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Il racconto delle Fondazioni lirico-sinfoniche: dall’Archivio Storico al Museo Teatrale

del 29 luglio 2014 con modificazioni;

1.2 L’Archivio Storico: memoria del passato e testimonianza per il futuro

1.2.2 L’Archivio e il territorio

1.2.2.1

Attività: i beni archivistici tra tutela e

valorizzazione

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963, l'Amministrazione archivistica italiana si è vista attribuire ufficialmente dei compiti specifici, espressi attraverso le norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi. Questi erano:

Conservazione, definita come tutte le attività di ordinamento, inventariazione, valorizzazione e fruizione pubblica dei documenti; Sorveglianza sulla produzione, organizzazione e conservazione del materiale archivistico;

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Vigilanza sugli archivi non statali pubblici e privati, esercitata dalle Soprintendenze archivistiche;

Tutela dei documenti dello Stato e di enti pubblici detenuti da terzi, affidata alle Soprintendenze archivistiche;

Ricerca scientifica esercitata da tutti gli istituti archivi;

Didattica in materia di archivistica, paleografia, e diplomatica esercitata dalle scuole operanti presso gli archivi di Stato181.

La stessa legge istituiva presso il Ministero dell'Interno – che, come abbiamo visto, era l‟organo dello Stato che si occupava della direzione degli archivi – la Direzione Generale degli Archivi di Stato. Questa faceva da garante per l'attuazione dei compiti sopra descritti. Oggi, pur rimanendo pressoché simili, le attività di tutela, valorizzazione e conservazione svolte dagli archivi, sono principalmente regolamentate e descritte dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio182. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali si occupa invece della gestione del patrimonio archivistico. Nel regolamento di organizzazione di quest‟ultimo183 si parla, all‟articolo 15, di funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico dello Stato svolte dagli Archivi di Stato. L‟organizzazione attuale del Mibac verrà descritta più avanti. Tornando al Codice, esso definisce invece le attività di tutela184 e valorizzazione185, inglobando la conservazione

181 Daniela Porro, L’Amministrazione archivistica italiana. Struttura e compiti, consultazione online.

Per un approfondimento si rimanda anche a Decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963, “Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato”.

182 Nelle Premesse a questa tesi si è già fatto riferimento a questo importante testo normativo. Qui si vuole

sottolineare il legame che esso stabilisce con gli articoli 9 e 117 della Costituzione. Nell‟art. 9 viene utilizzata la parola tutela in un senso ampio, definendo la Repubblica italiana garante di questa attività; nell‟art. 117 si attribuisce allo Stato il compito di tutelare i beni culturali, ad esso e alle Regioni la loro valorizzazione e la conseguente promozione di attività culturali.

183 Ci si riferisce al Decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 29 dicembre 2000, Regolamento

recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

184 Articolo 3 Tutela del patrimonio culturale: 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella

disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

185 Articolo 6 Valorizzazione del patrimonio culturale: 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle

funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici

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nell‟ambito della tutela. Le misure conservative sono infatti descritte negli articoli da 29 a 44 nella Sezione II del Titolo I dedicato alla tutela. In questi vengono menzionati gli interventi diretti alla salvaguardia dei beni e gli obblighi di conservazione assegnati allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici territoriali e non, alle persone giuridiche private che non perseguono scopo di lucro. Bisogna notare che il Codice presenta un‟incongruità che è particolarmente evidente per il settore archivistico. Questa riguarda appunto l‟inconciliabilità tra la tutela – compito riservato unicamente allo Stato – e le funzioni di conservazione affidate anche alle Regioni e agli enti territoriali. Come si diceva, tale contrasto è evidente soprattutto per i beni archivistici in quanto il loro obbligo di conservazione per lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali e non discende dalla legge in ragione della natura giuridica del beni in questione186. Per tale ragione, gli articoli del Titolo I trovano applicazione soltanto per alcuni beni archivistici – quali quelli privati – che per essere tutelati devono vedersi riconosciuto l‟interesse culturale. Le stesse disposizioni risultano scontate per gli archivi – come quelli della pubblica amministrazione – che sono ritenuti culturali per obbligo di legge187. Come si può notare, l‟applicazione delle attività di tutela e valorizzazione dei beni archivistici è piuttosto variabile anche in ragione della natura giuridica dell‟istituto di conservazione presso cui sono custoditi i documenti archivistici188. Per quanto concerne l‟attività di valorizzazione – che, come si è visto, riguarda la promozione della conoscenza dei beni culturali di cui ne garantisce anche una migliore fruibilità –, per i beni archivistici è importante sottolineare soprattutto attività di studio. Questa, anche se si tratta di beni privati dichiarati di interesse culturale, deve essere garantita gratuitamente all‟utenza. A questo si aggiungono anche tutta una serie di attività definite “servizi aggiuntivi”. Questi riguardano il servizio editoriale e di vendita di pubblicazioni e audiovisivi; il servizio di riproduzione dei documenti

coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

186 Per un approfondimento si fa riferimento a Carucci, Guercio, Manuale di archivistica, pp. 29-31. 187 Ibidem.

188 Per un approfondimento sulle differenti tipologie d‟istituto di conservazione si rimanda a Ivi, pp. 31-

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archivistici, essenziale per la ricerca archivistica; la promozione di studi e ricerche affidate al Ministero, alle Regioni e ad altri enti pubblici territoriali con la collaborazione delle università; i servizi di assistenza e didattica ed accoglienza. In alcuni casi sono previsti addirittura servizi di caffetteria e ristorazione e organizzazione di mostre ed eventi culturali di diversa tipologia. Per le attività esposte sono opportunamente previste delle forme di finanziamento prevalentemente private189. Il Codice dei Beni Culturali espone delle specifiche linee guida per la valorizzazione che, attraverso delle disposizioni rivolte alle Regioni e altri enti pubblici territoriali, porta a forme differenziate di intervento. Si ritiene opportuno – ai fini del presente lavoro – soffermarsi ulteriormente sulle attività di valorizzazione rivolte alle fonti archivistiche non statali. Queste hanno la peculiarità di essere capillarmente diffuse, e quindi conservate su tutto il territorio nazionale. L‟amministrazione archivistica centrale compie un ruolo molto importante per quanto concerne la valorizzazione di questi fondi; con la collaborazione preziosa e il coordinamento con le Soprintendenze, le Regioni e con diverse Istituzioni anche private, ha organizzato momenti di confronto e discussione comune per ideare soluzioni alle non trascurabili difficoltà che caratterizzano il policentrismo di questi beni archivistici. Tra queste iniziative, una grande importanza, è sicuramente rivestita dalla pubblicazione di guide ed inventari e l‟istituzione del sistema informativo nazionale, meglio noto come SIUSA. Quest‟ultimo, molto utile per uniformare i criteri descrittivi dei fondi archivistici non prettamente statali. Attività di valorizzazione hanno riguardato anche la programmazione di interventi ed agevolazioni fiscali al fine di garantire il finanziamento degli archivi considerati di notevole interesse storico e culturale190.

189 Ivi, p. 43.

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1.2.3 Una particolare tipologia: l’Archivio Storico della