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Art 2653, n 1, c.c e acquisti a titolo originario: la domanda di accertamento dell'usucapione

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' E TRASCRIZIONE

7. Art 2653, n 1, c.c e acquisti a titolo originario: la domanda di accertamento dell'usucapione

Si discute, in dottrina e in giurisprudenza, sull'applicabilità dell'art. 2653, n. 1, c.c. agli acquisti a titolo originario, con particolare riguardo a quelli avvenuti per usucapione.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, sono trascrivibili ai sensi dell'art. 2653, n. 1, c.c., per gli effetti ivi previsti, le domande dirette ad accertare l'intervenuta usucapione534.

La tesi favorevole si fonda su un'interpretazione sia sistematica che strettamente esegetica della norma in questione, posto che, a stretto rigore, quella in esame sarebbe una domanda di accertamento del diritto di proprietà. L'esecuzione di tale formalità, si precisa, produce gli effetti che, propriamente, si ricollegano alle trascrizioni eseguite in forza dell'art. 2653, n. 1, c.c.: l'effetto che andrà a prodursi non sarà quello di rendere opponibile ai terzi l'acquisto a titolo originario del diritto reale da parte dell'usucapiente, bensì quello di estendere, ai terzi stessi, il giudicato contenuto nella sentenza; effetto che evita all'usucapiente di dover instaurare un eventuale nuovo giudizio nei confronti di chi dovesse aver acquistato il diritto dell'usucapito a titolo derivativo, per poter eseguire la sentenza nei suoi confronti.

533F. GAZZONI, op. loc. ult. cit.

534App. Milano 22 novembre 2006, n. 559, in Vita not., 2007, 1063, con nota di L. CROTTI, Sulla

trascrivibilità delle domande d'intervenuta usucapione: tutela del “diritto all'apparenza”?; Trib. Napoli

decr. 21 dicembre 2006, Notariato, 2007, 249; Trib. Varese decr. 15 novembre 2012, www.ilcaso.it, 5.12.2012, I, 8192; in precedenza, già App. Firenze 16 gennaio 1956, in Giur. tosc., 1956, 220.

Dal punto di vista funzionale, pertanto, detta formalità pubblicitaria mirerebbe a porre un freno alla proliferazione dei processi e a garantire una tutela effettiva all'usucapiente di fronte al rischio che l'usucapito si possa spogliare del bene. Verrebbe, così, coinvolto anche il potenziale terzo acquirente a titolo derivativo dall'usucapito, il quale, in assenza della suddetta trascrizione, non avrebbe alcuno strumento per accertare l'esistenza di un giudizio vertente sul bene in questione535.

Un'eventuale pretestuosità dell'azione giudiziale, che, ove pubblicizzata, potrebbe acuire il pregiudizio del preteso usucapito, rendendogli ancora più difficoltosa l'alienazione di un bene palesemente litigioso, non rappresenterebbe un ostacolo alla sostenuta trascrivibilità della relativa domanda. Si tratterebbe, infatti, di una conseguenza economica potenziale che ricorre in tutti i casi di trascrizione di domanda giudiziale e che trova un contemperamento nella disciplina in tema di responsabilità per trascrizione illegittima o ingiusta di domanda giudiziale536.

L'orientamento descritto non è unanime in giurisprudenza, essendo intervenute pronunce di segno contrario537, secondo cui la trascrizione della domanda giudiziale di

accertamento dell'usucapione sarebbe inammissibile, anzitutto, in virtù del principio di tassatività, da intendersi non solo nel senso che dalla trascrizione derivano gli effetti espressamente previsti dalla legge ma, anche e soprattutto, nel senso che detti effetti sono prodotti esclusivamente dagli atti specificamente indicati nelle norme stesse538.

Oltre a ciò, nelle motivazioni dei giudici, in favore di chi agisce per fare accertare l'intervenuta usucapione, nessuna utilità può realizzare la trascrizione della domanda, in quanto il conflitto tra acquirente a titolo derivativo e acquirente a titolo originario è sempre risolto in favore di quest'ultimo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa, o della relativa domanda, rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo; ciò in quanto la regola di cui all'art.

535App. Milano 22 novembre 2006, n. 559, cit.: “Ciò significa che la suddetta trascrivibilità giova tanto a

chi propone la domanda quanto, contemporaneamente, alla generale esigenza di certezza relativa alla circolazione dei beni alla cui tutela sono per l'appunto poste le norme in materia di trascrizione”.

536Ancora App. Milano 22 novembre 2006, n. 559, cit.; Trib. Napoli 21 dicembre 2006, cit.

537Trib. Roma 22 luglio 1997, in Foro it., 1998, I, 929; Trib. Catanzaro decr., 14 novembre 2012,

www.ilcaso.it, 12.12.12, I, 8210.

538Trib. Catanzaro decr., 14 novembre 2012, cit., la quale cita, per l'enunciazione del principio di

2644 c.c. non è idonea a risolvere questo tipo di conflitto, bensì il conflitto tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo autore539.

Tale orientamento restrittivo confuta, altresì, l'argomento che poggia sulla possibilità di interpretazione estensiva della norma in esame, che si fonda, come si è visto, sui doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Rileva, infatti, che l'azione di usucapione presenta, rispetto a quella di rivendicazione, caratteristiche sue proprie, del tutto peculiari, che impediscono sia l'assimilazione della prima alla seconda, sia la possibilità di applicare la disciplina riferibile a quest'ultima alla prima. E così, mentre l'azione di rivendicazione presuppone che il bene rivendicato si trovi in possesso del convenuto, l'azione di accertamento dell'usucapione si fonda su una situazione di fatto consistente nel possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, protratto per un periodo di tempo apprezzabile. Tale distinzione non è di poco momento, poiché nel caso della rivendicazione l'azione tende a smentire, andando contro l'apparenza, una situazione di fatto, ossia l'altrui possesso, per riallineare la realtà fenomenica a quella noumenica; mentre, nell'ipotesi dell'usucapione di beni immobili avviene l'esatto contrario, cioè il titolare della situazione di fatto, apparente, percepibile esternamente, mira a modificare la situazione di diritto attraverso l'acquisizione anche del titolo giuridico540.

Prevedere l'onere della trascrizione della domanda di usucapione significa, per quest'orientamento, introdurre un'inutile duplicazione e porre un onere ingiustificato in capo all'attore-usucapiente, il quale deve poter opporre la sentenza ad ogni successore a titolo particolare nel diritto controverso indipendentemente da ogni formalità, in forza della regola generale di cui all'art. 111 c.p.c.

539Su questo specifico principio, invero, indiscusso, v. Cass. 3 febbraio 2005, n. 2161, in Mass. Giust. civ.,

2005, 2; Cass. 10 luglio 2008, n. 18888, in Mass. Giust. civ., 7-8.

540Trib. Catanzaro decr, 14 novembre 2012, cit., il quale, attraverso queste premesse, giunge a spiegare la

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