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3.3 L’Unione bancaria europea

3.3.1 Il Meccanismo di vigilanza unico

Il SSM è divenuto operativo nel 2014 ed è al momento l’unico dei tre pilastri a regime. Questo meccanismo investe la BCE della responsabilità relativa a specifici compiti di vigi- lanza nell’ambito della stabilità finanziaria dell’Eurozona, delegando alle singole Autorità di vigilanza nazionali incarichi di vigilanza quotidiana e di attuazione delle decisioni previste dalla BCE. I limiti entro i quali quest’ultima si muove comprendono i paesi dell’Eurozona e gli Stati membri che pur non avendo adottato l’euro hanno deciso di collaborare con la BCE nell’ambito del SSM.

I tre obiettivi principali del SSM sono assicurare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo, incrementare l’integrazione e la stabilità finanziarie e assicurare una vigilanza uniforme.

I principi fondamentali in materia di vigilanza sui quali poggia l’azione del SSM possono essere riassunti dai seguenti punti7:

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• impiego delle migliori prassi : in termini di obiettivi, strumenti e poteri, attraverso l’utilizzo di processi all’avanguardia a livello europeo integrati all’esperienza delle singole Autorità di vigilanza nazionali. I metodi impiegati sono soggetti a un costante processo di revisione, secondo parametri accettati a livello internazionale e al controllo interno dell’esperienza operativa;

• integrità e decentramento: il SSM può contare sull’apporto delle competenze e delle risorse fornite dalle Autorità di vigilanza nazionali, usufruendo di processi e pro- cedure accentrati e garantendo di conseguenza risultati coerenti; la vicinanza delle Autorità agli intermediari garantisce inoltre un vantaggio in termini di affidabilità delle informazioni raccolte;

• omogeneità nell’ambito del SSM : l’applicazione dei principi e delle procedure di vi- gilanza viene effettuata secondo un principio di armonizzazione sugli enti creditizi di tutti gli Stati membri partecipanti, in modo da garantire la coerenza delle azioni di vigilanza, con lo scopo di evitare disparità di trattamento e frammentazione.

• coerenza con il mercato unico: il SSM è conforme rispetto all’insieme unico di nor- me stilate dall’EBA in materia di attività bancaria (Single Rulebook ) e promuove una stretta cooperazione anche con gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, auspicandone la convergenza al mercato unico;

• indipendenza e stabilità: gli incarichi di vigilanza sono esercitati in maniera indipen- dente e sono soggetti a elevati standard di responsabilità democratica;

• approccio basato sul rischio: l’analisi del rischio è alla base dell’approccio del SSM e tiene in considerazione sia l’eventualità che un rischio accada sia l’effetto che potreb- be avere sulla stabilità finanziaria. Nel caso in cui uno o più intermediari presentino rischi elevati, il SSM sottoporrà questi a una vigilanza più intensa fino alla diminu- zione dei rischi o al raggiungimento di un livello accettabile. Gli approcci utilizzati sono sia quantitativi che qualitativi;

• proporzionalità: le risorse impiegate per la vigilanza variano in base alla dimensione e all’importanza dell’intermediario creditizio in oggetto. Maggiore intensità e atten- zione sarà profusa per i gruppi sistemici e per le filiazioni più rilevanti all’interno di un gruppo bancario;

• livelli adeguati di vigilanza per tutti gli enti creditizi : tutti gli intermediari creditizi sono sottoposti a un livello minimo di vigilanza, indipendentemente dal loro rischio di fallimento. Il SSM suddivide inoltre gli intermediari creditizi in base all’effetto di un possibile fallimento sulla stabilità finanziaria;

62 3. La vigilanza bancaria europea

• misure correttive efficaci e tempestive: il SSM vigila sugli intermediari creditizi ne- gli Stati membri con l’obiettivo di diminuire la possibilità di fallimento e di danni potenziali, con particolare riguardo alla riduzione del rischio di fallimento di enti significativi. Il SSM promuove una rapida azione di vigilanza e un attento monito- raggio della risposta di un intermediario creditizio, intervenendo tempestivamente e riducendo possibili perdite per i creditori. Ciò non toglie che gli intermediari creditizi possano accedere a procedure di risoluzione.

Come anticipato in precedenza i ruoli di vigilanza sono ripartiti tra BCE e Autorità di vigilanza nazionali in base alla significatività dell’intermediario posto sotto controllo. Per questa ragione sono definiti "significativi" gli enti creditizi che, dopo una verifica che viene effettuata periodicamente, soddisfano i seguenti criteri:

• grandezza: il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro o, nel caso in cui il totale delle attività sia inferiore ai 5 miliardi di euro, supera il 20% del PIL nazionale;

• rilevanza economica: l’intermediario è uno dei tre enti più significativi dello Stato membro;

• attività transfrontaliere: il valore totale delle attività supera i 5 miliardi di euro e il rapporto tra attività e passività transfrontaliere in un altro Stato membro e attività e passività sul territorio nazionale è superiore al 20%;

• assistenza diretta: riceve fondi pubblici direttamente dal meccanismo europeo di stabilità.

