Dopo l’art. 270 viene aggiunto quindi nel nostro codice penale l’art.
270bis, che nella sua nuova formulazione così si presenta: “chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni”. Il secondo comma, che al contrario del primo è rimasto invariato rispetto alla formulazione originaria, aggiunge: chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.
In seguito alla sua definizione, tuttavia, si presentarono alcuni problemi: aggiungendosi, infatti, questa nuova incriminazione a quelle originariamente prevedute dal codice Rocco, si è avuto il risultato di rendere pressoché “indecifrabile” il sistema dei delitti contro la personalità dello Stato.
In realtà, le critiche fatte alla norma subito dopo la sua inserzione nel codice penale trovano il loro “nodo di fondo” nella problematica generale relativa all’esistenza, nel “quadro” dei reati contro la personalità dello Stato, di una “razionalità”8. In effetti, il carattere
“alluvionale” della legislazione dell’emergenza ha sollevato diversi dubbi sulla sistematica di questi reati, e l’art. 270bis ne è la riprova.
Una prima difficoltà interpretativa alla quale è andato incontro l’articolo di cui si tratta è quella relativa al rapporto con l’art. 270 c.p., ovvero la norma che punisce le “associazioni sovversive”: infatti, sia l’art. 270bis che l’art. 270 presentano il ricorso alla violenza come l'elemento in base al quale realizzare i propositi eversivi. Sembrerebbe
perciò legittimo chiedersi se queste due fattispecie siano diverse, in base a qualche elemento, l’una dall’altra, oppure al contrario, se siamo di fronte ad uno di quei casi definiti precedentemente di “tipicità doppia”. Anche qui, in effetti, sembrerebbe essere di fronte ad uno di quei casi in cui, uno stesso fatto, può rientrare contemporaneamente in più norme incriminatrici, fra di loro non legate da alcun rapporto di specialità. Vediamo, attraverso un’analisi relativa al rapporto tra gli artt. 270 e 270bis c.p., se effettivamente ricorre questa situazione.
Sappiamo che la norma di cui all’art. 270bis prevede la punizione di quelle associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico, inteso quest’ultimo come un insieme di principi fondamentali ed inderogabili, i quali, secondo alcuni, non potrebbero venire meno neppure attraverso il procedimento di revisione costituzionale 9. Orbene, vediamo se le ipotesi menzionate dall’art. 270 c.p. sono lesive anch’esse degli stessi principi, oppure se l’articolo ricorre anche per situazioni non aventi carattere eversivo. Anzitutto, quando si verifica un’azione diretta a “stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale”, si denota con una certa facilità tanto una violazione del principio di uguaglianza quanto una violazione dei diritti inviolabili
8 G.A. De Francesco, I reati politici associativi nel codice Rocco: nessi sistematici ed implicazioni interpretative, RIDPP, Milano 1984, 679-705, 681.
9 C. Albanello, Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico della sicurezza pubblica, Giurisp. di merito, Milano 1981, I, 276-295, 278. Si ritiene che nella Costituzione esistano alcuni principi che caratterizzano l’intero ordinamento; proprio per questa loro importanza, si è arrivati a sostenere che diversi articoli della Costituzione, in particolare l’art. 2 Cost., sui diritti inviolabili e i doveri inderogabili dell’uomo, e l’art.139 Cost., che tutela la forma repubblicana del nostro Stato, costituiscano “limiti assoluti” al potere di revisione costituzionale. Cfr.P. Barile, Revisione della Costituzione, Noviss. Dig. It., vol.
XV, Torino 1957, 773-793, 782.
dell’uomo10: essendo questi alcuni dei principi fondamentali dell’ordine democratico, ne consegue il rientro di questi casi nell’art.
270bis. Al contrario, nei casi di “sovversione degli ordinamenti economici”, contemplati anch’essi dall’art.270 c.p., anche se si rimane nell’ambito di casi tutelati anch’essi dalla Costituzione, non si è di fronte ad un principio fondamentale: di conseguenza, rimaniamo nell’ambito di applicazione dell’art. 270 c.p. 11. Da quanto detto si deduce il criterio in relazione al quale definire il rapporto tra gli articoli in questione: si applica l’art.270bis tutte le volte in cui l’atto violento, di cui parla anche l’art. 270 c.p., è diretto alla lesione di uno di quei principi che costituiscono i “pilastri” dell’ordine democratico12; di conseguenza, si deduce che l’art. 270bis c.p. sia una norma speciale rispetto all’art. 270, applicabile “al posto”13 di questa tutte le volte in cui ricorra “l’elemento specializzante” dei principi fondamentali della Costituzione. D’altra parte, esistendo questo rapporto di specialità, viene smentita anche l’ipotesi, precedentemente prospettata, di una tipicità “doppia” tra gli articoli trattati14.
Le difficoltà interpretative, a ben vedere, non sono però terminate.
Infatti, prestando attenzione alla sistematica messa a punto nel settore dei delitti contro la personalità dello Stato, si denota che diversi
10 Questo perché il fine vero e proprio di queste azioni è quello di abolire la posizione paritaria dei ceti sociali, limitando di conseguenza le libertà fondamentali di un settore di popolazione. Cfr. C. Albanello, op. cit., 276-295, 286.
