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Soggetto passivo. Soggetto passivo del delitto è lo Stato italiano

E’ bene rilevare che lo Stato viene qui in considerazione nella sua personalità interna e non internazionale; questo perché l’ordinamento democratico, oggetto di tutela dell’art. 270bis, esclude automaticamente il concetto di personalità internazionale dello Stato, poiché non rientra nei beni relativi ad essa32. È importante precisare che il comportamento degli associati deve perturbare o ledere

“direttamente lo Stato”: la mancanza della finalità così come descritta si risolve, infatti, in una mancanza della “qualità” dell’associazione configurata dall’art. 270bis. In effetti, come dice la Suprema Corte, la finalità di eversione deve essere perseguita “direttamente nei riguardi dello Stato” poiché, qualora le lesioni siano indirette, rientreremmo in un settore diverso del diritto penale, ovvero quello dei delitti contro l’ordine pubblico; in questo tipo di delitti, infatti, vi è anche una lesione dell’ordine democratico, ma questa, se paragonata alla prima, sicuramente si verifica in modo indiretto.

In definitiva, la mancanza di una lesione diretta si risolve nella mancanza di un elemento costitutivo del reato33.

4. Elemento materiale. L’articolo formula cinque ipotesi di condotte tipiche, in relazione al tipo di attività che gli aderenti all’associazione

31 Cfr. Cass. pen., sez. I, 27-02-81, n. 03078.

32 V. Manzini, Trattato di diritto penale, vol. IV, ed. V, Torino 1982, 377.

33 Cass. pen., sez. VI, 1 marzo 1996, n. 973.

svolgono all’interno di essa. La prima delle condotte punite è quella del promotore.

Promuovere un’associazione significa rendersi “attivo” per portarla in vita. Essendo proprio il promotore a prendere l’iniziativa 34 della formazione dell’associazione, si potrebbe quasi sostenere che questa posizione potrebbe costituire valido presupposto per una

“supremazia” all’interno dell’organismo eversivo. Tuttavia, solitamente con il termine di “promotore” si indica l’attività, posta in essere da qualcuno, “preliminare” rispetto alla formazione successiva dell’associazione 35. L’attività del promotore determina l’evento quando si realizza la costituzione dell’associazione36.

Costituire l’associazione significa darle “corpo”, attraverso la raccolta dei mezzi necessari per il raggiungimento dello scopo specifico, attraverso l’impartire direttive riguardanti sempre le imprese criminose, il coordinamento delle varie attività delittuose e così via dicendo. Con il termine, invece, di organizzatore si intende solitamente la figura di chi si impegna a dare all’associazione un impianto operativo37. Secondo il parere della Suprema Corte di Cassazione, la caratteristica di questo ruolo è riscontrabile nella sua

“infungibilità”; in altre parole, è organizzatore “colui che, anche in fasi successive alla formazione dell’associazione, svolge attività essenziali per assicurarne l’efficienza”38. Le “attività essenziali” di cui parla la massima appena citata non vanno, per altro, intese in senso assoluto; infatti, l’“infungibilità” di cui parla la Corte deve essere

34 E.Gallo- E. Musco, op. cit., 26.

35 E.F. Carabba, Codice penale e di procedura penale commentato, Roma 1998, 251.

36 E.F. Carabba, ibidem.

37 E. Gallo- E. Musco, op. cit., 26.

38 Cass. pen., sez. I, 5 novembre 1987, n. 11382.

intesa come “non facile intercambiabilità”39. Dunque, l’attività dell’organizzatore è essenziale ma sostituibile; se le caratteristiche della figura di organizzatore sono quelle appena enunciate, si deduce anche che queste sussistano sempre, anche nei casi di un’attività discontinua dell’organizzatore stesso40.

Dirigere un associazione equivale ad essere la “guida”

dell’organizzazione e l’amministratore delle attività della stessa;

quest’ultima considerazione è stata avallata anche da una sentenza della Corte di Cassazione, la quale precisa il compito del dirigente in quello di colui che è investito del coordinamento oltre che della direzione, delle attività di altri soggetti41. Tuttavia, questa è una figura particolare rispetto alle altre, poiché ha carattere residuale: la figura del dirigente viene in considerazione soltanto qualora manchi una delle figure precedenti42.

Infine, l’azione del “partecipare” consiste nel “mettersi a disposizione” della societas sceleris43 . Non importa che la partecipazione avvenga di spontanea volontà o dietro richiesta altrui.

Dal momento in cui si realizza questa condotta, viene reso concreto anche il pericolo per lo Stato, poiché l’associazione diventa più forte ed attiva44.

È configurabile come vera e propria partecipazione all’associazione criminosa anche quella di colui che si sia limitato a prestare la propria adesione, nel senso di mettere la propria opera a disposizione dell’associazione. La Corte di Cassazione ha infatti puntualizzato che,

39 Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993.

40 Cass. pen., ibidem.

41 Cass. pen., sez I, 10 maggio 1993.

42 E. Gallo- E.Musco, op. cit., 26.

43 E.F. Carabba, Codice penale e procedura penale commentato, Roma 1998, 251.

44 E.F. Carabba, ibidem.

una volta accertato il carattere illecito di un’organizzazione, il fatto di svolgere una qualsiasi attività a favore dell’organizzazione stessa, previo il benestare dei dirigenti, implica “la prova dell’avvenuto inserimento, per facta concludentia, del soggetto resosi autore di detta condotta nel sodalizio criminoso”45. Il fatto che le regole interne all’associazione non prevedano una figura di questo tipo non implica, di certo, che ad ogni modo si verifichi una effettiva partecipazione all’organismo criminoso46.

Si è detto in precedenza che il numero di almeno due persone è necessario e sufficiente per la costituzione dell’associazione di cui si tratta; tuttavia, è bene effettuare una precisazione: questo discorso non deve essere fatto in assoluto, bensì bisogna sempre tenere conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui il gruppo si è formato ed opera.

Prendiamo, a titolo esemplificativo, il periodo dei c.d. “anni di piombo”, visto che in quel “lasso temporale” esisteva una quantità non indifferente di gruppi eversivi: il fatto che alcuni di questi fossero costituiti da un numero esiguo di persone non implicava assolutamente una minore pericolosità degli stessi, poiché, qualora il fine perseguito non venisse raggiunto da uno, qualsiasi altro poteva contribuire a raggiungere lo stesso scopo, rappresentando, alla stessa maniera, quel “reale pericolo” per le istituzioni che costituisce anche la ratio della norma incriminatrice47.

Qualche anno dopo la Cassazione ha precisato che, per la realizzazione dell’art. 270bis, non è necessario che l’associazione sia formata da un numero cospicuo di persone o sia dotata di una salda composizione organizzata; non è necessario neanche il compimento di

45 Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993.

46 Cass. pen., ibidem.

47 Corte Ass. Genova, 4 giugno 1982.

atti dai quali lo Stato percepisca la situazione di pericolo, poiché questo pericolo si presume in relazione alla sola “esistenza” di un sodalizio criminoso che, anche in forma embrionale, è tale da distinguersi in una entità “diversa” dai singoli che concorrono a formarla48.

5. Elemento soggettivo. L’elemento soggettivo comprende sia il dolo