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Concorso di reati. In virtù del presupposto secondo il quale la fattispecie che si esamina è una fattispecie di pericolo presunto, non è

necessario che, ai fini della consumazione del delitto, il programma di violenza si tramuti necessariamente in episodi criminosi. Questo tipo di situazione d’altra parte potrà determinare facilmente un concorso di reati, qualora siano commessi gli illeciti programmati; in questo caso, si dovrà avare “l’accortezza” di non duplicare le qualificazioni giuridico-penali, tutte le volte in cui una sola normativa sarebbe sufficiente a punire il disvalore dell’illecito63. Dunque, ciò che occorre stabilire è se, profilandosi gli estremi di un’associazione ex art. 270bis c.p. e riscontrando in questa anche il perseguimento dei fini propri dell’art. 270, 305 e 306c.p., si debbano applicare due normative oppure una sola, ed in quest’ultimo caso, quale di esse64.

A questo riguardo, si ritiene di escludere preliminarmente la possibilità di una “convergenza” tra l’art. 270 e l’art. 270bis. In questo senso sembra che siano concordi sia dottrina che giurisprudenza.

Esaminando, in precedenza, le differenze che intercorrono tra l’art.

270 e l’art. 270bis c.p., si è notato che l’una si differenzia dall’altra

62 Cass. pen.,, sez. IV, 10 febbraio 1998, n. 469.

63 G. Marconi, Delitti contro la personalità internazionale dello Stato, (voce) Stato, Digesto disc. pen., Torino 1989, 603-650, 644.

64 G.A. De Francesco, I reati politici associativi nel codice Rocco: nessi sistematici ed implicazioni interpretative, R.I.D.P.P., Milano 1984, 679-705, 700.

per il “metodo” con il quale le associazioni perseguono il fine sovversivo: l’art. 270 lascia intendere la mera diffusione ideologica del fine eversivo, e comunque il ricorso a modalità non violente, l’art.

270bis invece parla esplicitamente del ricorso a mezzi violenti.

Dovendosi escludere un simultaneo convergere di entrambe le fattispecie, queste andranno necessariamente applicate in via alternativa. Di conseguenza, in presenza di un’associazione che, perseguendo o no un’attività di mera propaganda, accompagni questa ad un concreto programma di violenza, si applicherà l’art. 270bis; in mancanza di mezzi violenti, verrà in considerazione l’art. 270 c.p.65. Poiché, in alcuni casi giurisprudenziali, si denota un certo “sforzo”

interpretativo in ordine all’accettazione di questa teoria66, i giudici hanno ritenuto opportuno andare alla ricerca di ulteriori criteri differenziatori. Si è ritenuto allora che il legislatore abbia voluto introdurre una norma speciale ai fini di un aggravamento delle pene.

Pertanto, la normativa di cui all’art. 270 c.p. è stata “defraudata” di un larghissimo spazio applicativo, potendosi, da quel momento, applicare soltanto alle ipotesi in cui un’associazione si costituisca per il solo scopo di “istigare” all’uso della violenza finalizzata al perseguimento di fini sovversivi67.

Per quanto concerne invece la tematica dei rapporti tra l’art. 270bis e l’art. 305, appare piuttosto difficile negare la configurabilità di un concorso formale di reati. In effetti, se dal punto di vista della condotta si presentano simili, sono praticamente eterogenei nel fine

65 G.A. De Francesco, ibidem.

66 Questo poiché vi è stato chi ha ritenuto in realtà l’art. 270bis una “duplicazione di qualificazione giuridico-penale, laddove le norme già in vigore erano sufficienti a colpire tutti i diversi fenomeni associativi vietati dalla Costituzione”. Cfr. Trib.

Di Padova, 4 settembre 1981, Del Re, F.I., Roma 1983, II, 179-200, 199.

