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CAPITOLO 3. EFFETTI PROCESSUALI LEGAT

C) LA RICHIESTA DI CONVALIDA DELL’ARRESTO AL GIUDICE

4.1 PREMESSA

DIFFERITA: CONDIZIONI E CRITICHE.; - 4.5 IL POSSIBILE PERICOLO DERIVANTE DALLE NUOVE IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA FLAGRANZA DIFFERITA.

4.1 PREMESSA.

La storia particolare di questo istituto si lega essenzialmente all’evoluzione della disciplina relativa la repressione e la lotta al verificarsi di fenomeni violenti in occasione di manifestazioni sportive. La norma storica in materia, a cui occorre fare riferimento, è quindi la legge 13 dicembre 1989, n. 401 -“interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”229

-. Tale norma nasce in un contesto storico che vede particolarmente acceso il problema della violenza nelle manifestazioni sportive, in particolar modo per il gioco del calcio230.

229 Titolo della legge così modificato grazie alla legge di conversione 19 ottobre

2001, n. 377 del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336. Tale legge ha infatti previsto la sostituzione dei termini “competizioni agonistiche” con “manifestazioni sportive”.

230

Si consideri, infatti, che nel periodo degli anni ‘80 non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa si verificarono innumerevoli episodi negativi in merito alle occasioni di svolgimento delle competizioni calcistiche tanto da incrementare fortemente lo sdegno dell’opinione pubblica relativo lo scarso controllo che di queste sussisteva (basti pensare come esempi su tutti le tragedie verificatisi allo stadio Heysel nel maggio del 1985 ed allo stadio di Sheffield (Inghilterra), “l’Hillsborough stadium” nell’aprile del 1989). In particolare, proprio in reazione alla strage di Heysel, a livello europeo venne firmata e sottoscritta la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio. Essa stabilisce al suo interno il divieto di ingresso nei luoghi in cui viene svolta una manifestazione sportiva ai tifosi violenti. A questa Convenzione va aggiunta poi la Risoluzione del Consiglio dell'UE del 17 Novembre 2003, con la medesima finalità.

123 È inoltre necessario sottolineare che, come in generale ogni norma risponda a particolari esigenze sentite della società in relazione al periodo storico in cui essa viene emanata ed in ragione di ciò può essere “aggiornata” nel tempo, così la legge 401/1989 della sua introduzione nel nostro ordinamento è divenuta punto di riferimento per la materia in esame ed è stata oggetto anche di varie modifiche e adattamenti nel corso degli anni al fine di divenire sempre più reattiva ed efficiente all’interno del nostro ordinamento. C’è comunque da aggiungere che il numero elevato degli interventi in relazione a suddetta normativa possa molto probabilmente nascondere una certa difficoltà in merito ad una risolutiva gestione del problema relativo la violenza nell’ambito delle manifestazioni sportive. Non per nulla le leggi che si sono succedute e sono intervenute a modificare i contenuti di suddetta norma sono sempre state il risultato di una decretazione di urgenza avviata di volta in volta in risposta appunto al continuo presentarsi del problema della violenza proprio in occasione di manifestazioni sportive, in particolar modo, come già sottolineato, di quelle calcistiche231.

Prima di procedere ad un’analisi dell’articolo 8ter della normativa in questione, ovvero dell’istituto della flagranza “differita”, occorre fare un breve accenno anche in merito al concetto di “arresto fuori flagranza”, poiché tale “qualifica” tornerà utile nel proseguo dell’elaborato.

In realtà la previsione nel nostro ordinamento di una simile istituto è da considerarsi come un’ipotesi eccezionale e solitamente il risultato di legislazione speciale o eventualmente di decreti, in quanto la normativa ordinaria ed ai suoi dettami statuiscono, ai fini dell’esercizio del potere

231

Se si considera che solo dal 2000 si è assistito all’adozione: 1) Decreto Legge 20 agosto 2001, n. 336 (convertito, con modificazioni, nella Legge 19 ottobre 2001, n.

377); 2) Decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 (convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2003, n. 88); 3) Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 (abrogato in

sede di conversione nella Legge 17 ottobre 2005, n. 210); Decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (convertito, con modificazioni, nella Legge 4 aprile 2007, n. 41); Decreto- legge 12 novembre 2010 n. 187 (convertito, con modificazioni, nella Legge 17

dicembre 2010 n. 217); nonché Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito, con

124 di arresto, la necessaria ed effettiva sussistenza del suo presupposto, la “flagranza” appunto. Dalla lettura e dal contenuto espresso della direttiva n. 32 dell’ art.2 legge-delega n. 81 del 1987, emerge chiaramente, infatti, come il potere di arresto della polizia giudiziaria sia stato necessariamente collegato alla effettiva configurabilità della flagranza, mentre, al di fuori dai casi in cui si abbia la sussistenza di questo presupposto, alla stessa polizia giudiziaria (come in questo caso anche al pubblico ministero) è stato attribuito un potere-dovere di procedere al fermo di una persona “fortemente indiziata di gravi delitti”; sempre che sia sussistente naturalmente un fondato pericolo di fuga232. Peraltro, non è possibile a riguardo non richiamare alla disciplina fissata dell’art. 230 disp. att. c.p.p., dato che quest’ultimo, proprio grazie ai suoi contenuti, conferma appunto quanto appena dichiarato. Tale articolo, infatti, ha permesso di razionalizzare il sistema delle misure precautelari disponendo l’applicazione della disciplina del fermo (ex art. 384 c.p.p.) nel caso in cui “leggi o decreti [prevedano] il fermo o l'arresto fuori dei casi di flagranza per delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni”.

