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B) LA SORPRESA

2.4 LA QUASI FLAGRANZA

Finora abbiamo trattato la flagranza come una situazione in cui un terzo colga un determinato soggetto nell’atto di commettere un reato. In tale caso, il comportamento del presunto reo dovrà risultare idoneo a generare l’idea nei confronti di chi la percepisca che l’azione in corso sia inequivocabilmente diretta alla realizzazione di una fattispecie penalmente rilevante e questo anche qualora non tutti gli elementi di un reato siano integrati ( la flagranza si configura anche per il delitto tentato).

Dalla lettura dell’articolo di riferimento della flagranza, però, si pone in evidenza che non una, ma ben tre siano le situazioni che ad essa si possono ricondurre. Per quanto queste tre situazioni siano quelle concorrenti alla formazione del cd. “stato di flagranza”, formalmente fissato grazie alle previsioni del nuovo codice, l’analisi di queste può realizzarsi prendendole in considerazione separatamente. Questo perché ognuna inquadra una determinata “sfaccettatura” della flagranza stessa. L’articolo 382 c.p.p., I comma, infatti, così si esprime: “E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato, ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”

Il primo caso è quello che appunto abbiamo trattato finora, relativo alla flagranza propria o propriamente detta. Nel secondo e nel terzo vediamo invece configurata la flagranza in situazioni che cronologicamente sono coincidenti con fasi in cui quest’ultima dovrebbe ritenersi ormai

42 trascorsa81. Si tratta di ipotesi che rientrano in quell’istituto che ha preso il nome nel nostro ordinamento di “quasi flagranza”. Tale istituto è chiaramente il risultato di una “fictio iuris”, in quanto produce gli stessi effetti della flagranza propriamente detta pur non presentando le medesime caratteristiche e l’evidenza probatoria che si riscontrano in quest’ultima.

Già all’interno dell’articolo 237 comma 3 del Codice Rocco si stabiliva che gli effetti processuali di norma collegati alla flagranza propria fossero validi per situazioni in cui il reato fosse di fatto già stato commesso ed il reo venisse inseguito o sorpreso con “tracce indizianti”82

. Quindi, al verificarsi delle condizioni ex articolo 237 del vecchio codice, era possibile considerare obbligatorio o facoltativo l’arresto esattamente come nella flagranza propriamente detta, pur essendo però evidente come fosse necessario, per colui che procedesse all’arresto, tenere in considerazione la differenza sussistente tra il “cogliere taluno nell’atto di commettere il reato” ed il sospettarlo reo in ragione di alcuni indizi a suo carico. Questo perché eventuali errori di valutazione dei fatti potevano (e potrebbero) comportare pur sempre l’ingiusta privazione della libertà del destinatario delle misure in questione.

Quanto sostenuto finora è ancora validamente spendibile per il concetto di quasi flagranza anche dopo la riforma del codice di procedura penale avvenuta alla fine degli anni ottanta. Con quest’ultima, infatti, la “quasi flagranza” non ha subito sostanziali alterazioni da un punto di vista concettuale; le uniche modifiche alle quali possiamo fare riferimento sono essenzialmente formali e sono state volute dal legislatore per realizzare una consacrazione da un punto di vista normativo e quindi non solo concettuale dello “stato di flagranza”. Infatti, proprio grazie al nuovo codice, si è provveduto a ricondurre ad un’unità giuridica il caso della flagranza propriamente detta e le due ipotesi riconducibili alla

81

BONETTO, voce Flagranza, in op. cit., p.763.

82

43 quasi flagranza. Conseguentemente a tutto questo, il neo-articolo 382 del nuovo codice del 1988 è stato quindi rubricato come “stato di flagranza” e contiene al suo interno proprio quell’unificazione giuridica delle suddette ipotesi di flagranza propria e quasi flagranza a cui si è appena fatto accenno (per quanto però occorra sottolineare che concettualmente si continui ancora oggi a parlare di tre situazioni distinte e distinguibili) e che ha permesso al legislatore di porre un controllo in merito all’ampliamento o meno del concetto stesso di flagranza nonché alle possibili situazioni ad esso riconducibili. L’unificazione sistematica delle ipotesi di flagranza e di quasi-flagranza garantisce e conferma dunque un generale ampliamento del concetto stesso di “flagranza” fino a potervi ricomprendere ipotesi in cui non sussiste una simultaneità tra la commissione attuale del fatto e la sua percezione da parte del terzo, tenendo infatti in considerazione che non sempre è possibile intervenire nell’immediato rispetto all’attuarsi della commissione del fatto lesivo83 (si potrà intervenire a seguito della condotta ad esempio). Queste situazioni così, per quanto oggetto di unificazione, hanno comunque mantenuto e confermato con la riforma quel compito, che già in passato si vedevano attribuito, di ampliare il limite temporale della flagranza (allora fissato “oggettivamente” al primo comma dell’art.237).

A livello formale poi, la sostituzione delle espressioni “immediatamente dopo il reato” e “abbia commesso poco prima il reato”, indicate all’interno del precedente articolo 237 c.p.p. del 1930, in favore di quelle del nuovo articolo 382 c.p.p. (“subito dopo il reato” e “abbia commesso il reato immediatamente prima”) da un lato e in particolar modo l’unificazione giuridico sistematica delle tre ipotesi di flagranza dall’altro, esprimonola volontà del legislatore di limitare “le possibilità

83 D’AMBROSIO, art.382 c.p.p , In Commento al nuovo codice di procedura penale,

coord. Da CHIAVARIO, vol IV, Torino, 1990,388; MORGIGNI, L’attività della polizia giudiziaria, Milano, 2002, p. 279.

44 di interpretazioni estensive cui potevano dar luogo”84 le vecchie locuzioni sopra citate e la loro lettura distinta. L’interpretazione che viene data alla locuzione “subito dopo il reato”, inoltre, permette, dando una semplice indicazione generica a livello temporale, di poter far rientrare cronologicamente nel concetto di flagranza l’attività svolta dalla polizia giudiziaria anche per alcuni giorni, senza soluzioni di continuità, al fine di rintracciare il reo.

A) INSEGUIMENTO: premessa e disciplina ex art. 237 del