67 Trib. Di Padova, ibidem.

criminoso: mentre l’art. 270bis parla di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, l’art. 305 mira al compimento di un delitto contro la personalità interna o internazionale dello Stato, senza alcun riferimento in particolare all’uso della violenza.

Poniamo allora il caso di un’associazione che si proponga la realizzazione di un delitto contro la personalità dello Stato e che, l’attuazione di questo delitto, non possa prescindere dall’uso della violenza. Poiché ciascuna delle due norme risulta di per sé idonea a punire il fatto realizzato, l’ipotesi di un concorso formale si traduce in questo caso in una vera e propria violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale, in base al quale uno stesso fatto non può essere punito due volte68. Si potrebbe sostenere che l’art. 305 c.p. sia applicabile soltanto nel caso in cui si tratti di reati contro la personalità dello Stato strutturati in forma monosoggettiva, ma questo non basta per nascondere l’esasperata frammentazione normativa esistente nel campo dei reati di associazione, i quali, il più delle volte, presentano una sostanziale identità di contenuto69.

Infine, non rimane che esaminare il rapporto intercorrente tra l’art.

270bis e l’art. 306, ossia la fattispecie relativa alla banda armata. In ordine ai rapporti tra il reato di banda armata (art. 306 c.p.) e la presente fattispecie sono state avanzate due diverse opinioni: la prima fa leva sulla maggior gravità della banda armata per sostenere l’assorbimento in questa del delitto di associazione con finalità eversiva; la seconda si basa invece sul dato letterale del rinvio, contenuto nell’art. 306, anche al reato di cui all’art. 270bis, quale

68 G.A. De Francesco, op. cit., 705.

69 G.A. De Francesco, ibidem.

reato fine della banda armata, sostenendo così la sussistenza del concorso tra i due reati.

Stando all’orientamento originario, tipico della prima giurisprudenza, tra i due reati esiste un rapporto di progressione, in quanto, quando l’associazione sovversiva si costituisce come banda armata, questa costituirà una modalità operativa dell’associazione stessa, cosicché il delitto di banda armata, tenuto conto del fatto che preveda una pena superiore a quella prevista dall’art. 270bis, assorbe, per il principio di specialità previsto dall’art. 15 c.p., quello sulle associazioni sovversive70.

L’orientamento giurisprudenziale più recente esclude invece l’applicabilità dell’art. 15 c.p.. Il reato di cui all’art. 306 ha natura strumentale rispetto ai delitti indicati nell’art. 302 c.p., poiché una banda armata si forma proprio per commetterli 71. In considerazione di ciò, la presenza di armi e l’esistenza del fine specifico del delitto contro la personalità dello Stato connotano il delitto di banda armata, diversificandolo dall’associazione eversiva, poiché in questa gli elementi caratterizzanti sono il fine e la volontà di realizzare un programma di violenza, mentre manca la caratteristica di voler realizzare un delitto contro la personalità dello Stato.

Il delitto di banda armata mantiene la sua autonomia anche qualora il fine sia raggiunto; inoltre, proprio in caso di raggiungimento del fine da parte della banda, si ha la conseguenza che il reato-mezzo, ossia la banda armata, ed il reato-fine, ossia uno dei delitti indicati dall’art.

302 c.p., e quindi anche l’associazione eversiva, concorrono tra loro

70L’assunto citato si è formato, in realtà, in relazione all’art. 270 c.p., cfr. Trib. di Padova, cit., 179.

71 Cass. pen., sez. I, 9 aprile 1987, n. 1568.

72. A questo punto non rimane che da definire se il concorso è formale o materiale. Quando vi è coincidenza in senso naturalistico di questi reati, collegati fra di loro strumentalmente, dimodochè il fine specifico della banda armata possa rimanere indipendente dall’azione solo in senso normativo, saremo di fronte ad un concorso formale, mentre negli altri casi sussiste concorso materiale73.

8. Tentativo. La configurabilità del tentativo si presenta piuttosto