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ART 8.1TER: NASCITA DELLA FLAGRANZA DIFFERITA

CAPITOLO 3. EFFETTI PROCESSUALI LEGAT

C) LA RICHIESTA DI CONVALIDA DELL’ARRESTO AL GIUDICE

4.2 ART 8.1TER: NASCITA DELLA FLAGRANZA DIFFERITA

4.2 ART. 8.1TER: NASCITA DELLA FLAGRANZA

DIFFERITA.

L’istituto della “flagranza differita” trova la sua disciplina espressa all’interno dell’articolo 8.1ter della l.401/1989. È stato previsto e di conseguenza introdotto per la prima volta nella suddetta normativa e nel nostro ordinamento dal decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; per quanto un

235

FILIPPI, Arresto in flagranza e fermo, in CASSESE, Dizionario di diritto pubblico, I, Milano, 2006, 429.

236 FILIPPI, Arresto in flagranza e fermo, in ibidem. 237

LA REGINA, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo. Dal genus alla species , in op. cit., p. 173.

127 provvedimento di contenuti simili fosse stato in realtà già emanato nel 2001238.

Inizialmente la misura era stata adottata in via provvisoria (fino al 30 giugno 2005) in quanto occorreva vedere l’impatto che questa avrebbe avuto sull’ordinamento; poi fu prorogata di due anni (ossia fino al 30 giugno 2007) con D.L. n. 115/2005; l’istituto fu poi prorogato nel 2007 (con D.L. n. 8/2007, convertito dalla legge n. 41/2007239) fino al 30 giugno 2010; dopo pochi mesi dalla cessazione di efficacia dell’istituto, è ancora un decreto legge, il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, che lo ripropose e lo “resuscitò” tal quale era stato fino alla cessazione dei suoi effetti, fissando inoltre, quale nuovo termine di efficacia dell’istituto, la data del 30 giugno 2013. In seguito Con l’art. 7 della legge 119/2013 (“disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”, legge di conversione del D.L. n. 93/2013) le disposizioni sull’arresto in flagranza differita sono state ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2016.

Tale proroga, inoltre, viene essenzialmente confermata dagli interventi normativi del 2014 dedicati alle “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive”, in particolare, il D.L. n. 119/2014 convertito nella legge n. 146/2014240, che essenzialmente ripropone i vecchi contenuti in merito all’arresto in flagranza ed a quello in differita se non fosse per un ampliamento delle fattispecie cui tali misure risultano applicabili (Cfr. quanto affermato nel successivo paragrafo riguardo agli artt.8.1bis e 6.1 della l.401/1989).

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d.l. n. 336/2001 inerente “disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive” in Gazz. Uff. n. 193 del 21 agosto 2001. In sede di conversione tali dettami fissati in merito all’arresto “differito” però erano state abbandonate.

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legge Amato, successiva all’uccisione dell’ispettore Raciti in occasione della partita Catania-Palermo del 2 febbraio dello stesso anno.

240 Nei mesi antecedenti alla legge nei vari casi di episodi violenti verificatisi si era

fatto un largo uso della di striscioni a sfondo razzista. Nel maggio di questo periodo la violenza dimostrata porta all’uccisione di Ciro Esposito.

128 Questa ricostruzione dell’evoluzione normativa in merito all’istituto in esame pone subito in risalto una caratteristica importante dello stesso, la temporaneità. Essa deve considerarsi rilevante perché specchio delle incertezze e delle alterne vicende normative che hanno caratterizzato (e caratterizzano) la “flagranza differita”. Infatti, anche se ormai non si possa proprio dire sia “nuova” nel nostro ordinamento, rimane il fatto che si preferisce mantenerne un’applicazione “temporanea”; ciò in ragione del fatto che fin dalla sua introduzione tale istituto è stato oggetto continuo di critiche e dubbi circa la sua effettiva conformità al dettato costituzionale.

Come già detto, l’articolo di riferimento contenente la disciplina di suddetto istituto, è l’art.8.1ter della legge 401/1989. All’interno dello stesso si prevede, infatti, che “nei casi di cui al comma 1bis” (Cfr. il successivo paragrafo) qualora all’arresto non sia “possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di

documentazione video fotografica (soppresse241) dalla quale emerga

inequivocabilmente il fatto, ne risulta l'autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto”.

La riflessione parte anzitutto dalle motivazioni per le quali un simile istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento: Il caos e soprattutto l’incontrollabilità della violenza generata in relazione al verificarsi di manifestazioni sportive nonché la necessità di rendere più efficiente l’azione della polizia giudiziaria in merito alla gestione e repressione della stessa di suddetti eventi.

Il principale problema che si era intenzionati a risolvere e che ha portato così alla “prima forma” di “arresto differito” col d.l. 336/2001, era

241 L’art. 4, comma 1, lett. B) del decreto-legge n. 8/2007, convertito con

modificazioni dalla legge n. 41/2007, ha soppresso le parole “o di altri elementi oggettivi”.

129 quello di superare essenzialmente i limiti legati allo “stato di flagranza”, in particolar modo alla “quasi flagranza”; in quanto si riteneva essi fossero un considerevole ostacolo per l’azione delle forze dell’ordine in merito alla effettiva repressione dei casi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive242. Ecco perché in suddetto decreto si era previsto all’interno dell’art. 8.1bis il seguente testo: ”Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere

nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore”.

