo 0%36. L’Autorità di vigilanza lituana ha giustificato la decisione basandosi sui valori di sei indicatori, due principali e quattro secondari, indicanti la possibilità dell’aumento del rischio sistemico dato da un’eccessiva crescita del credito. Gli indicatori principali, consigliati proprio dall’ESRB per la misurazione del rischio sistemico, riguardano il divario del rapporto tra credito e PIL rispetto alla tendenza di lungo termine e sono risultati entrambi negativi. Gli indicatori secondari presi in considerazione sono la deviazione del rapporto tra crediti delle banche verso la clientela e PIL rispetto alla tendenza di lungo termine, la deviazione del rapporto

35

Banca d’Italia, Applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE, agosto 2013.

36

2.5 Applicazione dei requisiti patrimoniali in Lituania 53

tra prezzo delle abitazioni e reddito rispetto alla tendenza di lungo termine, il rapporto tra impieghi e depositi bancari e il rapporto tra deficit e PIL. Nessuno degli indicatori secondari ha dato segnali di squilibrio nel mercato del credito.

La CRD IV ha inoltre introdotto la possibilità di imporre ai cosiddetti enti di rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o agli altri enti di rilevanza sistemica (O-SII) dei requisiti patrimoniali maggiori, in quanto questi enti rappresentano un pericolo maggiore per il sistema finanziario e per i contribuenti nel caso di crisi e di un loro successivo fallimento. In quest’ottica l’Autorità di vigilanza lituana ha notificato all’ESRB il 24 novembre 2015 l’intenzione di applicare dei requisiti patrimoniali ulteriori ad alcune banche operanti in Lituania ritenute di rilevanza sistemica (O-SII)37. L’applicazione di tali requisiti è prevista a partire dal 31 dicembre 2016, imponendo alle prime quattro banche operanti in Lituania i seguenti livelli di riserva aggiuntivi:

• AB SEB Bankas: 2%; • Swedbank AB: 2%; • AB DNB Bankas: 2%; • Šiauliu˛ Bankas AB: 0,5%.

37Bank of Lithuania. Regarding notification on Article 131(7) of the Directive 2013/36/EU, 24 November

Capitolo 3

La vigilanza bancaria europea

3.1

Principi e finalità

L’industria finanziaria e in particolare il settore bancario ricoprono da sempre un ruolo strategico all’interno del sistema economico di un Paese. Da questo motivo nasce la neces- sità di introdurre regole e controlli specifici sull’attività bancaria. La vigilanza bancaria ha quindi l’obiettivo di mantenere la stabilità degli operatori, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, l’efficienza e la concorrenza all’interno del settore. Questi obiettivi ven- gono perseguiti sia a livello macro, cioè attraverso interventi sull’intero sistema bancario, sia a livello micro, con operazioni sulle singole banche.

Nell’esercizio dell’attività di vigilanza le Autorità possono avvalersi di una serie di strumenti che rientrano nelle seguenti tipologie:

• vigilanza regolamentare: attraverso l’emanazione di atti di normativa secondaria, quali circolari, regolamenti e istruzioni, le Autorità di vigilanza perseguono il corretto funzionamento dei diversi settori interessati;

• vigilanza prudenziale: riguarda l’emanazione di norme atte a prevenire o limitare il rischio complessivo dell’intermediario, una serie di specifiche operazioni e la con- centrazione stessa dei rischi. La modalità classica utilizzata in questo frangente è la fissazione di determinati coefficienti patrimoniali e in generale di specifici rapporti quantitativi che il singolo intermediario deve rispettare. Questi limiti vengono quindi stabiliti ex-ante e stabiliscono il metodo con il quale gli intermediari devono operare all’interno del sistema finanziario;

• vigilanza strutturale: attraverso l’imposizione del numero di intermediari, del loro specifico campo di attività e dell’assetto di controllo del capitale proprio, questo tipo di vigilanza ha come obiettivo la configurazione del mercato oggetto di vigilanza. Attraverso il regolamento del mercato le Autorità mirano a controllarne stabilità ed efficienza;

56 3. La vigilanza bancaria europea

• vigilanza informativa: la richiesta ai soggetti vigilati d’invio di atti, documenti e dati di varia natura da parte delle Autorità rientra in questo metodo di vigilanza. Relazioni sull’andamento della gestione, bilanci annuali, variazioni delle attività, delle passività e delle voci in conto economico vengono periodicamente forniti agli organi competenti e costituiscono la base del loro patrimonio informativo.

• vigilanza ispettiva: il controllo delle informazioni ricevute attraverso la fase di vigilanza informativa viene completato dall’attività di ispezione presso i singoli in- termediari. Queste possono essere "generali", se riguardano gli aspetti principali della gestione o "specifiche", se interessano particolari aspetti .

• fair play regulation: garantire il rispetto delle regole di trasparenza nei confronti della clientela e la correttezza degli intermediari sono i suoi obiettivi. I risparmiatori dovrebbero essere sempre correttamente informati e gli operatori dovrebbero fornire informazioni adeguate relativamente alle operazioni da loro svolte.

• vigilanza protettiva: le Autorità intervengono in questa fase per risolvere spe- cifiche problematiche riscontrate nella gestione dell’intermediario, quali ad esempio irregolarità amministrative, ingenti perdite di patrimonio, violazioni di disposizioni statutarie, legislative o amministrative. Nel caso le operazioni non siano compromes- se, l’intermediario può essere sottoposto a forme di controllo quali l’amministrazione straordinaria, mentre nei casi più gravi quali l’impossibilità di continuare a operare le Autorità possono prevedere la liquidazione dell’intermediario. In questa fase del- la vigilanza, che viene solitamente attuata in ultima istanza, l’obiettivo principale è quello di tutelare il risparmiatore, principio cardine della regolamentazione in ambito finanziario.