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Il racconto delle Fondazioni lirico-sinfoniche: dall’Archivio Storico al Museo Teatrale

del 29 luglio 2014 con modificazioni;

1.2 L’Archivio Storico: memoria del passato e testimonianza per il futuro

1.2.1 Il patrimonio archivistico italiano

1.2.1.1 Breve excursus legislativo

In Italia le prime riflessioni sull‟organizzazione del patrimonio archivistico iniziarono con la nascita del Regno d‟Italia, anche se, già dall‟esistenza degli Stati Preunitari, si tentava di riconoscere e tutelare questa documentazione166. Di seguito si propone un elenco dei

163 Boldon Zanetti, La fisicità del bello., cit.,p. 43. 164

Legge n. 291 del 16 ottobre 2003, "Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

165 DigItalia. Rivista del digitale nei beni culturali, Numero 0, 2005 (consultazione online).

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provvedimenti che si reputano maggiormente significativi per l‟evoluzione legislativa in materia archivistica sul territorio nazionale da dopo l‟Unità d‟Italia ad oggi:

- Regio Decreto n. 1852 del 5 marzo 1874 col quale tutti gli Archivi di

Stato sono posti nella dipendenza del Ministero dell‟Interno. Con tale Decreto venne istituito il Consiglio per gli Archivi le cui competenze erano principalmente di consulenza scientifica e di gestione diretta dei materiali archivistici. Veniva inoltre attuata un‟organizzazione piuttosto decentrata con l‟istituzione, a livello territoriale, di dieci soprintendenze con circoscrizioni. Queste riproponevano l‟ambito territoriale degli Stati preunitari nel dover comprendere diversi Archivi di Stato e svolgere compiti di coordinamento e direzione tecnico- archivistica, di vigilanza, sugli archivi degli enti locali167.

- Regio Decreto n. 2552 del 27 maggio 1875168 per l‟ordinamento generale degli Archivi di Stato; è composto da settantanove articoli e rappresenta il primo e fondamentale tentativo di legiferare in materia di

formazione del personale, organizzazione interna e servizi

archivistici169.

- Regio Decreto n. 364 del 20 giugno 1909 che stabilisce e fissa norme

per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti. Questo decreto sancì, esclusivamente per le cose mobili e immobili d‟interesse storico, archeologico o artistico170, l‟inalienabilità dei beni dello Stato,

167 Ivi, p.18

168 Per un approfondimento sulla formazione del personale, organizzazione dell‟Archivio di Stato e dei

sevizi archivistici si rimanda al Regio Decreto n. 2552 del 27 maggio 1875.

169 Carucci, Guercio, Manuale di archivistica, cit., p.18.

170 Regio Decreto n. 364 del 20 giugno 1909 che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità

e delle belle arti:

Art 1 - Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni. Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

Art 2 - Le cose indicate nell‟art. 1 sono inalienabili quando appartengono allo Stato. Sono pure inalienabili le cose mobili quando appartengono a provincie, a comuni, a istituti pubblici civili ed ecclesiastici ed altri corpi morali legalmente riconosciuti. Ma il Ministro per la pubblica istruzione può autorizzare l‟alienazione di tali cose a favore dello stato o di un altro degli enti su menzionati, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. Le cose immobili previste dall‟art. 408 del Codice civile e quelle considerate tali ai sensi dell‟art. 414 dello stesso Codice, le quali appartengono agli enti sopra menzionati, possono essere alienate anche a favore di privati, previa autorizzazione del Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti. In

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l‟obbligo di denuncia di ogni trasmissione di proprietà e di possesso, il diritto di prelazione e anche il divieto di esportazione nel caso in cui questo avesse costituito un grave danno per l‟archeologia, la storia e l‟arte171

.

- Regio Decreto n. 1089 del 1° giugno 1939, nota come legge Bottai «Tutela delle cose di interesse artistico e storico”. La legge Bottai è

composta di ben settantatré articoli ed ha rappresentato per più di sessant‟anni il testo fondamentale in materia di tutela dei beni culturali anche di natura archivistica. Una vasta gamma di oggetti tra cui manoscritti, autografi, carteggi e documenti notevoli, iniziarono, con questa legge, ad essere presi in considerazione anche per il loro valore culturale172;

- Legge n. 2006 del 22 dicembre 1939 “Nuovo Ordinamento degli Archivi del Regno” aggiornava la disciplina riguardante gli Archivi del Regno d‟Italia173. L‟Amministrazione degli Archivi di Stato rimaneva legata al Ministero dell‟Interno ma si procedette all‟istituzione di scuole di archivistica e paleografica e alla creazione di Archivi di Stato in ogni capoluogo di Provincia. Il testo della legge si chiude infine con l‟elenco, chiaro e definitivo, di tutti i venti Archivi di Stato, nei capoluoghi di Regione, le settantaquattro Sezioni di Archivi di Stato, nei capoluoghi di Provincia, e le nove Soprintendenze archivistiche, con funzioni di vigilanza sugli archivi non statali, posti nelle città di Venezia, Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo174;

- Decreto Legge n. 657 del 1974 “Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente”. Con questo decreto legislativo venne

entrambe le ipotesi previste dai due precedenti capoversi il Governo ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione a norma dell‟art. 6.

171 Alessandro Ferretti, Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio, Simone, Napoli, 2005, p. 7. 172

Legge n. 1089 del 1 Giugno 1939 “Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell‟8 agosto 1939

Capo I. Disposizioni Generali

Art. 1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose d'interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio

173 Per un approfondimento si rimanda a Ferretti, Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio, p. 9. 174

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istituito il Ministero per i Beni culturali e ambientali, in cui confluivano la Direzione delle biblioteche e accademie e la Direzione delle antichità e belle arti, provenienti dal Ministero della Pubblica Istruzione. Inoltre, nella legge di conversione risultava inclusa nel nuovo dicastero anche la Direzione generale degli Archivi di Stato proveniente dal Ministero dell‟Interno175. L‟ordinamento del nuovo Ministero fu approvato l‟anno

successivo. Con il trasferimento dell‟amministrazione archivistica al Mibact venne soppresso il Consiglio superiore degli archivi, i cui compiti erano adesso svolti dal Comitato di settore per i beni archivistici all‟interno del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Nel nuovo Ministero la Direzione generale degli Archivi diventò Ufficio centrale per i beni archivistici, mentre la tradizionale denominazione di Direzione generale rimase per gli affari generali e del personale. L‟organizzazione interna dell‟Ufficio centrale per i beni archivistici non subì, invece, modifiche rilevanti. A livello periferico rimase la duplice struttura, nei capoluoghi di Provincia, degli Archivi di Stato per la conservazione dei documenti statali preunitari e italiani, e, a livello regionale, delle Soprintendenze Archivistiche per la vigilanza sugli archivi non statali176;

- Decreto Legislativo n. 42 del 1° maggio 2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”. Fondamentale testo normativo per quanto riguarda la tutela. Con le disposizioni in esso presenti, l‟interesse archivistico è stato equiparato, anche a livello legislativo, a quello artistico, storico, archeologico proprio in base alla natura di «testimonianza avente valore di civiltà». Per questa ragione, anche per i beni archivistici sussiste il vincolo istituzionale della conservazione, la quale viene garantita dal Codice nel quale si legge: «La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro»177.

175

Carucci, Guercio, Manuale di archivistica, cit., p. 19.

176 Ibidem.

177 Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004,. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137, Sezione II: Misure di conservazione, articolo 29 Conservazione.

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