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DOVERI DI ATTUAZIONE IMMEDIATA E DI INFORMAZIONE

CAPITOLO 3. EFFETTI PROCESSUALI LEGAT

B) DOVERI DI ATTUAZIONE IMMEDIATA E DI INFORMAZIONE

D’ARRESTO. — E) OBBLIGO DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ARRESTATO, DEL SUO DIFENSORE E DEI SUOI FAMILIARI. — 3.2 DOVERI ED ATTIVITA’ DEL PUBBLICO MINISTERO: — A) LIBERAZIONE DELL’ARRESTATO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO: artt. 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p.. — B) INTERROGATORIO DELL’ARRESTATO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO. — C) LA RICHIESTA DI CONVALIDA DELL’ARRESTO AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI. — 3.3 UDIENZA DI CONVALIDA E DOVERI DEL GIUDICE.

3.1

I

DOVERI E L’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA

GIUDIZIARIA:

Da rilevare in primo luogo è la modifica portata dall’art. 382 in merito all’organo cui in via principale viene attribuito il potere di arresto in flagranza. Infatti al posto del vecchio termine “forza pubblica” troviamo ad oggi il nuovo “polizia giudiziaria”. Tale scelta per alcuni autori risulta essere una necessaria conferma nonché indicazione del legislatore di quegli organi legittimati ad esercitare un potere coercitivo160, per altri invece, non è altro che da considerarsi come una variante terminologica non incidente sul contenuto normativo preesistente161. È innegabile però che la sussistenza di un riferimento espresso a quest’ultima non può non rilevare come conferma dell’importanza e, soprattutto, del consolidarsi del potere che alla stessa

160 FERRARO, Arresto e fermo: le misure precautelari e la loro convalida, Milano,

1994, pp. 9-10.

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86 viene riconosciuto dall’ordinamento in merito all’attività da quest’ultima normalmente realizzata.

A questo punto sarà necessario rilevare quali siano i principali obblighi che gravano sulla polizia giudiziaria una volta posto in essere l’arresto.

A) VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITA’ DELLA MISURA

ADOTTATA: art. 385 c.p.p.

L’agente o l’ufficiale di polizia, che procede ad eseguire l’arresto o al quale l’arrestato sia stato consegnato, avrà anche il compito di realizzare una prima valutazione circa la legittimità o meno della misura restrittiva adottata, nonché una sua riconducibilità ai casi di arresto obbligatorio o facoltativo ex artt. 380 e 381 c.p.p., onde rimediare prontamente ad “eventuali errori” realizzati “in danno alla libertà personale” del soggetto coinvolto162. Tale prima valutazione innanzitutto sarà rivolta alla verifica della coincidenza o meno del caso concreto in esame con una delle “circostanze” che, ex articolo 385 c.p.p., presuppongono la sussistenza di un divieto di arresto. Quest’ultima misura, infatti, sarà illegittimamente applicata qualora il suo destinatario abbia agito “nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità” ( con tale espressione, il codice di procedura fa riferimento sia alle cause di giustificazione o scriminanti - artt. 50-54 c.p. - sia alle cause di

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FILIPPI, ibidem, p. 303. Cfr anche Cass. pen. Sez. VI, 04-06-1993, n. 1680 (rv. 195517) Brancati , in Mass. Pen. Cass., 1994, fasc.1, 93 dove si stabilisce: “ Nel procedere all'arresto in flagranza la polizia giudiziaria è tenuta ad accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la misura e, preliminarmente, sulla base dei criteri indicati dagli art. 380 e 381 c.p.p., a verificare se trattasi di arresto obbligatorio o facoltativo. Di tale accertamento e della relativa scelta la polizia giudiziaria deve dare puntuale contezza, pur senza procedere ad esporre le motivazioni della scelta effettuata. Sicchè è sufficiente l'esposizione degli elementi dai quali i predetti parametri sono stati desunti, così da consentire al giudice, in sede di convalida, di effettuare la verifica di legittimità. Il tutto secondo quanto si desume dal disposto degli art. 389 comma 2 (che prevede la liberazione dell'arrestato quando risulta evidente che l'arresto è stato eseguito fuori dei casi previsti dalla legge), e 385 c.p.p. (che impone il divieto di arresto in presenza di determinate circostanze di non punibilità accertabili dalla stessa polizia giudiziaria).