11 C. Albanello, op. cit., ibidem.
12 C. Albanello, op. cit., ibidem.
13 C. Albanello, op. cit., 287.
14 La “specialità” dell’art.270bis rispetto all’art. 270 c.p. si deduce anche da altri fattori, quali, ad esempio, la collocazione delle “Associazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico” subito dopo le “Associazioni sovversive”, oppure, dalle pene maggiori previste dall’art. 270bis, in base al presupposto della maggiore gravità dell’associazione in essa prevista rispetto alla precedente. Cfr. C. Albanello, op. cit., ibidem.
problemi nascono dalla particolare distribuzione delle fattispecie a carattere associativo. Com’è noto, mentre alcuni reati associativi (art.
270, 270bis, artt. 271, 272, 273) sono contenuti nel capo I, relativo ai
“delitti contro la personalità internazionale dello Stato”, altri reati di associazione politica (art.305, 306 c.p.) sono contenuti nel capo V, relativo alle “disposizioni generali e comuni ai capi precedenti”.
Partendo dalla considerazione che il sistema dovrà pur avere una sua ratio, si è tentato di ritrovare così quest’ultima in un possibile rapporto di mezzo a fine tra le fattispecie menzionate; in particolare, si ritiene interessante proprio la tematica relativa al rapporto esistente tra l’art.
270bis e le fattispecie associative previste dagli artt. 305 (cospirazione politica mediante associazione) 306 c.p. (banda armata). Iniziamo subito con il confronto tra l’art. 305 e l’art. 270bis c.p.; una prima impressione non escluderebbe un rapporto di mezzo a fine: la norma che punisce le associazioni con finalità eversive infligge una pena maggiore a promotori, organizzatori, dirigenti e partecipi15. Di conseguenza, il reato di cui all’art. 305 c.p. configura un’attività che si potrebbe definire preliminare rispetto all’impianto di un’efficiente
“organico eversivo”. Fin qui il discorso sembrerebbe piuttosto lineare;
tuttavia, a creare i problemi è un altro riscontro sistematico: come fa un’attività associativa “preliminare” quale quella di cui all’art. 305 ad essere incriminabile quando mira a realizzare l’organismo di cui all’art. 270bis, ed a non esserlo quando è “preliminare” rispetto all’organizzazione configurata dall’art. 306 c.p., ovvero di una banda armata? In altre parole, la situazione si presenta come un paradosso:
l’associazione di tre o più persone, fatta al fine di istigare alla commissione di uno dei reati, non colposi, previsti dai capi I e II titolo
15 Anche se per questi ultimi la pena è superiore solo nel minimo. Cfr. G.A. De
I, è punibile quando è diretta a realizzare un’associazione eversiva, non punibile invece quando è diretta a realizzare un’associazione eversiva ancora più pericolosa, perché armata. A questo punto, forse sarebbe meglio non concentrare l’attenzione solo sull’aspetto sistematico ma guardare anche alla struttura delle norme.
Anzitutto, una volta appurato che l’art. 306 c.p. non necessariamente costituisce “attività prodromica” del 270bis, e che quindi sono indipendenti l’uno dall’altro, nessun ostacolo impedirebbe la relazione di mezzo a fine tra l’art.305 e l’art. 270bis c.p.16. la risposta a quest’ultimo interrogativo è data, ancora una volta, dai termini sanzionatori dei reati posti a confronto. Qualora considerassimo l’organizzazione di una banda armata quale attività preparatoria di un’associazione eversiva, allora ne dovrebbe conseguire che le sanzioni previste per la prima dovrebbero essere inferiori rispetto a quelle della seconda. Invece la pena applicata da entrambi gli articoli è praticamente equivalente nel massimo, con la particolarità che i semplici partecipi di una banda armata vanno addirittura incontro ad un massimo di pena più elevato rispetto a quelli dell’associazione eversiva17.
Sulla questione relativa all’inserzione dell’art. 270bis c.p. nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato si può dire molto. A ben guardare, l’art. 270bis sembrerebbe una norma a sé rispetto alle altre appartenenti all’impianto originario del codice Rocco: che questa sua diversità sia riconducibile alla diversità dei momenti della loro
“nascita”, è un ragionamento del tutto plausibile; anzi, si potrebbe sostenere, senza che questo risolva per altro le problematiche di cui si
Francesco, op. cit., 679-705, 686.
16G.A. De Francesco, op. cit., 687.
17 G.A. De Francesco, op. cit., 689.
è trattato poc’anzi, che forse l’inserzione dell’art. 270bis costituisca la dimostrazione, da parte delle forze politiche allora vigenti, del fatto che le forze istituzionali fossero rigorosamente impegnate nella lotta al terrorismo, attribuendo così allo strumento della legge penale anche la funzione di “contribuire all’identificazione ed al consolidamento dell’immagine pubblica delle forze politiche istituzionali”18.
2.3 Art. 270bis: profili strutturali ed applicazioni