CAPITOLO 3. EFFETTI PROCESSUALI LEGAT
C) LA RICHIESTA DI CONVALIDA DELL’ARRESTO AL GIUDICE
4.5 IL POSSIBILE PERICOLO DERIVANTE DALLE NUOVE IPOTESI D
DIFFERITA.
Proprio grazie al contenuto dei vari interventi normativi che si sono succeduti nel tempo relativamente la tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive, le ipotesi di applicazione dell’arresto in flagranza differita (come già evidenziato nei precedenti paragrafi) sono state notevolmente ampliate. L’ultima modifica degna di note in merito è quella portata dai contenuti del decreto Renzi del 2014. L’art. 4.1 alla lettera b), del d. l. 119/2014, infatti, inserisce espressamente all’interno dell’art. 8, comma 1bis una nuova fattispecie riconducibile all’applicazione dell’arresto in flagranza differita. Trattasi del reato di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile
273 Cfr. il COMUNICATO STAMPA del 16 aprile 2003 emanato dopo
l’approvazione in senato della legge sulle “misure di contrasto alla violenza nel corso delle manifestazioni sportive” e recante il titolo: “APPROVATA LA LEGGE INCOSTITUZIONALE CHE INTRODUCE L’ARRESTO DI POLIZIA DIFFERITO: UN PASSO INDIETRO PER LA NOSTRA LIBERTA’”. Il contenuto del quale prevede appunto: “L’Unione delle Camere Penali Italiane aveva segnalato la gravità e l’incostituzionalità di questa misura attraverso un documento-appello inviato ai senatori ed aveva esposto la propria opinione nel corso di una audizione avanti alla Commissione Giustizia del Senato. I rilievi dell’Unione erano stati raccolti anche dal Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e da autorevoli esponenti del mondo universitario. Tutto ciò è stato vano perché, in ossequio ad un indirizzo politico che vuole accrescere i poteri di polizia a scapito delle garanzie giurisdizionali, il Governo ha continuato a percorrere la via della legislazione emergenziale e propagandistica già tracciata in altre occasioni. Le maggiori forze di opposizione dal canto loro, con una pilatesca ambiguità all’ultimo minuto si sono limitate all’astensione nel voto finale al Senato. Ancora una volta è dunque prevalsa la logica autoritaria a scapito della tutela della libertà e ciò a causa della tirannia della ricerca del consenso dalla quale le forze politiche non riescono ad affrancarsi”.
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1993 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (recante “Misure urgenti in materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa”).
Quindi si è ampliata l’applicabilità dell’arresto in differita per i reati di esposizione o d’introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti, oltre che per i casi in cui essi si siano realizzati nei luoghi ove si svolgano “competizioni agonistiche” (caso che vedeva già applicabile la misura del D.A.SPO. ex art. 6.1 l. n. 401/1989 con il richiamo al comma secondo del suddetto art. 2 d.l. n. 122/1993) anche per quelli relativi lo svolgimento di “pubbliche riunioni”ex art. 2, d.l. n.122/1993.
È facilmente comprensibile, quindi, il pericolo che può andarsi a nascondere dietro un ampliamento del genere: ovvero l’estensione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita oltre il suo originario ambito di applicazione; quindi andare ad adottarlo non solo in occasione di manifestazioni sportive ma anche in altri casi apparentemente similari, come le manifestazioni di piazza, i cortei, i concerti, o situazioni analoghe che raccolgano un discreto numero considerevole di persone274.
In realtà il pericolo resta ancora latente in quanto è vero che dalla lettura combinata dei commi primo e secondo del d.l. n. 122/1993, nonché il riferimento ad essi contenuto nella l. n. 401/1989 si comprende come la disposizione sia stata prevista per trovare applicazione principalmente nel contesto inerente manifestazioni sportive, ma ciò non toglie che non possa in futuro essere letta per un diverso sbocco applicativo con il conseguente minarsi della struttura posta a tutela della libertà personale, nonché un definitivo ledersi della natura dell’istituto della flagranza e dei suoi presupposti costituzionali.