87 esclusione della pena o cause di non punibilità in senso stretto. Con le prime si indicano quelle situazioni, normativamente previste, in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto riconducibile ad una fattispecie incriminatrice e l’ordinamento giuridico, perciò un determinato comportamento di norma antigiuridico non verrà considerato tale. Con le seconde, di cui sono esempio le immunità, vengono indicate quelle situazioni che non escludono il configurarsi di un reato nel caso concreto, ma data la presenza di particolari cause, l’ordinamento giuridico ritiene opportuno per ragioni di mera opportunità non applicare né la pena né altra forma di sanzione penale163). Tale contenuto normativo è importante ed ha sostituito quanto in passato fissato nell’art 240 del codice del 1930, il quale però era rivolto solo all’arresto e non conteneva riferimento alcuno (oggi previsto) in merito alle “cause di non punibilità”164.

In capo al solo ufficiale di polizia giudiziaria gerarchicamente preordinato agli agenti che abbiamo adottato la misura, sarà poi configurato il compito di un vaglio circa la sussistenza o meno delle condizioni ex art.389.1 c.p.p., come previsto dallo stesso secondo comma del suddetto articolo, in modo da procedere eventualmente alla liberazione dell’arrestato165 dandone pronta comunicazione al pubblico ministero “del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito” (Cfr. art 389.2 c.p.p.). Perché solo a quest’ultimo è stato concesso tale potere? Prima di tutto per evitare contrasti di opinione dovuti all’intervento di altri organi gerarchicamente pariordinati ed in secondo luogo per fornire una garanzia nei confronti dell’arrestato stesso e della sua situazione

163 Non è infatti un caso che la Relazione al progetto preliminare del codice abbia

evidenziato come la disposizione in esame sia adeguatamente correlata con quanto prevede in materia di cautele personali l'art. 273c.p.p..

164 Cfr. quanto stabilito sa parte dell’art 240 c.p.p. del 1930 in relazione al “divieto di

arresto in determinate circostanze”: l’arresto senza ordine o mandato dell’autorità giudiziaria non è ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo venne compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima[c.p.50-54]. Se l’arresto è avvenuto, deve disporsi la liberazione anche da parte dell’ufficiale che lo ha eseguito o di quello al quale l’arrestato è presentato, appena constatate le dette condizioni.

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88 affidando così il controllo di quest’ultima ad un soggetto che proprio in ragione della carica rivestita deve possedere capacità tecniche e professionali sicuramente superiori ad un semplice agente.

B) DOVERI DI ATTUAZIONE IMMEDIATA E DI

INFORMAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO.

Una volta operata questa valutazione di legittimità circa l’applicazione o meno della misura restrittiva e operato l’arresto vi saranno una serie di doveri specifici cui adempiere: “doveri di attuazione immediata e di informazione” il cui mancato rispetto può arrivare a comportare la perdita stessa di efficacia della misura precautelare applicata166.

La presenza in capo alla polizia giudiziaria di obblighi serve, da un lato, a garantire a chi abbia subito l’arresto o il fermo l’esercizio dei propri diritti di difesa e di tutela della libertà personale e, dall’altro, a consentire un celere intervento167 da parte del pubblico ministero in merito a tale iniziativa precautelare, operando la relativa valutazione di legittimità ed/od elaborando eventuali ulteriori strategie di indagine168. Facciamo anzitutto riferimento all’art. 386.1 c.p.p.. Tale articolo impone agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria che abbiano proceduto all’arresto o al fermo o che abbiano ricevuto in consegna l’arrestato di darne “immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito”. L’evidente volontà del legislatore è stata quella di rendere il più rapido possibile la conoscenza, l’intervento ed il controllo del pubblico ministero in relazione alle misure precautelari eventualmente adottate. Nel precedente codice, infatti, dove l’articolo di

166 LACCHI, voce Arresto in flagranza e giudizio di convalida, in op.cit. 78-79. Cfr.

anche FILIPPI, op. cit., pp. 307 e ss.

167 Come affermato nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in suppl. ord. n. 2 alla Gazz. Uff. n. 250 del 24 ottobre 1988, p. 97: “

accelerare l’adempimento delle formalità connesse alla facoltà ed agli obblighi del pubblico ministero per il cui esercizio sono previsti termini assai ristretti”

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LA REGINA, Arresto in flagranza, fermo di indiziato di delitto e doveri della polizia giudiziaria, in op. cit..

89 riferimento era il 244, si dava rilievo non ad un preliminare obbligo di “immediata informativa” ma direttamente alla messa a disposizione del soggetto arrestato al procuratore della Repubblica o del pretore del luogo in cui il reato fosse stato consumato (d’altronde la norma ancora non si riferiva anche al fermo) o del luogo in cui l’arresto era stato realizzato.

