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Art. 270bis: profili strutturali ed applicazioni giurisprudenziali

L’art. 3 del d.l. 625/79 (c.d. decreto Cossiga) fu introdotto così nel codice penale, unitamente ad altri provvedimenti non soltanto accentuativi della repressione penale, ma anche ad istituti aventi carattere “premiale”.

A questo punto non resta che apprestarsi all’analisi strutturale della fattispecie in esame, avvalendosi, durante la trattazione, dell’ausilio di alcune pronunce giurisprudenziali che hanno avuto per oggetto le vicende relative all’art. 270bis c.p..

1. Oggetto giuridico. L’interesse tutelato dalla norma è quello di prevenire forme di pericolosa destabilizzazione dell’ordine democratico.

L’ingresso nel codice penale del concetto di “ordine democratico” ha destato diverse polemiche: essendo questo un termine di origine politica, e non giuridica, si è avuto il sospetto dell’illegittimità costituzionale dell’articolo; per l’esattezza, non essendo il concetto di

“ordine democratico” chiaramente definibile, è stata prospettata la

18 E. Gallo- E. Musco, I delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna 1984, 37.

possibilità di una violazione del principio di tassatività. Al fine di

“cancellare” l’ipotesi di una incostituzionalità della norma, il concetto di ordine democratico è stato interpretato come “sinonimo di ordine costituzionale”; a questo punto, però, si pone un problema diverso:

anche sul concetto di “ordine costituzionale” sono state presentate svariate interpretazioni.

Dalla situazione che si presenta è possibile suddividere le ipotesi in due gruppi: alcuni fanno riferimento solo a quei principi fondamentali della Costituzione che si ritiene siano sottratti alla procedura di revisione costituzionale 19; altri, invece, fanno riferimento al concetto di “ordine costituzionale” come “formula espressiva” di tutti i principi che, nella Carta Costituzionale, definiscono la struttura dello Stato20. Se, da una parte, i sostenitori della prima ipotesi ritengono che i principi ai quali fa riferimento il concetto di “ordine costituzionale”

costituiscano “limiti assoluti” al potere di revisione costituzionale21, di avviso del tutto contrario sono i sostenitori della seconda ipotesi, i quali, dal canto loro ritengono “ingiusto” il riferimento alla Costituzione, costituendo tali norme un criterio esterno rispetto alla ratio di tutela configurata dall’art. 270bis c.p.22.

La problematica derivante da queste interpretazioni ha avuto uno sviluppo “formale” con la l. n. 304 del 1982, la quale, all’art.11, puntualizza che all’espressione “eversione dell’ordine democratico”

corrisponde, per ogni effetto giuridico, l’espressione “eversione

19 C. Albanello, Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica, Giurisp. di merito, Milano 1981, 276-295, 285.

20 E. Gallo- E. Musco, I delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna 1984, 42.

21 Cfr. supra, nota 9.

22 Di tutta risposta, il concetto di “ordine costituzionale” viene identificato quale sinonimo di “sistema parlamentare rappresentativo fondato su libere elezioni, e quindi sul pluralismo delle opinioni e dei partiti”. Cfr. E. Gallo- E. Musco, op.

cit., 42.

dell’ordinamento costituzionale”; tuttavia, “l’argomentazione” del disposto legislativo appena citato è costituito da una sentenza, attraverso la quale la Corte di Cassazione ha precisato che “l’ordine costituzionale attiene a quei principi fondamentali che informano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale cui si è voluto dare vita: tali principi sono contenuti, prevalentemente, nei primi cinque articoli della Costituzione, la cui norma chiave è quella prevista dall’art. 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali e prevede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”23.

Il delitto di cui all’art. 270bis si consuma nel momento in cui si promuove, costituisce, organizza o dirige l’associazione criminosa a scopo di terrorismo o di eversione. Siamo dunque di fronte ad un reato di pericolo presunto, poiché la realizzazione dei fatti previsti nella fattispecie mette automaticamente in pericolo l’ordine democratico.

La Cassazione, dal canto suo, mediante alcune pronunce ha fornito un valido ausilio per una definizione più puntuale della situazione di pericolo configurata dalla fattispecie.