Nella seconda parte di tale articolo ecco quindi il configurarsi non solo della possibilità di un arresto differito in occasione di “competizioni agonistiche”243, ma anche (ed indirettamente) del principale problema ad esso connesso: il dubbio sulla sua costituzionalità. Come sappiamo, nel nostro ordinamento, l’arresto in flagranza è qualificabile come un provvedimento precautelare eccezionale in cui “-data l’attualità della condotta criminosa o la sussistenza di fattori sintomatici di una condotta criminosa appena perpetrata- l’unico intervento possibile è quello operato in sostituzione dell’altrimenti unico soggetto funzionalmente

242 Cfr. GARRAFFA, Recenti sviluppi sulla normativa contro la violenza negli stadi,

in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, n. 3/2010, pp. 15-17. E Cfr. anche la Relazione governativa al d.l. 336/2001

, in Guida al Dir., n. 33, 2001, 16 dove si prevede: “è noto che le perplessità maggiori derivano proprio dai limiti della cosiddetta quasi flagranza. la norma si prefigge, dunque, senza modificare i principi di carattere generale, lo scopo di elidere ne settore di interesse le difficoltà interpretative che possono insorgere sul lasso di tempo concesso alla polizia giudiziaria allorquando non sia possibile intervenire immediatamente per poter sviluppare gli elementi acquisiti nell’immediatezza del fatto”.

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tale termine sarà dalla legge di conversione n. 377/2001 sostituito con “manifestazioni sportive”.

130 competente ad operare restrizioni della libertà personale”244 (Cfr. art. 13.2 e 13.3 Cost.); è di conseguenza comprensibile come sorgessero dubbi legittimi sulla reale conformità al dettato dell’articolo 13.3 in relazione soprattutto all’effettiva sussistenza dei “requisiti di necessità ed urgenza” grazie ad i quali la polizia giudiziaria può esercitare di norma suddetto potere. Alla luce di questi legittimi dubbi245, così, in sede di convalida si abbandonò l’idea di un arresto differito sostituendo in sede di conversione il contenuto dell’articolo 8.1bis d.l. 336/2001 con quello dell’art 8.1bis della legge 377/2001: “Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale”.

Così per i reati nei confronti dei quali era stato in precedenza stabilito col decreto di adottare una forma di arresto in differita, subentrava, invece, grazie alla relativa legge di conversione, l’utilizzo e l’adozione della disciplina da un lato dell’arresto in flagranza discrezionale ex art. 381 c.p.p. e dall’altro del fermo ex art. 384 c.p.p. (perciò si dava valore ai gravi indizi di reato ed al pericolo di fuga). Affiancare all’arresto il fermo non venne infatti visto di cattivo auspicio, nonostante quest’ultimo si applicasse di fatto nei confronti di fattispecie di reato con pena inferiore rispetto a quella prevista ex lege per il fermo stesso; questo perché suddetto istituto sembrava meglio amalgamarsi con il dettato della normativa costituzionale ( art.13.2 Cost)246.

Tutta questa struttura affermatasi nella l. 366/2001, però, non durò molto, ma anzi, a seguito di una nuova decretazione di urgenza nel 2003

244 LA REGINA, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo. Dal

genus alla species, in op. cit., p. 174.

245 NUZZO, Violenza negli stadi, un d.l. che mostra i muscoli ma dimentica ancora di

coinvolgere la società, in Guida al Dir., n. 42, 2001, 7 e ss.

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GARAFFA, Recenti sviluppi sulla normativa contro la violenza negli stadi, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, n. 3/2010, p. 17.

131 e della relativa legge di conversione, tutto cambiò radicalmente reintroducendo l’ “arresto in flagranza differita” nella stessa forma che ad oggi di questo si conosce e che da quando è nata è stata continuo oggetto di proroga di decreti-legge e delle relative leggi di conversione. La sua reintroduzione, infatti, fu giustificata dall’effetto deterrente che all’istituto stesso venne riconosciuto nel breve periodo della sua applicazione all’interno dell’ordinamento247; come del resto la si giustificò anche in ragione della tutela da essa garantita nei confronti della libertà personale dei soggetti che niente avevano a che vedere con gli episodi di violenza per i quali la misura stessa era appunto nata248. Essenzialmente, di decreto in decreto la disciplina della flagranza differita è rimasta poi invariata, sempre riconfermata, di rinnovo in rinnovo all’interno dell’articolo 8.1ter della l.401/1989249

. Le fattispecie di reato verso cui possa essere applicata, invece, sono state incrementate col passare del tempo e di conseguenza sono aumentati anche i casi in cui quest’ultima risulti potenzialmente utilizzabile (come confermato dal contenuto dell’art 8.1bis, cfr. paragrafo successivo). L’unica modifica rilevante in relazione all’istituto in esame, ma anche alla normativa prevista in merito a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, alla quale risulta però necessario fare riferimento è quella del 2007 portata dal d.l. 8/2007 e dalla successiva legge Amato di conversione. Laddove essa provvede ad eliminare per l’arresto in differita l’inciso “o di altri elementi oggettivi” con notevole

247 Cfr. in merito quanto riportato nella Relazione governativa al d.l. 28/2003, in

Guida al Dir., 2003, n. 9, dove si dichiara che l’arresto differito a seguito dei dati relativi l’attività delle forze dell’ordine risulta avere in modo non equivoco “effetto deterrente”. Cfr. anche GARAFFA, op.cit., p.17.

248

Cfr. in merito quanto riportato nella Relazione governativa al d.l. 28/2003, in Guida al Dir., 2003, n. 9, 20 dove si dichiara che l’arresto differito ”riduce il rischio di coinvolgimento indotto di persone estranee e consente alla polizia di raccogliere più precisi elementi di colpevolezza riferiti ad individui ben identificati” nonché impedisce che “nella concitazione del momento siano adottati provvedimenti di natura penale, anche restrittivi, nei confronti di persone solo apparentemente coinvolte nelle violenze”. Cfr. anche LA REGINA, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo. Dal genus alla species, in op. cit., pp. 174-175.

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132 ridimensionamento delle possibilità giustificanti l’utilizzo di suddetto istituto.