In sintesi, la volontà espressa con la direttiva 32 e con il contenuto dello stesso art. 230 disp. att. c.p.p., la cui funzione di coordinamento tra le disposizioni del codice e quelle di eventuali leggi speciali permane ancora ad oggi, era essenzialmente quella di lasciare l’arresto per i casi riconducibili al concetto di stato di flagranza; mentre al fermo dovevano essere ricondotti tutti quei casi di arresto fuori flagranza233 che costellavano la legislazione speciale previgente all’entrata in vigore del codice di rito234.

232 “… Un potere-dovere della polizia giudiziaria e del pubblico ministero …” Cfr. a

riguardo la direttiva n.32 art.2 Legge 16 febbraio 1987, n. 81 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 marzo, n. 62).

233

LA REGINA, L’udienza di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo. Dal genus alla species, in op. cit., p.169.

234 Un caso del genere è il caso indicato all’interno della legge “sulle misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità” ex art. 7 ter della stessa (l.27 dicembre 1956, n. 1423). Tale articolo,

125 A discapito però della volontà rilevabile da tali normative, si è assistito nel tempo a tentativi vari di minare quel presupposto che sta alla base dell’esercizio dell’arresto e delle garanzie applicative dello stesso ex art. 13.3 cost.. A riguardo si pensi ad esempio agli artt. 235.3 e 312.2 c.p. (come sostituiti dall' art. 1.1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125), che prevedono l'arresto obbligatorio, anche fuori dei casi di flagranza, di colui che risulti responsabile dei reati di trasgressione agli ordini di espulsione o allontanamento dallo Stato da questi articoli rispettivamente previsti; oppure si consideri quanto fissato dall' art. 3, dl. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), il quale prevede la possibilità di procedere all'arresto, anche al di fuori dei casi di flagranza, di colui che si dimostri responsabile del reato di evasione ex art. 385 c.p. (anche dagli arresti e dalla detenzione domiciliari) Lo stesso articolo in questione prevede inoltre che nell'udienza di convalida il giudice disponga l'applicazione di una delle misure coercitive anche al di fuori dei limiti dettati dall' art. 280 c.p.p. ; o ancora l' art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (all’interno del quale si riproduce il dettato dell'art. 7, l. 31 maggio 1965 n. 575 - abrogato dall' art. 120.1, lett. b, dello stesso D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159-) che prevede al II comma, che quando i delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza a norma degli artt. 380 e 381 sono commessi da persone sottoposte a misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. A riguardo di tali deroghe si è osservato che esse sono effettive solo rispetto ai reati non permanenti contemplati dalle norme del codice di rito e si è affermato che “l'arresto fuori flagranza non è in linea né con l' art. 13, co. 3, Cost. né con l' art. 230, co. 1, norme coord. c.p.p., giacché la legge non esige

inserito nella legge in questione nel 1982, stabilisce che sia consentito l’arresto fuori dai casi di flagranza per il mancato rientro nel comune di soggiorno obbligato o per l’inosservanza di altre prescrizioni che sono state imposte nel consentire un temporaneo allontanamento dal comune predetto per ragioni di salute.

126 la sussistenza né dei gravi indizi di colpevolezza né del fondato pericolo di fuga”235

.

Alla luce di tutto ciò, possiamo in generale comprendere perché si sia dubitato che “l’arresto fuori della flagranza [abbia] legittimazione costituzionale, non essendovi né <<necessità>>, né <<urgenza>> di un intervento sostitutivo della polizia giudiziaria in luogo dell'autorità giudiziaria e perciò [esso] risulta conforme all' art. 13.3 Cost. soltanto se presenta gli stessi presupposti del fermo di indiziato di delitto [ che] trova la sua <<necessità>> nell'esigenza di evitare la probabile fuga del soggetto (...) mentre l'<<urgenza>> (...) si ravvisa nell'impossibilità di un immediato intervento del giudice”236.

Ora, chiariti i motivi che hanno portato all’emanazione di una normativa in tema di reati commessi durante le manifestazioni o comunque in occasione di queste e chiarito il ruolo e la posizione che all’arresto fuori dai casi di flagranza deve essere riconosciuta nel nostro ordinamento, possiamo procedere a trattare un istituto particolare, nonché un ulteriore “emblema della tendenza alla svalutazione del significato garantistico del presupposto della flagranza”237

, quello della c.d. “flagranza