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Il racconto delle Fondazioni lirico-sinfoniche: dall’Archivio Storico al Museo Teatrale

del 29 luglio 2014 con modificazioni;

1.1.2 La struttura organizzativa

Si è accennato come gli Enti Lirici, con la loro trasformazione in Fondazioni di diritto privato, abbiano plasmato il proprio ordinamento su modello di vere e proprie aziende. La struttura di ciascuna di queste aziende teatrali è costituita da cinque elementi, con variazioni caso per caso. Queste sono: la dotazione delle Risorse Umane, ovvero l‟insieme del personale tecnico e artistico che partecipa direttamente alle attività dell‟azienda; il patrimonio che l‟azienda possiede, composto dalle attività e dalle passività dell‟attività aziendale; i fabbricati di proprietà – come può essere lo stabile in cui è ubicato il teatro, gli impianti e le attrezzature; l‟assetto organizzativo, che è la conformazione derivante dalla struttura organizzativa dell‟azienda e dal controllo di gestione. Sull‟assetto organizzativo ci si soffermerà più avanti nel testo per un approfondimento. Insieme a questo, è di fondamentale importanza anche l‟assetto tecnico. Elemento collante fra tutti è l‟insieme delle combinazioni economiche. Esse indicano tutte le operazioni economiche svolte dalle persone che operano in azienda e riguardano, tra le altre, le attività di acquisto e di vendita. Ma ciò che attiva il motore delle attività dell‟azienda teatrale e che, in un certo qual modo, dà una motivazione all‟attuarsi dei processi, è l‟assetto istituzionale.

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Costituito da tutti i portatori d‟interesse quali la collettività, gli enti pubblici e i fondatori privati, nonché dalle maestranze, questo assetto rappresenta la configurazione dei soggetti per i quali l‟azienda teatrale ha ragione d‟essere e di operare118

. È intuitivo comprendere come, in un panorama così variegato di soggetti ed interessi, sia difficile definire le modalità di esercizio delle attività di indirizzo e di controllo dell‟azienda, del suo governo economico. Tale esercizio, svolto da organi collegiali eletti, deve sempre rispettare il principio di economicità. Questo per far sì che l‟azienda teatrale attui, insieme alla dimensione artistica – naturale propensione all‟obiettivo culturale – e politica anche quelle manageriale ed imprenditoriale119. Questa dualità artistico-economica è indicativa del connubio tra l‟obiettivo di raggiungimento dell‟eccellenza artistica e l‟attenzione nell‟impiego efficiente ed efficace delle risorse. La figura, tra gli organi di governo delle fondazioni lirico-sinfoniche, che si occupa di garantire la coesistenza di entrambe le dimensioni ed il perseguimento degli obiettivi di ciascuna, è quella del Sovrintendente. Per rendere possibile anche l‟interdipendenza interna, la struttura organizzativa dell‟azienda teatro è composta da:

- Presidente: solitamente e fatta eccezione per l‟Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma in cui questa figura è ricoperta dal Direttore dell‟Accademia, a rivestire tale figura è il Sindaco della città in cui ha sede il teatro;

- Consiglio di Amministrazione: è l‟organo che si occupa del governo economico della fondazione e per questa ragione ha il compito di definirne gli indirizzi economici e finanziari, approva il bilancio di esercizio, nomina e revoca il Sovrintendente, può adottare – a maggioranza assoluta dei suoi collaboratori – modifiche allo statuto, approva – con la dovuta cautela nei confronti dei vincoli di bilancio – i programmi artistici e ha anche il compito di promuovere l‟acquisizione di risorse finanziarie esterne120;

118 Giorgio Brunetti, Pieremilio Ferrarese, Lineamenti di governance e management delle aziende di

spettacolo, Libreria Cafoscarina Editrice, Venezia, 2007, p. 21-23.

119 Ivi, p. 31. 120

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- Sovrintendente: di cui si è detto sopra, è «il direttore generale che sta a capo della struttura manageriale del teatro»121, che svolge compiti di natura amministrativa gestionale e di pubbliche relazioni. Oggi, figura di unione con la governance dell'istituzione, dirige e coordina l‟attività artistica e tutto il complesso delle attività strumentali ad essa correlate. Viene scelto tra i professionisti del settore per particolari doti ed esperienze nel settore della gestione artistico-musicale. Ha inoltre l‟importante compito di nominare i Direttori Artistico e Musicale (qualora previsto)122. L‟evoluzione normativa ha cambiato il suo ruolo e i compiti ad esso assegnati e ha anche risolto, attraverso il decreto legge n. 367 del 1996, la trentennale conflittualità con la figura del

Direttore Artistico. Quest‟ultimo, infatti, dall‟essere nominato dal

Consiglio di amministrazione fra i musicisti più rinomati e di comprovata competenza teatrale e dall‟avere un ruolo di collaborazione a quello del Sovrintendente nella conduzione artistica dell'ente e nell‟assumersi personalmente la responsabilità dello svolgimento delle manifestazioni sotto il profilo artistico (compiti definiti dall‟articolo 13 della legge n. 800)123, è passato all‟essere

definito come «un tecnico del settore al quale spetta il compito di dare un‟impronta caratteristica alla programmazione artistica, presidiandone la qualità»124. Come si può notare le due figure sono oggi definite più nettamente da ruoli specifici. Il Sovrintendente ha un ruolo decisionale dal punto di vista gestionale e strategico all‟interno della fondazione e il Direttore Artistico – suo più stretto collaboratore – detiene la piena responsabilità delle attività del teatro attinenti alla produzione lirica e alla programmazione artistica in generale125;

- Collegio dei Revisori: è l‟organo di controllo dell‟amministrazione del teatro. Esso, presieduto da un rappresentante del Ministero del Tesoro, vincola le fondazioni di diritto privato agli organi della

121

Ivi, cit., p. 326.

122 Brunetti, Ferrarese, Lineamenti di Governance e management delle aziende di spettacolo, cit., p. 44. 123 Balestra, Malaguti, Organizzare musica., cit., p. 53.

124 Brunetti, Pinamonti, Board e sovrintendente: «Croce e delizia» dei teatri lirici, cit., p. 326. 125

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pubblica amministrazione che si occupano di vigilare sul suo corretto funzionamento amministrativo126.

Tali organi sono stati introdotti dalla legge n. 367 del 29 giugno 1996 che li presenta e ne determina i compiti a partire dall‟articolo 11. Questa legge definisce la struttura minima richiesta lasciando la possibilità eventuale, alle singole fondazioni, di ampliarla all‟interno dei propri statuti.