La flagranza in differita resta alla luce di quanto sostenuto finora un vero e proprio istituto di incerta costituzionalità, del quale, a questo punto, possiamo dire resti incerto anche il futuro, in quanto la
274
145 cessazione dei suoi effetti è prevista a breve, cioè il 30 giugno del 2016. Questo implica che si dovrà far conto ancora con la decisione di proroga o meno dello stesso istituto o eventualmente con una sua eventuale eliminazione in favore di diverso strumento restrittivo della libertà personale. Date le notevoli incertezze sussistenti e soprattutto in ragione del fatto che è proprio la tutela della libertà personale quella che viene ad essere incisa da tale importante scelta di proroga o meno dell’arresto in differita (libertà personale che sappiamo essere inviolabile per costituzione); possiamo affermare che probabilmente la più giusta delle due scelte prospettate in merito al destino della “differita” sarebbe davvero la seconda.
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CONCLUSIONI.
Scopo del presente elaborato è stato essenzialmente la verifica in merito alla conformità dei parametri dell’istituto della c.d. “flagranza differita” con quelli dettati dall’ordinaria disciplina prevista nel nostro ordinamento per la flagranza di reato, nonché con quei presupposti imprescindibili di necessità ed urgenza previsti ex art. 13, 3° co., Cost.. È stato evidenziato, quindi, come la maggior parte degli elementi che caratterizzano l’istituto esaminato permettano una qualificazione dello stesso e della sua adozione come di “dubbia costituzionalità”.
Infatti, mentre la riconducibilità all’istituto della flagranza è di fatto possibile grazie ad una vera e propria fictio iuris (seppur con qualche riserva e forzatura), il rispetto dei presupposti costituzionali legittimanti l’adozione della misura differita di restrizione temporanea della libertà personale risulta già più evanescente. A testimonianza del tutt’altro che scarso rilievo assunto da detti dubbi, possiamo addurre proprio la caratteristica ormai tipica dell’istituto esaminato consistente nel continuo essere oggetto di proroga nel tempo e negli anni; con conseguente “negazione”, quindi, di un suo stabile impiego all’interno dell’ordinamento. Dalla sua nascita nel 2003, infatti, mediante ben cinque proroghe ed un ripristino nel 2010, osserviamo l’istituto essere ancora caratterizzato da temporaneità ed incertezza.
Tutto ciò non significa che non risulti comprensibile la difficoltà nel gestire un fenomeno come quello della violenza in occasione dello svolgimento o comunque relativa alle manifestazioni sportive; ma occorre anche tenere presente che in gioco c’è la libertà personale del soggetto o dei soggetti destinatari della misura, con la conseguenza che, per quanto possa essere efficiente uno strumento di reazione a tale fenomeno, esso non può permettersi di presentare dubbi rilevanti di conformità al dettato costituzionale. La libertà personale è inviolabile e questo significa che una limitazione della stessa non deve mai essere sottovalutata, anche qualora tramite la creazione di un nuovo istituto, si
147 miri ad ottenere un’accelerazione dei tempi della giustizia, nonché un incremento di controllo sul problema, mediante l’effetto deterrente che tramite suddetto nuovo istituto si possa configurare.
La preoccupazione, confermata dal fatto che solitamente sia la decretazione di urgenza ad occuparsi della questione della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e dal fatto che comunque questo intervento avvenga in risposta al verificarsi sempre di nuovi episodi riconducibili a suddetto fenomeno, è che la scelta del legislatore relativa agli “strumenti di reazione” sia in qualche maniera alterata da pressioni politiche di ricerca del consenso dell’opinione pubblica. Con la conseguenza che, quindi, verrebbe collocato in secondo piano il corretto vaglio di conformità di suddetti strumenti eventualmente adottati con le previsioni contenute all’interno della carta costituzionale.
Inoltre, la tassatività delle ipotesi dell’arresto in flagranza differita circoscrivono ad oggi l’ambito di applicazione di suddetto istituto, ma ciò non toglie che mantenendolo nel nostro ordinamento in futuro non se ne possa configurare l’applicazione in casi simili a quello della violenza in occasione delle manifestazioni sportive, quali ad esempio le manifestazioni di piazza o altri. Risvolto che, data la dubbia costituzionalità dell’istituto temporaneo, non sembra il più auspicabile, per quanto non siano mancate proposte di procedere in tal senso.
La soluzione probabilmente più corretta sarebbe ritornare e ripartire da quanto stabilito con la legge di conversione n. 377/2001. Tale legge come abbiamo evidenziato durante l’elaborato ha essenzialmente abbandonato l’idea di un arresto differito in favore dell’utilizzo di strumenti già esistenti e meglio adattabili al rispetto dei requisiti costituzionali quali l’arresto discrezionale ex art. 381 c.p.p. ed il fermo ex art. 384 c.p.p. (ammettendone l’applicabilità a delitti puniti con una pena inferiore rispetto a quanto contenuto dallo stesso articolo).
