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Le nuove risposte alla politica del terrore

8. Tentativo. La configurabilità del tentativo si presenta piuttosto controversa

2.5 Le nuove risposte alla politica del terrore

La stagione della violenza politica in Italia inizia nel 1969. Fino al 1980 le manifestazioni di questo tipo si sono verificate in ordine crescente. Al terrorismo si aggiunge lo stragismo, le sigle aumentano

114 P.L. Vigna, op. cit., 1068.

115 P.L. Vigna, op.cit., 1069.

sempre di più116. A partire poi dal 1980 iniziano a verificarsi i primi fattori di crisi: tra le fila dei terroristi incominciano a nascere ed a dilagare i primi “pentimenti”. Grazie alle dichiarazioni da loro rese, i magistrati hanno la possibilità di avviare numerosi procedimenti penali, sia per reati associativi sia per fatti specifici commessi in attuazione del programma del gruppo.

Da quanto detto, emerge chiaramente che la “premialità” si risolve, da un lato, nella predisposizione di un vero e proprio mezzo d’indagine e, dall’altro, nell’identificazione normativa della figura del “terrorista pentito”, sottoposto ad un particolare trattamento punitivo117. Così come ha affermato Carmignani, utilizzando però come termine di paragone lo strumento della tortura 118 “mentre la tortura aspira a convertire in criterio di verità il dolore, l’impunità aspira ad ottenere lo scopo medesimo con il piacere”. Dunque, il veicolo di penetrazione nelle organizzazioni terroristiche è la speranza, non la minaccia;

l’inquisizione si è fatta “soave”, e i risultati sono più soddisfacenti:

l’imputato si trasforma così in un mezzo di prova, in un collaboratore attivo per le ricerche processuali, ovviamente dietro una forma di

“pressione piacevole”119.

Nel capitolo precedente sono state accennate alcune normative di carattere premiale che furono formulate già nei primi anni della legislazione dell’emergenza120.

116 Nel 1979 si contano più di 269 denominazioni usate per le rivendicazioni delle azioni delittuose. Cfr. Caselli-Laudi-Miletto-Perduca, La dissociazione dal terrorismo, Milano 1989,7.

117 T. Padovani, La soave inquisizione, R.I.D.P.P., Milano 1981, I, 529-545, 539.

118 Del resto siamo nel 1800. Cfr. T. Padovani, op. cit., 541.

119 T. Padovani, op. cit., 541.

120 Si fa riferimento all’art. 289-bis, IV comma, che prevede la circostanza attenuante a favore del concorrente in un sequestro di persona a scopo di terrorismo od eversione che “dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà”, nonché agli artt. 4 e 5 del d.l. 625/79, i quali

Molto significativo appare anche l’intervento a favore dei colpevoli di associazioni sovversive (art. 270 c.p.) ed associazioni con finalità di terrorismo ed eversione (art. 270bis c.p.): infatti, vengono estese loro le speciali cause di non punibilità previste, rispettivamente, in ordine alla banda armata (art. 309 c.p.) ed alla cospirazione politica (art. 308 c.p.). Il testo dell’art. 309, per l’evenienza, è stato riformulato, senza che però ne sia stata compromessa la struttura. Questa causa di non punibilità ha come presupposto il fatto che il delitto per il quale sia stata costituita la banda o l’associazione non sia stato ancora compiuto, oppure sia stato impedito dal recedente; orbene, verificatasi questa premessa, si applica una circostanza attenuante speciale anche per l’eventualità che il recesso si sia verificato dopo la commissione del delitto, a favore del concorrente che non abbia partecipato alla commissione dello stesso, e purché “prima dell’arresto o comunque prima dell’inizio del procedimento penale” 121.

Questa fioritura di nuove ipotesi di ravvedimento variamente premiato, sembra tuttavia destinata a più rigogliosi sviluppi. Da varie iniziative legislative formulate tra la primavera e l’autunno del 1981 traeva origine il testo definitivo della l. 29 maggio 1982, n. 304, comunemente definita “legge per i pentiti”122. Questa legge era volta ad incentivare i comportamenti di recesso da vicende collegate al terrorismo. Anzitutto, bisogna dire che la legge era caratterizzata

configurano, rispettivamente, un’attenuante di pena per il concorrente che

“dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, e una causa di esclusione dalla punibilità a favore di colui che recede attivamente da un delitto commesso per finalità di terrorismo od eversione, dovendo però questi “fornire anche elementi di prove determinanti per l’esatta ricostruzione del fatto e per l’individuazione degli eventuali concorrenti”.

121 T. Padovani, op. cit., 531.

122 M. Laudi, Terrorismo, voce E. D., vol.XLIV, 355-370, 364.

dall’essere temporanea: soltanto coloro che avessero tenuto i comportamenti descritti dalla stessa entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore potevano usufruire dei benefici previsti123. Dal punto di vista della sua struttura, si distinguono fondamentalmente due gruppi: il primo, formato a sua volta dai primi cinque articoli, delinea i contorni della fattispecie di collaborazione “rilevante” per i delitti che vengono commessi per finalità di terrorismo o eversione dell’ordine costituzionale; il secondo gruppo, formato dagli articoli che vanno da 6 a 9, è composto dalla previsione dei c.d. “benefici”, quali la libertà provvisoria, la sospensione condizionale della pena e così via124. La L.

n.304/82 si è dimostrata uno strumento molto valido nella lotta al terrorismo. Infatti, i benefici riconosciuti hanno giocato un ruolo maggiore di quanto si pensasse, poiché decine e decine di ex-militanti decisero di collaborare125. Per contro, non si può tralasciare il problema legato all’eventualità di alcuni pericoli, a cominciare, ad esempio, da una considerazione che l’indulgenza poteva facilmente provocare: in altre parole, inizialmente si temeva il pericolo di un

“proliferare” di pentimenti, o di dissociazioni puramente strumentali, che avevano l’esito di intorpidire ulteriormente la situazione delle organizzazioni terroristiche126. In effetti, l’indulgenza del trattamento sanzionatorio ha provocato qualche allarme durante la fase di applicazione della normativa: l’esiguità della pena inflitta ai c.d.