L’elemento in relazione al quale si realizza il pericolo per l’ordinamento democratico è l’esistenza, in capo ai componenti l’associazione, di un “programma” di violenze; in altre parole, gli associati devono proporsi il compimento di comportamenti finalizzati a sovvertire violentemente l’ordinamento democratico24. A questo punto ci si potrebbe chiedere se il “programma di violenza” di cui all’art. 270bis sia assimilabile alla semplice “idea eversiva”. La risposta è negativa: il programma di cui parla l’art. 270bis consiste in

23 Corte Cass., sez. I, 22 maggio 1984, n.8552.

un concreto comportamento finalizzato a sovvertire l’ordinamento democratico25, mentre la sola idea, anche se consta di un “disegno”

praticamente contrario al nostro ordine costituzionale, è tutelata proprio da quell’ordinamento democratico e pluralista che la stessa vuole travolgere26. Sempre in tema di idea eversiva, si è molto discusso in passato sul “valore” da attribuire al materiale ideologico avente carattere eversivo, compresi gli strumenti di propaganda.

Anche su questo punto la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi, ed ha precisato che se la semplice idea eversiva non ha rilevanza dal punto di vista delle esigenze di tutela, al contrario, il ritrovamento, in capo ad una persona, di materiale ideologico eversivo e di strumenti di propaganda delle stesse associazioni, costituisce un indizio ai fini della sussistenza del reato, anche se l’indizio in questione deve essere significativamente collegato ad altri elementi dai quali si deduca ragionevolmente la partecipazione di un certo numero di persone a propositi concreti ed attuali di violenza finalizzata all’eversione propagandata27.Configurando dunque l’art. 270bis un reato di pericolo presunto, non si rivela importante se il fine perseguito sia effettivamente raggiunto, né che gli atti di violenza siano realizzati, bastando l’esistenza del progetto di compierli.

Da quanto detto, è facile dedurre che, nel momento in cui siano commessi gli illeciti “in programma”, è più facile che si verifichi un concorso di reati: se questo è pacifico che accada, è altrettanto pacifica l’attenzione che si deve prestare nel non creare “artificiose

24 Cass. pen., sez. I, 7 aprile 1987, n. 1566.

25 Cas. Pen, sez. I, ibidem.

26 Cass. pen., sez. I, 8 ottobre 1984, n. 5.

27 Cass. pen., ibidem.

duplicazioni”28 di qualificazioni giuridiche, in tutti i casi in cui l’intero disvalore del caso concreto possa essere punito con una sola fattispecie.

2. Soggetto attivo. Il reato configurato dall’art. 270bis può essere commesso da chiunque, cittadino o straniero, sia nel territorio dello Stato sia al di fuori di questo. La natura del reato è plurisoggettiva, poiché i singoli componenti, tramite un “vincolo di solidarietà”, danno vita alla struttura associativa che costituisce una delle condizioni per la realizzazione dell’illecito.

L’associazione cui danno vita i singoli partecipi deve essere intesa in senso ampio, ovvero comprensiva di qualsiasi tipo di aggregazione, senza che abbia alcuna importanza la forma giuridica o di fatto29. Anche la “dimensione numerica”30, non ha alcuna importanza, poiché il raggiungimento dei fini eversivi può anche prescindere dal fatto che all’associazione appartenga un numero elevato di persone. Poiché la fattispecie in esame può essere realizzata da chiunque, se ne deduce che il reato è “comune”, in quanto non richiede particolari qualifiche in relazione ai colpevoli; ciò che invece è essenziale ai fini della realizzazione dell’illecito è la loro capacità di intendere e di volere.

Vista la natura della formazione di questo tipo di associazione, ne consegue che il giudice competente a conoscere del reato è quello del luogo ove l’associazione sia stata formata, o abbia il suo centro operativo, non rilevando ai fini della competenza territoriale il luogo

28 G. Marconi, Delitti contro la personalità internazionale dello Stato, Digesto disc.pen., voce Stato, Torino 1989, 603-650, 643.

29 E. Gallo- E. Musco, I delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna 1984, 38.

30 E. Gallo- E. Musco, ibidem.

di commissione dei reati che costituiscono manifestazione dell’organizzazione criminosa31.