Con la riforma si è voluto quindi rendere l’intervento del pubblico ministero più celere ed efficiente. Della valutazione della misura verrà investito il pubblico ministero del luogo in cui si sia realizzato il fermo o l’arresto. E’ quest’ultimo che, proprio in qualità di organo legittimato ad avanzare la richiesta di convalida, potrà, come vedremo, verificare e fissare l’immediata liberazione dell’arrestato. Ma questo significa che, in particolar modo per il fermo (date le sue caratteristiche e l’assenza del requisito della flagranza), come anche nel caso particolare in cui ci si trovi dinnanzi ad un’ipotesi di inseguimento riconducibile naturalmente al concetto di stato di flagranza (inseguimento iniziato in un territorio e terminato in un altro), il pubblico ministero destinatario dell’informativa potrebbe anche non coincidere con l’organo titolare della indagini. In ragione di ciò, quindi, potremmo assistere alla nascita di una situazione in cui da una parte vi è il magistrato che ha disposto il fermo e dall’altra quello che ha ottenuto l’investitura a disporne in un momento successivo. Ora, una situazione del genere potrebbe sollevare un apparente dubbio circa la sussistenza o meno di un’eventuale legittimazione concorrente tra i due magistrati coinvolti. In base a quanto stabilito dai contenuti espressi nei commi primo e terzo dell’art.386 c.p.p. è innegabile che in capo al pubblico ministero del luogo di esecuzione del fermo è configurata non solo l’investitura di tutti i poteri di norma riconosciuti ad un pubblico ministero in relazione al procedimento di convalida (Cfr. art. 386.1 c.p.p.), ma è data anche ulteriore conferma dell’attribuzione allo stesso della messa a disposizione da parte della polizia giudiziaria dell’arrestato (Cfr. art.

90 386.3 c.p.p.) nonché dell’utilizzo del potere di liberazione ex art.389 c.p.p.. Il risultato sarà che la posizione da esso rivestita in merito alla vicenda sia sicuramente preponderante rispetto alla posizione dell’altro pubblico ministero che si è detto potenzialmente concorrente in quanto emanante la misura adottata. Occorre però considerare che un qualche coinvolgimento del magistrato disponente la misura in realtà non è nemmeno escluso, in quanto, in base a quanto stabilito da parte del comma sesto dello stesso articolo 386 c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono trasmettere il verbale dell’arresto anche a colui che lo abbia disposto. Il comma appena citato, probabilmente, da solo non è sufficiente a sostenere una competenza concorrente dei due magistrati coinvolti in un’occasione del genere, ma è interessante rilevare comunque come parte della dottrina ritenga effettivamente configurabile in capo a chi abbia disposto il fermo il potere e la possibilità di incidere comunque in qualche maniera su quest’ultimo, determinandone l’inefficacia attraverso una sua revoca. Infatti, venendo meno il titolo legittimante la misura, la persona dovrà essere necessariamente liberata169.

Volendo anche acconsentire a riconoscere in questo senso un potere di caducazione del fermo in capo al magistrato che lo abbia emesso è pur vero però che a tale potere dovrà vedersi configurato un necessario limite temporale di validità ( che essenzialmente andrà a coincidere con l’evento di informazione riguardo l’avvenuta esecuzione della misura precautelare da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero dello stesso luogo di esecuzione della misura stessa -ex art. 386.1 c.p.p.-)170. Un limite all’intervento del pubblico ministero “inizialmente” competente in merito al caso in esame sarà necessari, infatti, onde evitare che l’ingerenza di quest’ultimo (che è quella del magistrato che

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Opinione di FERRARO, op. cit., p. 84; Cfr. a riguardo di questo indirizzo di FERRARO quanto scritto da LA REGINA in merito alla liberazione del fermato in LA REGINA, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo. Dal genus alla species, Milano, 2011, p 202.

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91 disponent il fermo stesso) possa sminuire e scavalcare l’azione e l’attività dell’unico organo legittimato ex art. 386 ad attivarsi nel procedimento, il pubblico ministero qualificato dagli eventi come “dominus” della vicenda.

Tornando agli obblighi della polizia giudiziaria, nessuna formalità è dettata poi in merito alla comunicazione al pubblico ministero della notizia immediata dell’arresto, che quindi potrà aver luogo in qualsiasi modo, ad esempio per telefono171.