“grandi pentiti”, oppure l’applicazione della libertà provvisoria ad alcuni rei confessi di omicidi e ferimenti, ha destato nell’opinione

123 M. Laudi cit., ibidem.

124 M. Chiavario, Commento alla L.29/5/1982, n. 304. Misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale, Legisl. Pen., Torino 1982, 539-543, 540.

125 M. Laudi, cit., 365.

126 Dichiarando, ad esempio, solamente quanto basta per chiudere i conti con le associazioni medesime etc.. cfr. M. Chiavario, commento cit., 541.

pubblica la sensazione di una ingiustizia che andava a favore di tali imputati 127.

L’ultimo approdo della legislazione premiale si configura con la l. n.

34 del 1987. Con questa legge si introduce nel nostro ordinamento penale una forma di ravvedimento post-delittuoso “puramente dissociativo”, poiché gli effetti di questa nuova fattispecie sono ricollegabili al “solo” distacco dall’organizzazione di appartenenza.

La L. 34/87 si muove in un’ottica diversa rispetto alla precedente L.

304/82: infatti, mentre quest’ultima richiedeva una condotta del

“dissociato” che comprendeva, necessariamente, il fornire “ogni informazione sulla struttura dell’associazione o della banda”, la prima non richiede alcuna forma di collaborazione che non sia quella di ammettere le attività svolte128. Per vero, non si è fatto altro che

“prendere nota” di un fenomeno che si stava allargando sempre più nelle carceri, fra gli ex-terroristi: quello del ripudio della lotta armata.

Dando rilevanza ad un comportamento che, sotto il profilo morale, si presentava più apprezzabile di quello tipico dei pentiti, si aveva anche il risultato di favorire il recupero sociale degli stessi, in funzione della speranza di una chiusura vera e propria del periodo dell’emergenza. Il tipo di provvedimento applicato conseguentemente ad una condotta di dissociazione costituiva una via di mezzo tra un indulto

“condizionato” e la creazione di un’attenuante speciale: un’

“attenuante condonatoria”, formalmente non assimilabile a nessuno dei due, ma sostanzialmente più vicino ad un indulto condizionato129. Andiamo ora all’analisi di questo nuovo tipo di fattispecie premiale.

127 M. Laudi, cit., 365.

128 G. Flora-P.M. Corso, l. 18/2/1987 n. 34. Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo, Legisl. Pen., Torino 1987, 595-602, 595.

129 Il fatto che questo provvedimento costituisca una sorta di indulto condizionato ha fatto sorgere non pochi dubbi di legittimità costituzionale, per violazione

Per quanto riguarda i soggetti che usufruiscono dei benefici concessi dalla legge, sono identificati piuttosto chiaramente negli imputati e nei condannati con sentenza irrevocabile. Sono esclusi i condannati per i delitti di strage descritti dagli articoli 285 e 422 del codice penale.

Per quanto riguarda il criterio interpretativo di fondo circa condotta tenuta, si può dire che questa si deve presentare come un sintomo rivelatore, “tipicizzato” dalla legge, dell’avvenuto distacco130.

Si ritiene importante accennare anche ad uno strumento senza il quale la legge sulla dissociazione non avrebbe conseguito gli stessi risultati che ha ottenuto una volta entrata in vigore. Si fa riferimento alla creazione, e progressiva diffusione, delle c.d. “Aree omogenee”, prima accettate e poi addirittura richieste dagli stessi dissociati. In una produzione documentale131 riferibile ad un’area di dissociati, si riscontra tutto il significato di queste formazioni: “noi che abbiamo manifestato la volontà di riconnetterci alla società civile intendiamo costituirci in Area omogenea per costruire rapporti positivi con centri di iniziativa sociale e politica….

Per tutto ciò sollecitiamo la nostra concentrazione in uno o più spazi che tengano conto del problema della vicinanza con i nostri luoghi di origine e che tengano conto… del bisogno in generale di dare spazio a tutte quelle tensioni affettive che sono condizione per la libera espressione ed evoluzione di ogni personalità”. Sono affermazioni che

dell’art. 97 Cost., il quale ne attribuisce la concessione esclusivamente al Presidente della Repubblica, su legge di delegazione delle Camere. Cfr. G. Flora-P.M. Corso, op. cit., 596.

130 G. Flora-P.M. Corso, op. cit., 598.

131 Questo documento è in realtà un’istanza, presentata in data 14 maggio 1984 al Direttore di un istituto penitenziario, ai fini della costruzione di un Area omogenea. Cfr. Caselli-Laudi-Miletto-Perduca, op. cit., 37.

meritavano di essere riportate, per concludere che, un fenomeno quale quello dell’emergenza, per quanto non debba essere sottovalutato, si è

“mitigato” in buona parte anche grazie a questa più “clemente”

risposta legislativa132.

132 Caselli-Laudi-Miletto-Perduca, op. cit., 39.

CAPITOLO III