Della flagranza differita resta comunque incerto il futuro ed a breve cesseranno di nuovo i suoi effetti il 30 giugno del 2016. Questo implica
148 che si dovrà far conto ancora una volta con la scelta tra il prorogare tale istituto o eventualmente eliminarlo in favore di un diverso strumento restrittivo della libertà personale atto ad intervenire in merito ai casi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive; ma date le notevoli incertezze finora evidenziate e ad oggi ancora sussistenti, molto probabilmente la seconda sarebbe preferibile.
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RINGRAZIAMENTI:
Desidero ricordare tutti coloro che mi hanno aiutato nella stesura della tesi con suggerimenti, critiche ed osservazioni: a loro va la mia più sincera gratitudine.
In primo luogo ringrazio il Prof. Enrico Marzaduri, relatore di questa tesi, per la disponibilità, la pazienza, la competenza dimostrata e soprattutto per l’aiuto datomi in tutto il periodo di stesura del presente elaborato.
Un ringraziamento va poi necessariamente al personale delle segreterie e delle biblioteche a cui mi sono rivolto, in particolare a Chiara per aver con pazienza interpretato le mie esigenze, facilitando così ricerche e reperibilità di materiali.
Proseguo con un ringraziamento particolare all’Avv. Flavio Costamagna per il sostegno e la stima da questi dimostrata nei miei confronti.
Vorrei poi dire “grazie” alle persone a me più care per tutto quello che ognuna di loro ha fatto per me:
in primo luogo alla mia mamma, per l’amore che mi ha sempre dimostrato standomi vicino, per tutto quello che ha fatto e sopportato per me, ma soprattutto per la forza che è riuscita a trasmettermi in ogni difficoltà che insieme abbiamo superato; a Giulio, perché come e più di un padre mi è stato accanto sempre, dandomi fiducia, conforto e sostegno; a Valentina, per il posto speciale ed unico che ha preso nel mio cuore, per ogni dolce sorriso che mi ha regalato e per avermi sostenuto e “sopportato” con amore tutte le volte che fosse stato necessario.
Un pensiero di gratitudine va anche e necessariamente ad i miei parenti e soprattutto alla zia Mariella.
La mia riconoscenza a Mauro ed Alessandra per tutto quello che hanno fatto per me e per essermi stati vicino.
153 Grazie ad Antonio per tutti gli insegnamenti che mi trasmette e mi ha trasmesso; poiché insegnamenti davvero validi sia in palestra che nella vita di tutti i giorni.
A Mario e Franca va la mia gratitudine per l’amicizia e la fiducia dimostrate in più di un’occasione.
Un “grazie” speciale a Francesco ed a Matteo per avermi consigliato, sostenuto ed aiutato nel passare degli anni.
Grazie ad Alessandro, Lisa, Arianna, Rebecca, Denise, Lorenzo, Elena, Laura, Matteo, Giulia, Giulietta, Valentina, Paolo, Elisa, Francesca e Marco perché ognuno di voi mi ha trasmesso e mi trasmette sempre forza e serenità.
Non posso non ricordare i miei compagni di facoltà, in particolare Alice, Manuel, Elena, Chiara, Matteo, Carlo, Antonio, Veronica, Nunziella, Katty, Daphne, Giulia ed Elvia con cui ho sempre trascorso dei momenti bellissimi nel corso dei miei studi e non solo.
Un grazie di cuore a Francesca, Livia e Matteo per tutti i preziosi consigli che ci siamo sempre dati e per il non esserci abbandonati mai. Grazie poi a tutti gli amici e conoscenti per avermi dedicato parte del loro tempo ed avermi fatto trascorrere attimi indimenticabili.
Un pensiero di gratitudine va infine a chi purtroppo non è più qui con me fisicamente; in particolare sia a Sidra, per la tenerezza e l’affetto che mi ha dimostrato da piccolo, che ai miei nonni: Bruna, Enzo, Bruno e Stocolma. A quest’ultima poi, a cui devo e dovrò sempre veramente tanto, dico “grazie di cuore” per il tuo amore, per la tua pazienza, per avermi insegnato ed aiutato a studiare e per tutto il tempo che abbiamo passato e vissuto assieme.