Il SSM può comunque dichiarare un intermediario creditizio significativo anche in assen- za del soddisfacimento di uno dei quattro criteri elencati, se questa decisione è supportata dalla possibilità di applicare standard di vigilanza di migliore qualità all’intermediario sotto supervisione.

La qualifica di un intermediario può inoltre cambiare a seguito di eventi straordina- ri, quali fusioni, acquisizioni o vendita di rami d’azienda. Nel caso in cui l’intermediario soddisfi almeno un criterio di significatività, passando quindi da meno significativo a signi- ficativo, le Autorità di vigilanza nazionali passeranno le competenze di vigilanza alla BCE, mente nel caso contrario il passaggio di consegne avverrà nel senso opposto.

Onde evitare che un intermediario creditizio continui a passare da significativo a meno significativo e viceversa, per esempio se il suo attivo fluttua intorno ai 30 miliardi euro, sono stati posti dei meccanismi di moderazione. Mentre nel momento in cui un criterio di significatività viene soddisfatto l’intermediario diventa automaticamente significativo, nel caso contrario il declassamento a intermediario meno significativo avviene solo se i criteri non sono soddisfatti per tre anni consecutivi.

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Per migliorare e razionalizzare il controllo e la supervisione degli intermediari creditizi la BCE ha istituito tre Direzioni generali, le quali hanno il compito di svolgere le attivi- tà di vigilanza in cooperazione con le Autorità nazionali. Le Direzioni generali vigilanza microprudenziale I e II sono coinvolte nella vigilanza diretta giornaliera degli intermedia- ri significativi, la Direzione generale microprudenziale III è responsabile della vigilanza congiunta con le Autorità nazionali per gli intermediari meno significativi e la Direzione generale vigilanza microprudenziale IV svolge incarichi e funzioni specialistiche su tutti gli intermediari vigilati, offrendo competenze specifiche in vari ambiti della vigilanza.

Il processo di vigilanza può inoltre essere visto come un ciclo: la regolamentazione in materia bancaria getta le basi per gli standard e i requisiti da applicare per le attività di vigilanza, i quali vengono attuati nella quotidianità della vigilanza e continuamente verificati per individuare margini di miglioramento nella prassi di vigilanza.

Con l’obiettivo di controllare lo stato di salute delle banche da essa vigilate, la BCE effettua una valutazione complessiva di questi intermediari, chiamata "Comprehensive As- sessment". Questa valutazione viene effettuata per verificare che le banche significative siano adeguatamente capitalizzate e possano in tal modo sostenere l’effetto di eventuali shock finanziari.

Il "Comprehensive Assessment" può essere effettuato regolarmente o ad hoc in caso di alcune circostanze particolari, il primo dei quali è stato eseguito nel 2014. La metodologia con il quale viene svolto consiste in due parti principali:

• Asset Quality Review - (AQR): mira a verificare la qualità degli attivi delle ban- che attraverso l’analisi dei loro bilanci e in particolare al controllo dei metodi di contabilizzazione utilizzati;

• Stress Test : effettuati successivamente all’AQR stabiliscono se e quanto capitale le banche analizzate necessitano in caso di crisi, attraverso la simulazione di due ipotesi di scenario.

Capitolo 4

Il settore bancario lituano e le

principali banche operanti in

Lituania

4.1

Nascita e sviluppo

La Lituania presenta un settore bancario giovane e in pieno sviluppo. Nonostante anche il sistema finanziario lituano abbia risentito della crisi relativa ai mutui subprime e della successiva crisi dei debiti sovrani, le banche lituane sembrano essersi riprese nell’ultimo periodo. In questa sezione vedremo come il settore bancario sia nato dalle macerie lasciate dall’Unione Sovietica nei primi anni ’90 e come abbia dovuto precocemente affrontare la sua prima crisi. Quest’ultima ha però propiziato un risanamento del settore e l’entrata nel mercato di nuove banche estere con l’apporto di nuovo capitale. Questi nuovi gruppi bancari, con sede prevalente nei paesi nordici e che al momento dominano il mercato, hanno favorito lo sviluppo del settore bancario sia da un punto di vista patrimoniale sia da un punto di vista delle conoscenze tecniche a livello di gestione della banca.