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L.401/1989 E ARRESTO IN FLAGRANZA

CAPITOLO 3. EFFETTI PROCESSUALI LEGAT

C) LA RICHIESTA DI CONVALIDA DELL’ARRESTO AL GIUDICE

4.3 L.401/1989 E ARRESTO IN FLAGRANZA

È possibile suddividere il contenuto della l.401/1989, norma di riferimento avverso il verificarsi di turbamenti delle manifestazioni sportive o comunque relativi le stesse, in due parti: la prima concernente gli “interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine” (artt. 1-5 della norma) e la seconda relativa la “tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive” (artt. 6-8ter della norma). Naturalmente la parte che interessa ai fini della trattazione è appunto la seconda parte di suddetta normativa ed in particolar modo il contenuto del suo articolo 8 (“effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasioni delle manifestazioni sportive”). Tale articolo presenta una notevole importanza in quanto individua i casi in cui è consentito l’arresto in flagranza di reato durante o in occasione di manifestazioni sportive (Cfr. art. 8.1bis della l.401/1989), delinea il particolare caso del c.d. “arresto in flagranza differita” (Cfr. art. 8.1ter della l.401/1989) e dispone che l’interessato di queste misure possa vedersi destinatario anche del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, il c.d. D.A.SPO., (Cfr. art 8.1 della l.401/1989)250.

All’articolo 8 comma 1bis della legge in esame, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria si vedono riconosciuto il potere di procedere all’arresto in flagranza, “oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura

250 Dl 119/2014 – A.C. 2616, Schede di lettura n. 214, Documentazione per l’esame

di Progetti di legge - Contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e protezione internazionale, 8 settembre 2014 .

133 penale”, anche in relazione a fattispecie di reato che possono comportare anche l’emissione della misura del c.d. “DASPO” e quindi ai sensi dell’art. 6-bis251

, comma 1 (lancio o utilizzo di materiale -si fa espresso riferimento a strumenti quali “razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere”-, in modo da creare pericolo per le persone “nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa”), dell’art. 6-ter252

(viene sanzionato l’ingiustificato possesso di artifizi pirotecnici -“razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile” o comunque di “bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere”- in occasione di manifestazioni sportive) e dell’art. 6, commi 1 -il quale, oltre a richiamare il 6bis ed il 6ter, individua ed enuclea al suo interno tra i reati oggetto di possibile applicazione del D.A.SPO.:

I) quelli relativi al possesso di armi con l’art. 4, legge n. 110 del 1975; II) quelli in merito all’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro

mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in

251 Tale articolo è stato introdotto nella l. 401/1989 dalla Legge 19 ottobre 2001, n.

377, per poi essere stato modificato dalla legge Amato del 2007, la quale ha provveduto anche ad inserirne il riferimento all’interno dell’articolo 6.1 della medesima l. 401.

252 Tale articolo è stato introdotto dalla Legge 24 aprile 2003, n. 88, per poi essere

modificato ed inasprito dalla legge Amato del 2007, in quanto se prima si prevedeva una sola contravvenzione ora abbiamo una vera e propria fattispecie autonoma di reato. Sempre la legge Amato ha provveduto a iinserirne il riferimento all’interno dell’articolo 6.1 della medesima l. 401.

134 luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo ex art. 5, legge n. 152 del 1975;

III) quelli di esposizione o introduzione, in luoghi ove si svolgano “competizioni agonistiche”, di simboli o emblemi discriminatori o razzisti in base a quanto stabilito ex articolo 2, comma 2, del decreto- legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Nonché, in aggiunta a quelli finora indicati grazie al contenuto ed alle previsioni del decreto Renzi nel 2014:

IV) quello di introduzione o esposizione di striscioni e cartelli, scritte o

immagini che, comunque, incitino alla violenza o contenenti ingiurie o minacce in base a quanto indicato dall’art. 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

V) per uno dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al

libro II (“dei delitti in particolare”), titolo V (“delitti contro l’ordine pubblico”) e titolo VI (“delitti contro l’incolumità pubblica”), capo I (“dei delitti di comune pericolo mediante violenza”), del codice penale253;

VI) per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, ovvero quelli di rapina e quelli concernenti sostanze stupefacenti (i fatti di non lieve entità)-.

Infine come ultime fattispecie di reato verso cui si configura agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria un potere di arresto possiamo indicare, sempre in linea col contenuto dell’art 8bis della l.401/1989,

253 Delitti tra i quali si annoverano: i delitti di istigazione a delinquere, istigazione a

pratiche di pedofilia e di pedopornografia, istigazione a disobbedire alle leggi, associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico- mafioso, assistenza agli associati, devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità, pubblica intimidazione. Ed ancora: strage, incendio, incendio boschivo, danneggiamento seguito da incendio, disastro ferroviario, attentati alla sicurezza dei trasporti, attentati alla sicurezza dell'energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni, crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti, sottrazione occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa contro gli infortuni, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

135 l’art 6, comma 6 (che riguarda il caso di un individuo già soggetto ai contenuti del D.A.SPO. che violi appunto le prescrizioni impostegli) ed il reato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 26 aprile 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.,(il quale come vedremo in seguito contribuisce ad accrescere i dubbi in merito alla conformità al dettato costituzionale della flagranza differita). Sempre in ragione di quanto disposto dall’art. 8.1 si può aggiungere che Nei casi di arresto in flagranza, anche se si tratta di violazione del D.A.SPO, “i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive”. Secondo quanto sostenuto dalla Cassazione, anche queste prescrizioni, come quelle imposte con il D.A.SPO, hanno natura, sebbene atipica, di misura di prevenzione. Tale misura, in casi del genere, invece di trovare la sua sede naturale nel provvedimento del questore, viene applicata dal giudice nell'immediatezza dei fatti in sede di convalida dell'arresto o di patteggiamento susseguente al giudizio direttissimo (indipendentemente dal caso che abbia eventualmente formato oggetto di accordo tra le parti)254.

4.4 FLAGRANZA DIFFERITA: CONDIZIONI E CRITICHE.